Corte di giustizia, Sentenza C-627/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2025. — Commune de Schaerbeek e Commune de Linkebeek contro Holding Communal SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/71/CE – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “strumenti finanziari” – Articolo 3 – Obbligo di pubblicare un prospetto – Strumenti negoziabili nel mercato dei capitali – Azioni di una holding che possono essere detenute solo da alcune autorità amministrative territoriali di uno Stato membro – Cessione di azioni che necessita l’approvazione del consiglio di amministrazione della holding. — Causa C-627/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di strumenti finanziari della direttiva prospetti va interpretata in senso ampio. Anche azioni con una circolazione limitata, riservate a enti territoriali e trasferibili solo con autorizzazione, possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva se la loro negoziabilità non è sostanzialmente impedita. In tal caso, l'offerta al pubblico di tali azioni richiede il prospetto, salvo specifiche esenzioni.
Interpretazione della nozione di "strumenti finanziari" nella direttiva prospetti: un invito a sottoscrivere azioni detenibili solo da comuni e province e trasferibili solo con autorizzazione del consiglio di amministrazione richiede il prospetto?
La questione giuridica
Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/71/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva MiFID I, debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di "strumenti finanziari" le azioni di una holding che possono essere detenute soltanto da province e comuni e la cui cessione è subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione; e, di conseguenza, se l'invito a sottoscriverle sia soggetto all'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva prospetti.
Principio di diritto
Le azioni di una società rientrano nella nozione di "strumenti finanziari" della direttiva prospetti anche se possono essere detenute solo da province e comuni e la loro cessione richiede l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, purché tali restrizioni non rendano impossibile o estremamente difficile la negoziabilità tra offerenti e investitori potenziali nel mercato dei capitali. Ne consegue che un invito a sottoscriverle è soggetto alla previa pubblicazione del prospetto ex articolo 3, paragrafo 1, salvo che ricorra una delle deroghe previste dagli articoli 3, paragrafo 2, o 4 della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/71/CE
- Direttiva 2008/11/CE
- Direttiva 2004/39/CE
- Direttiva 2014/65/UE
Interpretazione della nozione di strumenti finanziari ai fini della direttiva prospetti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation belga in una controversia tra due comuni belgi e la Holding Communal SA. Il tema centrale è se l'aumento di capitale sottoscritto dai comuni dovesse essere preceduto dalla pubblicazione di un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE.
Fatti e procedimento principale
La Holding Communal SA, originariamente costituita come Crédit communal de Belgique, aveva invitato i propri azionisti, tra cui comuni e province belghe, a sottoscrivere un aumento di capitale per finanziare l'operazione legata alla crisi di Dexia SA. Le nuove azioni, denominate "privilegiate cumulative A", potevano essere detenute solo da province e comuni e la loro cessione era subordinata all'approvazione del consiglio di amministrazione. I comuni di Schaerbeek e Linkebeek hanno chiesto l'annullamento delle sottoscrizioni sostenendo che mancava il prospetto. I giudici di merito hanno ritenuto che le azioni non fossero negoziabili nel mercato dei capitali; la Cour de cassation ha quindi chiesto alla Corte di chiarire la nozione di strumenti finanziari nella direttiva prospetti.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2003/71/CE, in particolare:
- articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sulla nozione di "strumenti finanziari";
- articolo 3, paragrafi 1 e 2, sull'obbligo di pubblicare il prospetto e sulle esenzioni;
- articolo 4, paragrafo 1, lettera d), sull'esenzione per determinate azioni gratuite. Sono richiamati inoltre l'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE (MiFID I), che definisce i "valori mobiliari" come categorie di valori negoziabili nel mercato dei capitali, e l'articolo 69 della stessa direttiva, che disciplina il rinvio ai termini della direttiva 93/22/CEE. La Corte menziona anche il regolamento (UE) 2017/1129 solo per precisare che la direttiva 2003/71/CE era ancora applicabile ratione temporis.
Ragionamento della Corte sulla nozione di strumenti finanziari
La Corte interpreta la nozione di strumenti finanziari secondo il testo, il contesto e gli obiettivi della disciplina. Osserva che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), rinvia ai titoli negoziabili definiti nella direttiva 93/22/CEE, oggi letti alla luce della MiFID I, la quale include tra i valori mobiliari le azioni di società e altri titoli equivalenti che possono essere negoziati nel mercato dei capitali. Secondo la Corte, il riferimento ai titoli "negoziabili" deve essere inteso in modo estensivo: non occorre una negoziabilità illimitata, ma è sufficiente che gli strumenti possano essere scambiati tra offerenti e potenziali investitori. Rimangono esclusi solo i casi in cui restrizioni tali da impedire o rendere estremamente difficile la circolazione effettiva nel mercato dei capitali facciano venir meno tale carattere. La Corte valorizza anche il contesto normativo: la MiFID I richiede trasparenza nelle regole di ammissione e riconosce che i valori mobiliari possono essere liberamente negoziabili nei mercati regolamentati; la direttiva prospetti definisce in modo ampio l'"offerta al pubblico". Gli obiettivi di tutela degli investitori e di buon funzionamento dei mercati confermano l'interpretazione ampia.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, le azioni della Holding Communal erano detenibili solo da province e comuni e la loro cessione richiedeva l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. La Corte rileva che tali limitazioni non sembrano, di per sé, rendere impossibile o estremamente difficile la negoziazione con un numero non trascurabile di investitori potenziali. Spetta comunque al giudice del rinvio verificare concretamente tale profilo.
Offerta al pubblico e obbligo di prospetto
La Corte esamina anche se l'invito a sottoscrivere tali azioni costituisca un'offerta al pubblico. Ricorda che la definizione è molto ampia e che l'esenzione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), vale solo per offerte rivolte unicamente a investitori qualificati. Poiché i comuni sono enti locali e non rientrano tra gli "investitori qualificati" indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto ii), la Corte conclude che un'offerta rivolta sia ai comuni sia alle province non può considerarsi diretta unicamente a investitori qualificati. Ne deriva, in mancanza di altre esenzioni applicabili, che l'offerta è rivolta al pubblico e soggetta al prospetto.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che le azioni in questione rientrano nella nozione di strumenti finanziari della direttiva 2003/71/CE. Di conseguenza, un invito a sottoscriverle è soggetto all'obbligo di previa pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, salvo che le modalità dell'offerta rendano impossibile o estremamente difficile la negoziabilità tra offerenti e investitori potenziali nel mercato dei capitali e salvo l'applicazione di una delle deroghe previste dagli articoli 3, paragrafo 2, e 4 della direttiva.
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