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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04738/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia origina dalla sottrazione, avvenuta durante la custodia giudiziaria, di gioielli di proprietà privata contenuti in una cassetta di sicurezza bancaria sottoposta a sequestro penale e poi destinata alla restituzione all'avente diritto. La proprietaria ha agito per il risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della giustizia, assumendo che il furto fosse dipeso dall'omessa o inadeguata predisposizione di misure di vigilanza e sicurezza presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello il rigetto è stato confermato, ma con diversa motivazione: la Corte territoriale ha ritenuto provata l'adozione di adeguate misure di sicurezza da parte del Ministero e ha posto a carico dell'attrice l'onere di provare l'omissione degli obblighi di custodia. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e dell'art. 259 c.p.p., sostenendosi che, trattandosi di obbligo di custodia e restituzione di cosa sequestrata, spettasse al Ministero provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il furto; 2) omesso esame e omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla pretesa esclusiva responsabilità/legittimazione passiva del Ministero e alla disciplina della legge n. 392 del 1941; 3) violazione dell'art. 1780 c.c. e omessa pronuncia sulla responsabilità del depositario; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per mancato esame del motivo di appello sulla consistenza del danno e sulla prova presuntiva del valore dei beni trafugati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'obbligo di conservazione e restituzione delle cose sequestrate, fondato sull'art. 259 c.p.p., si atteggi come obbligazione ex lege soggetta all'art. 1177 c.c.: ne deriva che, in caso di mancata restituzione per furto, è il soggetto obbligato alla custodia a dover provare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, cioè da caso fortuito o forza maggiore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. Il principio di diritto enunciato afferma che l'obbligo di consegna/restituzione di cose sequestrate, da conservarsi ai sensi dell'art. 259 c.p.p., va adempiuto secondo l'art. 1177 c.c., con conseguente onere del custode di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla Corte territoriale e dal ricorso come norma risarcitoria generale, ma non è la base corretta per allocare l'onere della prova nell'obbligo di custodia ex lege; la Cassazione privilegia la disciplina dell'obbligazione di consegna/restituzione.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre quando l'onere probatorio viene posto a carico di una parte diversa da quella che ne è onerata secondo la ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso concreto l'onere di provare la causa non imputabile dell'inadempimento gravava sul custode.

  • art. 259 c.p.p.

    fondamento dell'obbligo di conservazione delle cose sequestrate fino alla restituzione all'avente diritto; integra un'obbligazione ex lege di custodia e conservazione.

  • art. 1177 c.c.

    norma generale che include nell'obbligazione di consegnare o restituire il dovere di custodire la cosa fino alla consegna; si applica anche alle obbligazioni ex lege, non solo a quelle contrattuali.

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per qualificare come obbligazione ex lege quella di conservazione e restituzione delle cose sequestrate.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato quale parametro di diligenza del custode nella conservazione della cosa.

  • art. 262 c.p.p.

    indicato come norma che disciplina la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto.

  • art. 263 c.p.p.

    richiamato per evidenziare che, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, la decisione è rimessa al giudice civile competente.

  • art. 240 c.p.p.

    richiamato come ipotesi alternativa in cui le cose sequestrate possono essere sottoposte a confisca all'esito del processo penale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge, accolti solo in relazione al primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1780 c.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma sulla responsabilità del depositario, ma la Corte ha ritenuto assorbita tale censura.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel quarto motivo per la prova presuntiva del valore dei beni, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel quarto motivo per le presunzioni semplici, ma la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • L'obbligo di consegna o restituzione di una cosa determinata comporta, come contenuto essenziale, anche un dovere di custodia della cosa fino alla riconsegna, quale regola di comportamento imposta al debitore.
  • La disciplina dell'art. 1177 c.c. si applica a ogni obbligazione di consegnare o restituire, quale che sia la fonte dell'obbligo, anche quando esso derivi direttamente dalla legge e non da un contratto.
  • Quando la cosa affidata alla custodia non venga restituita per sottrazione o perimento, il debitore può liberarsi solo provando che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, come caso fortuito o forza maggiore.
  • In presenza di un obbligo di custodia, non è il creditore a dover dimostrare in positivo l'inadeguatezza delle misure protettive, ma il custode a dover provare di aver adempiuto diligentemente o che l'evento impeditivo non gli è imputabile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla struttura del fatto costitutivo e dell'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveTitolo esecutivo
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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