Cassazione Penale, Sentenza n. 33973/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego, da parte del Tribunale di sorveglianza, di tre istanze: la detenzione domiciliare (non concessa perche la pena da espiare eccedeva i limiti previsti), la semilibertà (non concessa perché non era stata espaiata metà della pena) e, principalmente, l'affidamento in prova al servizio sociale. In più, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ordinamento penitenziario, denunciando un difetto di coordinamento tra il limite edittale di quattro anni previsto per la detenzione domiciliare sostitutiva (introdotta con la riforma) e il limite di due anni previsto per la detenzione domiciliare ordinaria come misura alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto sostanziale dell'affidamento in prova, il rigetto è stato motivato dalla correttezza della valutazione del Tribunale che ha considerato non solo la biografia criminale ma, soprattutto, la relazione di sintesi dell'istituto penitenziario che, pur rilevando comportamento formalmente regolare, segnalava l'assenza di un contesto familiare di supporto, la mancanza di un percorso di riflessione critica e la frammentarietà delle notizie di contesto, giustificando una prognosi negativa. Quanto alla questione costituzionale sollevata, essa è stata ritenuta superata dalla Corte in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 176 del 21/05/2024 (depositata 7/11/2024), che ha dichiarato infondata la censura sul combinato disposto della riforma delle pene sostitutive (d.lgs. n.150/2022) e dell'art. 47-ter ord. penit.; di conseguenza il motivo di incostituzionalità non ha attecchito e il ricorso è stato nel complesso dichiarato infondato e rigettato.
Norme richiamate
art. 47-ter, ordinamento penitenziario (comma 1-bis)
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Stabilisce il regime della detenzione domiciliare ordinaria e, nel comma 1-bis, il limite dei due anni per l'accesso in assenza dei presupposti speciali; è stato oggetto di censura costituzionale ma la Corte costituzionale l'ha ritenuta compatibile con la riforma delle pene sostitutive.
art. 56 legge n. 689/1981
art. 56 legge n. 689/81 (testo novellato dal d.lgs. n.150/2022)
Disciplina la detenzione domiciliare sostitutiva prevista in sede di giudizio di cognizione, con limiti differenti (es. periodo minimo di 12 ore al giorno e possibilità di lasciare il domicilio per almeno 4 ore), illustrando una disciplina più flessibile rispetto alla corrispondente misura alternativa.
art. 20-bis codice penale
Indica il quadro dei limiti edittali per l'applicazione delle pene sostitutive (in particolare il riferimento al tetto dei 4 anni per la detenzione domiciliare sostitutiva), rilevante per il confronto tra pene sostitutive e misure alternative.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. n. 150/2022 (attuazione L. 27/09/2021, n. 134)
Ha riformato le pene sostitutive (introducendo semilibertà, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro sostitutivo e sopprimendo alcune figure), creando la disciplina più 'elastica' per la detenzione domiciliare sostitutiva rispetto alla misura alternativa e giustificando la diversa perimetrazione dei limiti edittali.
art. 284 codice di procedura penale
Rimando normativo richiamato per le possibilità di autorizzazioni di assenze dal luogo di esecuzione della misura alternativa; utile a spiegare diversità operative tra detenzione domiciliare sostitutiva e misura alternativa.
art. 58 legge n. 689/1981
art. 58, comma 3, legge n. 689/81
Prevede il consenso dell'imputato per l'applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria; rilevante nel quadro sistematico della riforma delle pene sostitutive.
art. 69 e art. 72 legge n. 689/1981
art. 69 e art. 72 legge n. 689/81
Regolano, rispettivamente, le licenze per la detenzione domiciliare sostitutiva e le conseguenze per l'allontanamento ingiustificato, mostrando una disciplina più permissiva rispetto alla misura alternativa.
Sentenza Corte costituzionale n. 176/2024
Sentenza n. 176 del 21/05/2024 (depositata 07/11/2024)
Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 47-ter, comma 1-bis, confermando la legittimità del diverso trattamento tra detenzione domiciliare sostitutiva (limite 4 anni) e detenzione domiciliare come misura alternativa (limite 2 anni, salvo eccezioni previste dall'art. 47-ter).
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale il giudice effettua una prognosi di reinserimento: la gravitaà del reato e i precedenti non sono, da soli, arresto insuperabile, ma costituiscono punto di partenza insieme alla condotta attuale e ai risultati dell'osservazione penitenziaria.
- La relazione di osservazione in carcere non vincola il giudice ma produce informazioni rilevanti; segnalazioni negative (es. mancanza di rete familiare, assenza di percorso critico, pendenze o reati recenti come evasione) pesano fortemente contro la concessione della misura.
- La detenzione domiciliare sostitutiva (disciplinata nella nuova tariffazione delle pene sostitutive) e la detenzione domiciliare come misura alternativa hanno perimetri diversi: la prima può essere disposta in sede di giudizio di cognizione fino a 4 anni, la seconda è generalmente soggetta al limite dei 2 anni salvo condizioni particolari previste dall'art. 47-ter.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 176/2024 è poco probabile che un ricorso fondato solo su un'arida presunta incongruenza tra i limiti edittali (2 vs 4 anni) ottenga successo; la giurisprudenza costituzionale ha già legittimato la diversa disciplina in ragione delle finalità della riforma.
- In situazioni analoghe, per migliorare le probabilità di ottenere misure alternative conviene documentare concretamente: percorso di recupero (terapia, lavoro, studi), rete familiare/supporto sociale stabile, assenza di reati o denunce recenti, valutazioni positive dell'Ufficio di esecuzione penale esterna e progetti reali di reinserimento.
- Se si intende sollevare questioni costituzionali relative alla riforma delle pene sostitutive è opportuno farlo con argomentazioni che vadano oltre il mero discrimine numerico dei limiti edittali e che dimostrino una reale lesione di principi costituzionali; tuttavia la recente giurisprudenza costituzionale mostra scarsa ricettività su analoghe censure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33947/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33948/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33949/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33950/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33955/2025 del 16/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →