Tribunale, Sentenza T-1082/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 8 January 2025. — Fresh Tropical Srl by Jawad v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark AlìBabà – Earlier EU word mark ALIBABA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-1082/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Fresh Tropical contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva riconosciuto un rischio di confusione tra il marchio figurativo AlìBabà e il marchio anteriore ALIBABA. I prodotti rivendicati sono stati considerati in parte identici e in parte simili a basso grado, mentre i segni sono stati ritenuti fortemente simili e il marchio anteriore dotato di distintività media. È stata anche dichiarata inammissibile la doglianza sulla mancata prova dell’uso del marchio anteriore, non proposta tempestivamente nella fase amministrativa.
Marchio UE figurativo AlìBabà: la somiglianza dei segni e dei prodotti integra rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il Board of Appeal avesse correttamente ravvisato un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto AlìBabà e il marchio UE anteriore ALIBABA, alla luce della presunta somiglianza dei prodotti, della somiglianza visiva/fonetica/concettuale dei segni, del livello di attenzione del pubblico rilevante, del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore e dell’asserita mancata prova dell’uso effettivo del marchio anteriore.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste un rischio di confusione quando il segno richiesto riprende, come elemento distintivo e dominante, il termine del marchio anteriore, anche se accompagnato da semplici elementi figurativi decorativi; nel caso di specie, i prodotti erano in parte identici e in parte simili a basso grado, il pubblico era quello generale con attenzione bassa o media, i segni risultavano altamente simili sul piano visivo e sostanzialmente identici o altamente simili sul piano fonetico e concettuale per una parte non trascurabile del pubblico, e il marchio anteriore aveva distintività intrinseca media. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma del diniego di registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; è inoltre inammissibile, in sede di ricorso, la censura relativa alla mancata prova dell’uso se non proposta tempestivamente davanti alla divisione di opposizione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo AlìBabà e rischio di confusione
La pronuncia del Tribunale dell’Unione europea, resa nella causa T-1082/23, riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti alimentari. Il contenzioso verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Parti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente è Fresh Tropical Srl by Jawad, che aveva chiesto la registrazione del segno figurativo AlìBabà per prodotti delle classi 29 e 30. L’opposizione era stata proposta da Alper Altunyaldiz sulla base del marchio UE denominativo anteriore ALIBABA e, in via subordinata, del marchio figurativo Alibaba NUTS. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione in parte; la commissione di ricorso aveva poi ritenuto sussistente il rischio di confusione solo con riguardo al marchio ALIBABA e non aveva esaminato ulteriormente il secondo marchio anteriore.
Questione sottoposta al Tribunale
La ricorrente contestava, in sostanza, l’erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 sotto cinque profili:
- somiglianza dei prodotti;
- somiglianza dei segni;
- distintività intrinseca del marchio anteriore;
- individuazione del pubblico rilevante e del suo livello di attenzione;
- conclusione finale in ordine al rischio di confusione. Inoltre, sosteneva che il marchio anteriore non fosse stato usato.
Normativa applicabile e criteri giurisprudenziali richiamati
Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti e della percezione del consumatore medio. Richiama, tra l’altro, la giurisprudenza classica sulla valutazione complessiva del rischio di confusione e sulla rilevanza della percezione del pubblico, nonché la regola secondo cui la mancata prova dell’uso del marchio anteriore deve essere dedotta tempestivamente dinanzi alla divisione di opposizione, altrimenti non può essere invocata per la prima volta in sede di ricorso.
Ammissibilità di alcuni argomenti
Il Tribunale dichiara inammissibili alcune censure della ricorrente perché formulate con rinvii generici ad allegati o a precedenti osservazioni presentate in sede amministrativa, senza indicazione precisa dei passaggi rilevanti. È inoltre dichiarato inammissibile l’argomento relativo alla mancata prova dell’uso del marchio anteriore, poiché la richiedente non aveva chiesto la prova dell’uso davanti alla divisione di opposizione.
Pubblico rilevante
Secondo il Tribunale, i prodotti in questione sono alimenti di consumo quotidiano e si rivolgono al pubblico in generale, con un livello di attenzione basso o medio a seconda della natura o del prezzo del prodotto. Non rileva che la ricorrente sostenga di commercializzare i prodotti all’ingrosso o in negozi specializzati: il pubblico rilevante si determina in base all’elenco dei prodotti rivendicati, non alle scelte commerciali del titolare del marchio.
Confronto dei prodotti
Il Tribunale conferma integralmente l’analisi della commissione di ricorso:
- i “processed pulses” della classe 29 sono identici ai prodotti compresi nella categoria ampia del marchio anteriore “processed fruits, fungi and vegetables (including nuts and pulses)”;
- il riso è simile, sia pure a basso grado, ai prodotti coperti dal marchio anteriore, perché si tratta di alimenti di base, talora usati in combinazione o in sostituzione reciproca e venduti negli stessi punti vendita;
- la farina è simile a basso grado, poiché farine ricavate da legumi o frutta secca lavorata possono fungere da alternative alla farina tradizionale;
- spezie, condimenti, aromi e insaporitori sono anch’essi simili a basso grado, perché alcuni prodotti coperti dal marchio anteriore possono essere impiegati per insaporire i cibi e possono essere commercializzati negli stessi canali. Il Tribunale respinge anche il richiamo della ricorrente alla prassi decisionale della divisione di opposizione, ribadendo che le commissioni di ricorso non ne sono vincolate.
Confronto dei segni
Il Tribunale conferma che, nel marchio richiesto, l’elemento distintivo e dominante è la parola “alìbabà”. Gli elementi figurativi, consistenti in un rettangolo blu e oro, una linea curva e la grafica complessiva, sono considerati decorativi e non sufficientemente incisivi da modificare l’impressione d’insieme. Ne deriva che i segni sono:
- visivamente, altamente simili, poiché coincidono quasi integralmente sul piano verbale;
- foneticamente, altamente simili o addirittura identici per una parte del pubblico, non essendo dimostrato che gli accenti producano una pronuncia diversa;
- concettualmente, identici per il pubblico che conosce la storia di “Ali Baba and the 40 Thieves”, mentre il confronto resta neutro per gli altri consumatori.
Distintività intrinseca del marchio anteriore
Il Tribunale conferma il giudizio di distintività media del marchio ALIBABA. La ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che il segno fosse divenuto debole per l’uso diffuso o per la presenza sul mercato di altri marchi contenenti la stessa parola. Viene ribadito che il solo fatto che un marchio sia privo di collegamento con i prodotti designati non implica automaticamente una distintività elevatissima, ma consente comunque di riconoscere una distintività intrinseca almeno media.
Valutazione globale del rischio di confusione
Alla luce dell’identità o della somiglianza dei prodotti, del basso o medio livello di attenzione del pubblico e dell’elevata somiglianza dei segni, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso: il pubblico potrebbe credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La minore somiglianza di alcuni prodotti è compensata dall’elevato grado di somiglianza dei segni, secondo il principio di interdipendenza tra i fattori rilevanti.
Dispositivo e spese
Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’EUIPO e dell’interveniente. Il Tribunale precisa inoltre che, respinto il ricorso avverso la decisione impugnata, restano ferme le statuizioni sulle spese contenute nella decisione amministrativa per i procedimenti svoltisi dinanzi all’EUIPO.
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