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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24762/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione ha esaminato quattro ricorsi proposti da imputati condannati dalla Corte d'appello di Bari, che aveva parzialmente riformato le decisioni di primo grado. Il primo ricorrente contestava la qualificazione del fatto come tentato omicidio, sostenendo che la sventagliata di colpi contro un'abitazione non dimostrasse l'intento di uccidere e che vari elementi balistici fossero incompatibili con una volontà omicida. Il secondo ricorrente censurava il giudizio di responsabilità per un reato di minaccia aggravata in chiave mafiosa, lamentando la mancata prova che le minacce ai congiunti di un collaboratore fossero in realtà dirette a quest'ultimo e contestando aggravante mafiosa, recidiva e trattamento sanzionatorio. Un terzo ricorrente contestava la determinazione della pena, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, oltre alla questione delle pene sostitutive. Un quarto ricorrente contestava la prova della detenzione/disponibilità di un'arma, il diniego delle attenuanti generiche, lo scostamento dal minimo edittale e l'omesso avviso sulle pene sostitutive. Tutti i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la qualificazione del primo fatto come tentato omicidio, perché desunta in modo non illogico dalle modalità della sventagliata di colpi, dall'uso di armi micidiali e dalla consapevolezza della presenza di persone nell'abitazione. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi concernenti la minaccia aggravata e il metodo mafioso, la recidiva, le attenuanti generiche, la continuazione, l'attenuante di minima partecipazione e le pene sostitutive, rilevando in particolare che in alcuni casi le doglianze erano generiche o inconferenti rispetto al titolo di reato o al contenuto effettivo della decisione impugnata, e in altri casi la motivazione della Corte territoriale era congrua e non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • artt. 582-585 c.p.

    norme richiamate per il capo relativo alle lesioni/aggravamento; il testo non sviluppa un autonomo principio applicativo su tali articoli

  • artt. 56-575 c.p.

    richiamati per il tentato omicidio; la Corte ribadisce che il dolo di omicidio tentato può essere desunto dalle modalità concrete dell'azione

  • l. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7

    richiamata per il reato in materia di armi; la Corte valuta la disponibilità/detenzione dell'arma sulla base delle risultanze fattuali

  • art. 648 c.p.

    richiamato per il reato di ricettazione, senza specifiche questioni di diritto affrontate nel merito

  • art. 377-bis c.p.

    richiamato per le condotte contestate nei confronti del collaboratore di giustizia; la Corte valuta la idoneità e univocità della minaccia rispetto al tentativo

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso ai soli limiti strettamente necessari

  • art. 63, comma 4, c.p.

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente perché non vi era stato un aumento applicato ai sensi di tale norma

  • art. 112 c.p.

    richiamato indirettamente come ostativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.

  • art. 114 c.p.

    "Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112."

    l'attenuante della partecipazione di minima importanza non è applicabile quando ricorra una delle ipotesi aggravate previste dall'art. 112 c.p.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro generale per la determinazione della pena e la valutazione degli elementi di fatto ritenuti preponderanti

  • art. 545-bis c.p.p.

    richiamato per chiarire che l'avviso sulle pene sostitutive presuppone una esplicita richiesta dell'imputato; in difetto, l'omissione non comporta nullità

  • art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dalla difesa in tema di pene sostitutive, ma la Corte escludeva un obbligo del giudice di attivarsi d'ufficio

  • art. 20-bis c.p.

    richiamato in relazione alle pene sostitutive, ma non ritenuto violato nel caso concreto

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di tentato omicidio, l'animus necandi e l'univocità degli atti possono essere desunti non da una prova diretta dell'intenzione di uccidere, ma dalle modalità concrete dell'azione, considerate ex ante e in relazione alla situazione percepibile dall'agente al momento del fatto.
  • La valutazione della direzione teleologica della condotta richiede un apprezzamento complessivo degli indici fattuali: numero dei colpi, uso di armi micidiali, direzione degli spari, contesto ambientale e consapevolezza della presenza di persone esposte al pericolo.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a prospettare letture alternative di singoli dati probatori, senza confrontarsi in modo specifico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • L'aggravante mafiosa non presuppone necessariamente l'appartenenza del soggetto agente all'associazione criminale, essendo sufficiente che la condotta replichi il tipico metodo mafioso o sia posta in essere per agevolare consapevolmente il sodalizio.
  • Ai fini della recidiva, il giudice può valorizzare non solo la risalenza dei precedenti, ma soprattutto il loro significato sintomatico rispetto a una stabilità criminosa o a un nesso di non occasionalità con il nuovo fatto.
  • Le attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono valutazioni di merito censurabili in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice richiami gli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • L'attenuante della partecipazione di minima importanza non è riconoscibile quando la legge ne esclude l'applicazione nelle ipotesi aggravate richiamate dall'art. 112 c.p.
  • In tema di pene sostitutive, il giudice non è tenuto a proporle o a informare l'imputato d'ufficio in assenza di una specifica richiesta o deduzione della parte, poiché la loro applicazione implica una valutazione discrezionale rimessa al giudice.
  • Le doglianze che non si misurano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, o che presuppongono circostanze non dedotte o non dimostrate nel ricorso, sono inammissibili per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoTentato omicidioCorruzioneFavoreggiamento personaleFalsità in atto pubblicoBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro la personaReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaReati contro la fede pubblicaReati fallimentariProcesso penale
IstitutiTentativoDolo eventualeRecidivaContinuazioneParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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