Cassazione Penale, Sentenza n. 48872/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per vizi di motivazione la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Nel dettaglio contestano: a) la qualificazione come distrazione di cassa di prelievi ritenuti distribuzione di utili e la mancata precisazione del periodo temporale; b) la riconducibilità come distratti di veicoli e macchinari (contestando cessioni/incipienti riscossioni dei corrispettivi o diversa disponibilità dei beni); c) la natura e la responsabilità circa la mancata tenuta della contabilità per l'anno 2006 (con riferimento al ruolo dello studio Pacherini e ad un successivo diverso professionista); d) la motivazione della Corte sull'elemento soggettivo e probatorio (affidamento a dichiarazioni di terzi come Gaspari); e) la commisurazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge (in particolare per la Zavaldi, per età e durata della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la ricostruzione e le valutazioni svolte dalla Corte d'appello. In motivazione ha ritenuto che: le cessioni e l'affitto di rami d'azienda siano stati realizzati senza reale contropartita, secondo uno schema di 'spin off' volto a sottrarre attività alla massa fallimentare, integrando la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la forma negoziale (contratti di cessione o affitto) non esclude il reato se non vi è corrispettivo reale o se il contratto è stipulato per trasferire la disponibilità dei beni in previsione del fallimento; i prelievi di contante sono stati ritenuti distrazione in assenza di prova di utili distribuibili; la mancata tenuta delle scritture contabili per il 2006 è stata adeguatamente motivata; le censure sulla credibilità di testimoni o professionisti sono state giudicate generiche e insufficienti a scalfire il convincimento dei giudici di merito. Sul piano sanzionatorio la Corte ha ritenuto corretta la scelta dei criteri ai sensi dell'art. 133 c.p. e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche; la Zavaldi non ha diritto ai benefici invocati perché al momento del fatto non aveva compiuto settant'anni e la pena (2 anni e 6 mesi) è ostativa. Sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La Corte ha applicato i parametri di commisurazione della pena previsti dall'art. 133 c.p., motivando la scelta dei criteri privilegiati anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche
art. 163, comma terzo, c.p.
art. 163, comma terzo, c.p.
La Corte ha richiamato la previsione per escludere l'applicabilità del beneficio alla Zavaldi: il requisito dell'età (70 anni) deve sussistere al momento della commissione del reato e la pena inflitta non può superare il limite previsto
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il trasferimento di rami d'azienda o beni societari senza reale corrispettivo o con lo scopo di sottrarli alla massa fallimentare configura bancarotta fraudolenta patrimoniale, indipendentemente dalla forma negoziale utilizzata (cessione, affitto, ecc.).
- Il movente (ad es. il tentativo di ottenere credito bancario) non esclude la sussistenza del dolo tipico della bancarotta patrimoniale; rileva l'effettiva sottrazione di attività al patrimonio sociale senza garanzia del ripiano dei debiti.
- La possibilità teorica di recupero del bene mediante azioni esecutive o concorsuali non impedisce la configurabilità del reato se il trasferimento ha reso inefficace la tutela dei creditori.
- Contestazioni generiche dell'attendibilità di testimoni o professionisti, senza indicare specifici elementi probatori contrari, sono in genere insufficienti a rimettere in discussione la motivazione dei giudici di merito.
- Per i reati di bancarotta documentale la mancata tenuta delle scritture contabili in anni rilevanti (anche solo per l'anno contestato) costituisce un elemento decisivo, salvo prova concreta che tale omissione sia imputabile a terzi o giustificata.
- I benefici legali legati all'età o alla durata della pena si valutano sulla base dello stato al momento della commissione del reato (non al momento del processo) e della pena effettivamente inflitta.
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