Corte di giustizia, Ordinanza C-577/24
Order of the Court of 8 January 2025. — Peikko Group Oy v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request not demonstrating that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-577/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la domanda di ammissione del ricorso proposto da Peikko Group avverso una sentenza del Tribunale in materia di nullità di marchio UE. Ha ricordato che, nei casi soggetti all’articolo 58a dello Statuto, spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Poiché la domanda non soddisfaceva tali requisiti, il ricorso non è stato autorizzato a procedere.
Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea dichiarato non ricevibile alla fase di ammissione perché la parte ricorrente non ha dimostrato che le censure sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso proposto da Peikko Group contro la sentenza del Tribunale, relativa alla dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea, dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in quanto sollevante una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare con riferimento all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Un ricorso contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO è autorizzato a procedere solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere affermazioni di errore del Tribunale, invocazioni generiche di contrasto giurisprudenziale o contestazioni di valutazioni di fatto non bastano. Poiché Peikko Group non ha identificato con sufficiente precisione le pronunce asseritamente contrastanti, non ha spiegato la rilevanza sistemica delle questioni prospettate e ha in parte censurato valutazioni fattuali, la Corte ha negato l’ammissione del ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso per cassazione in materia di marchio dell’Unione europea non ammesso
La Corte di giustizia, nella formazione competente a decidere se i ricorsi possano essere ammessi a procedere, ha respinto la domanda di Peikko Group Oy volta a ottenere l’esame del proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale del 26 giugno 2024, causa T-192/23, relativa a una controversia di nullità tra Peikko Group e Anstar Oy davanti all’EUIPO.
Contesto fattuale e processuale
Il ricorso verteva sulla sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2023, resa in un procedimento di nullità riguardante un segno tridimensionale relativo alla forma di travi metalliche per costruzioni. La ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza del Tribunale sostenendo, in sintesi, che quest’ultimo avesse applicato erroneamente l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001, letto con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo speciale di filtro previsto per alcuni ricorsi contro decisioni del Tribunale rese su decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO:
- articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.
Tale meccanismo consente l’esame del ricorso solo se esso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte richiama inoltre, per il merito della controversia sottostante, il regolamento (UE) 2017/1001 e in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a).
Argomenti della ricorrente
Peikko Group sosteneva che il proprio unico motivo di ricorso ponesse questioni importanti per il diritto dell’Unione. In particolare affermava che:
- la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento 2017/1001;
- il Tribunale avrebbe fondato il proprio ragionamento su materiali tecnici, quali un brevetto europeo e un manuale tecnico, che la ricorrente riteneva non idonei o non correttamente valutati;
- la giurisprudenza non offrirebbe risposte sufficientemente chiare su taluni profili relativi ai segni che svolgono una funzione tecnica, in particolare sull’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale e sulla distinzione tra caratteristiche essenziali e non essenziali;
- il Tribunale avrebbe tratto conclusioni errate dalla propria analisi tecnica, soprattutto quanto al carattere non arbitrario della forma circolare delle aperture laterali della trave.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che l’onere di dimostrare la sussistenza di una questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione incombe sulla parte ricorrente. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve indicare, con chiarezza e dettaglio:
- il motivo di ricorso;
- la specifica questione di diritto sollevata;
- la ragione per cui tale questione sia significativa ai sensi dell’articolo 58a;
- nel caso di dedotta violazione della giurisprudenza, i passaggi pertinenti della sentenza impugnata e delle pronunce asseritamente violate, nonché le ragioni concrete del preteso contrasto.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che:
- l’asserito contrasto con la giurisprudenza non è stato illustrato in modo sufficiente, poiché la ricorrente non ha precisato i paragrafi rilevanti né dimostrato la comparabilità delle situazioni invocate;
- le contestazioni relative alla presunta errata valutazione di materiali tecnici si limitano a denunciare errori del Tribunale, senza spiegare perché tali errori inciderebbero su una questione sistemica del diritto dell’Unione;
- la mera affermazione che la Corte non si sarebbe ancora pronunciata su alcune questioni tecniche non basta, perché la novità della questione non equivale di per sé alla sua rilevanza sistemica;
- la censura diretta contro l’apprezzamento del carattere non arbitrario di una caratteristica del segno riguarda valutazioni di fatto e non può giustificare l’ammissione del ricorso.
Decisione e conseguenze sulle spese
La Corte conclude che la domanda di ammissione non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a procedere. Quanto alle spese, poiché la decisione è intervenuta prima della notifica del ricorso alle altre parti, Peikko Group Oy è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
La decisione conferma che il filtro di ammissibilità dell’articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e circostanziata della rilevanza sistemica delle questioni dedotte; non è sufficiente invocare in modo generico un contrasto giurisprudenziale, lamentare errori di valutazione o prospettare questioni tecniche non ancora esaminate dalla Corte senza spiegare perché esse incidano sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.
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