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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-583/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 gennaio 2025. — AK contro Ministère public. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Chambre criminelle. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Ambito di applicazione ratione materiae – Nozione di “atto di indagine” – Notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione – Audizione dell’imputato. — Causa C-583/23

Giurisprudenza europea62023CJ0583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito l’ambito materiale dell’ordine europeo di indagine nella direttiva 2014/41/UE. Ha escluso che la notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio, un ordine di custodia cautelare o l’imposizione di una cauzione possano, di per sé, costituire un OEI. Ha invece ammesso che l’audizione dell’imputato possa rientrare nello strumento, purché sia effettivamente finalizzata all’acquisizione di prove. La decisione distingue quindi tra atti procedurali e atti di indagine in senso proprio.

Ambito dell’ordine europeo di indagine: notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio, custodia cautelare, cauzione e audizione dell’imputato

La questione giuridica

Se gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE consentano di emettere o convalidare un ordine europeo di indagine diretto, da un lato, alla notifica all’indagato di un’ordinanza di rinvio a giudizio accompagnata da un ordine di custodia cautelare e di deposito di una cauzione e, dall’altro, alla sua audizione per consentirgli di presentare osservazioni sui fatti contenuti in tale ordinanza.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la nozione di "atto di indagine" ai sensi della direttiva 2014/41/UE va interpretata in modo autonomo e comprende soltanto atti finalizzati all’acquisizione di prove. Ne consegue che la mera notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio, anche se accompagnata da un ordine di custodia cautelare o dal deposito di una cauzione, non può costituire un ordine europeo di indagine; invece, la richiesta di audizione dell’imputato può rientrare nell’OEI solo se è diretta alla raccolta di elementi di prova, mentre è esclusa se mira soltanto a consentirgli di formulare osservazioni sul procedimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 1 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 3 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 9 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 10 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 13 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 15 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 22 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 23 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 24 direttiva 2014/41/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Convenzione del 29 maggio 2000 sull’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2002/465/GAI

Ambito dell’ordine europeo di indagine: notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio, custodia cautelare, cauzione e audizione dell’imputato

La pronuncia interviene in un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione in Francia di un ordine europeo di indagine emesso dalle autorità giudiziarie spagnole nei confronti di AK. La Corte era chiamata a delimitare il concetto di "atto di indagine" ai sensi della direttiva 2014/41/UE.

Fatti e procedimento principale

Le autorità spagnole avevano chiesto alle autorità francesi, mediante OEI, di notificare ad AK un’ordinanza di rinvio a giudizio, accompagnata da un ordine di custodia cautelare e dal deposito di una cauzione di 30.000 euro, e di consentirle di esprimersi, con l’assistenza del difensore, sui fatti contestati. In Francia, l’audizione era stata eseguita, ma AK aveva contestato la validità dello strumento, sostenendo che non si trattasse di un OEI ai sensi del diritto dell’Unione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava se gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE consentano di qualificare come OEI una decisione diretta:

  • alla notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio accompagnata da custodia cautelare e cauzione;
  • all’audizione dell’imputato per permettergli di presentare osservazioni sui fatti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2014/41/UE, che definisce l’OEI come decisione giudiziaria destinata a compiere uno o più atti di indagine specifici per acquisire prove;
  • l’articolo 3, che stabilisce l’applicazione dell’OEI a qualsiasi atto di indagine, salvo le eccezioni previste;
  • l’articolo 9, paragrafo 2, sul rispetto delle formalità indicate dall’autorità di emissione;
  • l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 24, paragrafo 1, sull’audizione di persone sottoposte ad indagini o imputati;
  • gli articoli 22 e 23, relativi al trasferimento temporaneo di persone detenute;
  • l’articolo 13 e l’articolo 15, che mostrano la finalità probatoria e trasmissiva dello strumento. Richiama inoltre il considerando 25 della direttiva, la convenzione del 29 maggio 2000 e la decisione quadro 2002/584/GAI.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che la nozione di "atto di indagine" non è definita dalla direttiva e deve essere interpretata autonomamente nell’ordinamento dell’Unione. Dal tenore letterale, dal contesto e dalle finalità della direttiva emerge che si tratta di atti diretti ad accertare un fatto, le circostanze della sua commissione e l’identità dell’autore, per acquisire prove.

Notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio

La mera notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio non è, di per sé, un atto di indagine, perché non ha finalità probatoria ma meramente procedurale, essendo volta a far proseguire l’azione penale. Per tale ragione, in linea di principio, una simile notifica rientra piuttosto nel regime della convenzione del 29 maggio 2000.

Custodia cautelare e cauzione

La Corte aggiunge che l’eventuale ordine di custodia cautelare, salvo i casi di trasferimento temporaneo di persone detenute previsti dagli articoli 22 e 23 della direttiva, non può essere inserito in un OEI. Analogamente, l’obbligo di depositare una cauzione non costituisce un atto di indagine ai sensi della direttiva.

Audizione dell’imputato

Diverso è il caso della richiesta di audizione. La direttiva contempla espressamente l’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato, ma solo se essa è finalizzata alla raccolta di elementi di prova. Se, invece, l’audizione serve soltanto a consentire all’interessato di formulare osservazioni sul procedimento di rinvio a giudizio, non ricade nell’ambito dell’OEI.

Possibile esecuzione parziale

La Corte precisa che, qualora la richiesta di audizione sia probatoria, la notifica dell’ordinanza potrebbe anche essere eseguita come formalità necessaria, se il diritto dello Stato di emissione la richiede prima dell’audizione. In tal caso l’autorità di esecuzione deve, in linea di principio, attenersi alle formalità indicate, ma può procedere solo parzialmente previa consultazione con l’autorità di emissione, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 6, e del principio di leale cooperazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio non costituisce, di per sé, un OEI;
  • nemmeno la richiesta di collocare una persona in custodia cautelare per fini diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 23, o di imporle una cauzione, costituisce un OEI;
  • la richiesta di consentire all’imputato di esporre osservazioni sui fatti contenuti nell’ordinanza può costituire un OEI solo se è diretta alla raccolta di prove.

Principio affermato

La sentenza distingue nettamente tra atti procedurali e atti di indagine in senso probatorio. L’OEI è utilizzabile solo quando la misura richiesta è funzionale all’acquisizione di elementi di prova; non può essere impiegato come strumento generale per notificare atti processuali, imporre misure coercitive o far proseguire il procedimento penale in assenza di una finalità probatoria effettiva.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penaleordine europeo di indagineassistenza giudiziaria tra Stati membriaudizione dell’imputatomisure coercitive e garanzie processuali

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