Sentenza n. 2709/2026 - Milano, Sezione 1
per l'esatta ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 195/2023, depositata e resa pubblica il 28 giugno 2023, Sez. Lavoro, r.g. 238/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 18 luglio 2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 17 febbraio 2025 – carta del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 195/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente precaria a ricevere il beneficio economico della carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad assegnare la carta e a rifondere le spese di lite. Secondo la ricorrente, la sentenza era stata notificata al Ministero il 18 luglio 2023, ma l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione integrale della pronuncia, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Lodi era stata regolarmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha inoltre accertato l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, sicché la domanda di ottemperanza era procedibile. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente per le annualità indicate nel titolo. Per il caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o comunque esecutive.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
legge 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento normativo del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nel caso concreto per le annualità stabilite dal giudice del lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte dell'amministrazione, dopo la regolare notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione integrale entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare in via sostitutiva tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice; in tale ipotesi, per le funzioni commissariali non deve essere liquidato alcun compenso.
- In presenza di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, l'esecuzione del giudicato relativo a obblighi pecuniari può avvenire mediante ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e, ove previsto, all'istituto del pagamento in conto sospeso.
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