Cassazione Penale, Sentenza n. 07090/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, aggravato dall'art. 416-bis.1 c.p., deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dell'attendibilità e autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; illogicità nel desumere credibilità dai rapporti di parentela per alcuni collaboratori e mancanza di valutazione per altri; illegittimità del richiamo a sentenza non passata in giudicato e non riferibile direttamente a lei; assenza di valutazione critica delle ragioni di astio e delle contrapposizioni tra lei, i collaboratori e il marito; contestazione delle dichiarazioni de relato e esclusione di rilevanza delle intercettazioni.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso e confermato la misura cautelare. Ha ritenuto il quadro indiziario grave e fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni, che documenterebbero l'assunzione della gestione delle piazze di spaccio da parte della Tizzano dopo l'arresto del marito. Il Tribunale ha considerato le censure generiche e non idonee a dimostrare un travisamento della prova: il sindacato di legittimità non consente una riconsiderazione di merito degli atti probatori se non in presenza di un incontrovertibile errore di trasposizione. Inoltre l'astio dei collaboratori e le conversazioni intercettate sono state valutate come elementi che ancorano e rafforzano la gravita' indiziaria. Conseguentemente il ricorso e' rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti: il reato contestato alla ricorrente costituisce il fondamento materiale della misura cautelare; le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni sono state ritenute sufficienti a ricostruire la condotta attuale e l'organizzazione della piazza di spaccio
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante connessa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso/organizzata: la presenza dell'aggravante qualifica la contestazione e giustifica maggiori esigenze cautelari quando emergono indizi della gestione collegata all'associazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali della parte soccombente: il rigetto del ricorso comporta l'addebito delle spese secondo la disciplina processuale
art. 94 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (attuazione pratica della pronuncia), come richiesto nella parte finale dell'ordinanza
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie in materia cautelare e' limitato: il giudice di legittimità verifica solo la corretta trasposizione degli elementi decisivi, non rivede il merito delle valutazioni di attendibilità salvo chiara e incontrovertibile distorsione
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se corroborate da elementi tecnici come intercettazioni o riscontri concreti, possono costituire base sufficiente per la gravita' indiziaria che giustifica la custodia cautelare
- La mera esistenza di rapporti di astio o di interesse tra testi e indagato non annulla automaticamente la validità delle dichiarazioni; anzi, se l'astio spiega il ruolo operativo dell'indagato (es. presa del controllo di affari), tale fattore puo' rafforzare l'indizio
- Le censure generiche o la citazione parziale di passi probatori non sono idonee a dimostrare il travisamento della prova nel giudizio di legittimità: occorre indicare puntualmente l'atto travisato e la falsa trasposizione
- Il richiamo a sentenze non definitive d'altro procedimento puo' essere utilizzato come elemento di valutazione ma non sostituisce la necessita' di riscontri diretti e attuali relativi al fatto contestato
- Le intercettazioni, se attestate e coerenti con le dichiarazioni testimoniali, assumono rilevanza probatoria significativa nella valutazione della pericolosità e delle esigenze cautelari
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