Tribunale, Sentenza T-354/22
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) dell'8 gennaio 2025. — Thomas Bindl contro Commissione europea. — Trattamento dei dati personali – Tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione – Regolamento (UE) 2018/1725 – Nozione di “trasferimento di dati personali verso un paese terzo” – Trasferimento di dati in occasione della consultazione di un sito Internet – Eu Login – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Ricorso per carenza – Presa di posizione che pone fine alla carenza – Non luogo a statuire – Ricorso per risarcimento danni – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso causale – Danno morale. — Causa T-354/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento, ritenendo che i trasferimenti di dati contestati fossero atti materiali e non atti giuridici. Ha inoltre dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di carenza, poiché la Commissione aveva poi risposto alla richiesta di informazioni. Sul piano risarcitorio, ha respinto la domanda relativa al mancato riscontro tempestivo e quella relativa ai trasferimenti via Amazon CloudFront, ma ha condannato la Commissione a risarcire EUR 400 per il trasferimento illecito di dati avvenuto tramite EU Login e Facebook, verso gli Stati Uniti, in violazione dell’articolo 46 del regolamento 2018/1725.
Protezione dei dati personali nelle istituzioni UE: irricevibilità dell’annullamento di meri trasferimenti materiali, cessazione della carenza e condanna della Commissione al risarcimento per un trasferimento illecito verso gli Stati Uniti tramite EU Login
La questione giuridica
Se i trasferimenti di dati personali effettuati durante la consultazione di un sito Internet o l’uso di EU Login costituiscano atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE; se la risposta successiva della Commissione renda priva di oggetto la domanda ex articolo 265 TFUE; e se le condizioni della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ricorrano per la mancata risposta tempestiva a una richiesta di informazioni e per un trasferimento di dati verso un paese terzo in violazione del regolamento 2018/1725 e della Carta.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che le operazioni meramente materiali di trasferimento di dati personali, prive di effetti giuridici vincolanti, non sono atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE; che la risposta della Commissione successiva al ricorso fa venir meno l’oggetto della domanda ex articolo 265 TFUE; e che, ai fini del risarcimento ex articolo 340 TFUE e articolo 65 del regolamento 2018/1725, il ricorso è accolto solo per il trasferimento del 30 marzo 2022 tramite il collegamento Facebook di EU Login, perché la Commissione ha creato le condizioni di un trasferimento di dati verso gli Stati Uniti senza adeguate garanzie, con conseguente danno morale reale e nesso causale diretto. Le altre domande risarcitorie sono respinte per difetto di illiceità sufficientemente qualificata o di nesso causale/danno.
Norme richiamate
- Articoli 263, 265, 268 e 340 TFUE
- Articolo 16 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 41 e 47
- Regolamento (UE) 2018/1725, articoli 1, 2, 3, 4, 14, 17, 46, 47, 48, 64, 65 e 99
- Regolamento (UE) 2016/679, articoli 1, 2 e 45
- Considerando 5, 46, 63 e 79 del regolamento (UE) 2018/1725
Protezione dei dati personali, trasferimenti verso paesi terzi e responsabilità della Commissione
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Thomas Bindl contro la Commissione europea in materia di protezione dei dati personali, con domande di annullamento, constatazione di carenza e risarcimento danni. Il Tribunale esamina in particolare il funzionamento del sito della Conferenza sul futuro dell’Europa e del servizio EU Login alla luce del regolamento (UE) 2018/1725.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente aveva consultato più volte il sito Internet della Conferenza sul futuro dell’Europa e, il 30 marzo 2022, si era iscritto all’evento "GoGreen" usando il proprio account Facebook tramite EU Login. Aveva poi chiesto alla Commissione informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, sulla eventuale comunicazione a terzi e sulle garanzie per eventuali trasferimenti verso paesi terzi. La Commissione aveva risposto a una prima richiesta del novembre 2021, mentre alla richiesta del 1o aprile 2022 aveva replicato solo il 30 giugno 2022, ritenendola sostanzialmente identica alla precedente.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama l’articolo 16 TFUE, l’articolo 8 della Carta e il regolamento (UE) 2018/1725, in particolare gli articoli 14, 17, 46, 47, 48, 64 e 65. Sono richiamati anche l’articolo 340, secondo comma, TFUE e, per analogia e interpretazione sistematica, il regolamento (UE) 2016/679. Per la nozione di trasferimento verso paesi terzi è valorizzato il capo V del regolamento 2018/1725 e, per il contesto, i considerando 46, 63 e 79.
Domanda di annullamento: irricevibilità
Il Tribunale respinge come irricevibile la domanda di annullamento dei presunti trasferimenti di dati del 30 marzo e dell’8 giugno 2022. Secondo la Corte, tali trasferimenti sono operazioni informatiche materiali di migrazione di dati, non atti giuridici della Commissione produttivi di effetti vincolanti; mancando un atto idoneo a modificare la situazione giuridica del ricorrente, non è esperibile il ricorso ex articolo 263 TFUE.
Domanda di carenza: sopravvenuta mancanza di oggetto
Quanto alla domanda ex articolo 265 TFUE, il Tribunale osserva che la Commissione ha risposto il 30 giugno 2022 alla richiesta del 1o aprile 2022. Poiché l’istituzione ha posto fine alla carenza dopo la proposizione del ricorso, non vi è più luogo a statuire; è irrilevante che la risposta non corrisponda a quella auspicata dal ricorrente.
Responsabilità extracontrattuale: criteri applicati
Il Tribunale ricorda che il diritto al risarcimento previsto dall’articolo 65 del regolamento 2018/1725 va letto alla luce dell’articolo 340, secondo comma, TFUE. La responsabilità dell’Unione presuppone tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento, danno reale e certo, nesso causale diretto. È inoltre necessario, in linea di principio, che vi sia una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli.
Prima domanda risarcitoria: mancata risposta tempestiva alla richiesta di informazioni
Per il danno morale invocato a causa della tardiva risposta alla richiesta di informazioni del 1o aprile 2022, il Tribunale riconosce che l’articolo 14, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1725 sono norme che conferiscono diritti ai singoli. Tuttavia, rileva che il danno morale non è provato: il ritardo della Commissione è limitato, il ricorrente aveva già ottenuto una risposta sostanzialmente sovrapponibile con la mail del 3 dicembre 2021 e non è dimostrato un pregiudizio reale e certo. La domanda di EUR 800 viene dunque respinta.
Seconda domanda risarcitoria: trasferimenti controversi via Amazon CloudFront
Per i trasferimenti del 30 marzo e dell’8 giugno 2022 legati al servizio Amazon CloudFront, il Tribunale conclude che, nel primo caso, i dati del ricorrente sono stati trasmessi a un server situato in Germania e non è provato alcun trasferimento verso gli Stati Uniti; nel secondo caso, il comportamento del ricorrente è stato determinante per le connessioni a server statunitensi, sicché manca un nesso causale sufficientemente diretto tra il preteso illecito della Commissione e il danno. In entrambi i casi la domanda di risarcimento viene respinta.
Terza domanda risarcitoria: trasferimento illecito tramite EU Login e Facebook
Diversa è la conclusione per il trasferimento del 30 marzo 2022 verificatosi quando il ricorrente ha scelto di autenticarsi in EU Login tramite Facebook. Il Tribunale considera che la Commissione, mediante il collegamento "Sign in with Facebook" presente su EU Login, ha creato le condizioni perché l’indirizzo IP del ricorrente fosse trasmesso a Meta Platforms, società con sede negli Stati Uniti. Poiché non esisteva alcuna decisione di adeguatezza per gli Stati Uniti e la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 48 del regolamento 2018/1725, il Tribunale accerta una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 46.
Danno e liquidazione equitativa
Il Tribunale ritiene che il danno morale sia reale e certo, poiché il trasferimento illecito ha posto il ricorrente in una situazione di incertezza sul trattamento del suo indirizzo IP. Sussiste inoltre un nesso causale diretto tra la violazione e il pregiudizio lamentato. Valutato il danno ex aequo et bono, il Tribunale liquida EUR 400 e condanna la Commissione a pagarli.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte relativa alla domanda di annullamento; non vi è più luogo a statuire sulla domanda di carenza; la Commissione è condannata a risarcire EUR 400 per il danno morale derivante dal trasferimento tramite EU Login/Facebook; il resto della domanda risarcitoria è respinto. Le spese sono ripartite in misura paritaria tra le parti.
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