Ordinanza n. 2933/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 dell’8 gennaio 2025 e del 14 gennaio 2026, concernenti la revoca della capitalizzazione delle misure di assistenza e il recupero delle somme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera dell’8 gennaio 2025, notificata il 6 febbraio 2025, con cui la Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 ha revocato la capitalizzazione delle misure di assistenza percepite dal collaboratore di giustizia, incaricando il Servizio Centrale di Protezione del recupero delle somme. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva delibera del 14 gennaio 2026, notificata il 12 febbraio 2026, con cui la Commissione ha confermato la precedente decisione. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto della domanda cautelare e della contestazione della revoca. L’Amministrazione ha fondato la conferma, anche, sui rinnovati pareri della DDA di Bari del 16 settembre 2025 e della DNAA del 7 ottobre 2025, favorevoli alla revoca e resi sulla base di una nuova richiesta istruttoria del Servizio Centrale di Protezione dell’11 settembre 2025. Tali pareri hanno richiamato la gravità dei fatti addebitati al ricorrente e la violazione di doveri di correttezza e degli impegni assunti verso l’Istituzione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che i rinnovati pareri della DDA di Bari e della DNAA, favorevoli alla revoca, fossero stati acquisiti a seguito di una nuova richiesta istruttoria e valorizzassero la gravità dei fatti contestati e la violazione degli obblighi di correttezza e degli impegni assunti dal collaboratore. Dal rinnovato esame non sono emersi elementi di novità tali da consentire all’Amministrazione di discostarsi dai pareri dell’Autorità giudiziaria; la delibera del 14 gennaio 2026, fondata anche su tale base consultiva, è stata quindi ritenuta assistita, in questa fase sommaria, da adeguato supporto. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dei complessi sviluppi procedimentali. Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibile l’istanza di ulteriore riesame del diniego del gratuito patrocinio, poiché aveva già respinto il reclamo contro il precedente diniego.
Norme richiamate
art. 10 l. 82/1991
Commissione Centrale ex art. 10 legge 82/91
Individua la Commissione Centrale competente ad adottare le deliberazioni sulle misure di assistenza e sulla relativa capitalizzazione nei confronti del collaboratore di giustizia.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la domanda cautelare, respinta dal TAR per l’assenza di sufficiente fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, al sommario esame proprio della fase, i motivi non presentano elementi di sufficiente fondatezza e manca quindi il fumus boni iuris.
- Quando una decisione amministrativa di revoca di misure di assistenza è preceduta da un rinnovato esame istruttorio e da pareri delle competenti Autorità requirenti favorevoli alla revoca, l’Amministrazione può confermare la precedente valutazione se non emergono elementi nuovi tali da giustificarne il discostamento dai pareri acquisiti.
- La valutazione cautelare può valorizzare la gravità dei fatti contestati e la violazione degli obblighi di correttezza e degli impegni assunti dal destinatario delle misure di assistenza, senza anticipare la definizione del merito.
- È inammissibile un’istanza di ulteriore riesame del diniego del gratuito patrocinio quando sul medesimo diniego sia già intervenuta una decisione di rigetto del reclamo.
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