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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48872/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per vizi di motivazione la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Nel dettaglio contestano: a) la qualificazione come distrazione di cassa di prelievi ritenuti distribuzione di utili e la mancata precisazione del periodo temporale; b) la riconducibilità come distratti di veicoli e macchinari (contestando cessioni/incipienti riscossioni dei corrispettivi o diversa disponibilità dei beni); c) la natura e la responsabilità circa la mancata tenuta della contabilità per l'anno 2006 (con riferimento al ruolo dello studio Pacherini e ad un successivo diverso professionista); d) la motivazione della Corte sull'elemento soggettivo e probatorio (affidamento a dichiarazioni di terzi come Gaspari); e) la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge (in particolare per la Zavaldi, per età e durata della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la ricostruzione e le valutazioni svolte dalla Corte d'appello. In motivazione ha ritenuto che: le cessioni e l'affitto di rami d'azienda siano stati realizzati senza reale contropartita, secondo uno schema di 'spin off' volto a sottrarre attività alla massa fallimentare, integrando la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la forma negoziale (contratti di cessione o affitto) non esclude il reato se non vi è corrispettivo reale o se il contratto è stipulato per trasferire la disponibilità dei beni in previsione del fallimento; i prelievi di contante sono stati ritenuti distrazione in assenza di prova di utili distribuibili; la mancata tenuta delle scritture contabili per il 2006 è stata adeguatamente motivata; le censure sulla credibilità di testimoni o professionisti sono state giudicate generiche e insufficienti a scalfire il convincimento dei giudici di merito. Sul piano sanzionatorio la Corte ha ritenuto corretta la scelta dei criteri ai sensi dell'art. 133 c.p. e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche; la Zavaldi non ha diritto ai benefici invocati perché al momento del fatto non aveva compiuto settant'anni e la pena (2 anni e 6 mesi) è ostativa. Sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La Corte ha applicato i parametri di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 c.p., motivando la scelta dei criteri privilegiati anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche

  • art. 163, comma terzo, c.p.

    art. 163, comma terzo, c.p.

    La Corte ha richiamato la previsione per escludere l'applicabilità del beneficio alla Zavaldi: il requisito dell'età (70 anni) deve sussistere al momento della commissione del reato e la pena inflitta non può superare il limite previsto

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il trasferimento di rami d'azienda o beni societari senza reale corrispettivo o con lo scopo di sottrarli alla massa fallimentare configura bancarotta fraudolenta patrimoniale, indipendentemente dalla forma negoziale utilizzata (cessione, affitto, ecc.).
  • Il movente (ad es. il tentativo di ottenere credito bancario) non esclude la sussistenza del dolo tipico della bancarotta patrimoniale; rileva l'effettiva sottrazione di attività al patrimonio sociale senza garanzia del ripiano dei debiti.
  • La possibilità teorica di recupero del bene mediante azioni esecutive o concorsuali non impedisce la configurabilità del reato se il trasferimento ha reso inefficace la tutela dei creditori.
  • Contestazioni generiche dell'attendibilità di testimoni o professionisti, senza indicare specifici elementi probatori contrari, sono in genere insufficienti a rimettere in discussione la motivazione dei giudici di merito.
  • Per i reati di bancarotta documentale la mancata tenuta delle scritture contabili in anni rilevanti (anche solo per l'anno contestato) costituisce un elemento decisivo, salvo prova concreta che tale omissione sia imputabile a terzi o giustificata.
  • I benefici legali legati all'età o alla durata della pena si valutano sulla base dello stato al momento della commissione del reato (non al momento del processo) e della pena effettivamente inflitta.

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