Cassazione Penale, Sentenza n. 51663/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma in appello della condanna per più episodi di estorsione e tentata estorsione nei confronti di Mattia Soranzo. I motivi principali erano: contestazione della qualificazione giuridica delle condotte (sostenendo che molte dazioni di denaro furono volontarie e non determinate da minacce), censura della motivazione della Corte d'appello (mancata individuazione delle minacce che avrebbero costretto ad ogni singola dazione), esclusione ingiustificata della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, contestazione dell'applicazione della recidiva e dell'aumento per continuazione, ed eccessività della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente e "promiscua": non aveva specificato per ciascuna delle singole dazioni di denaro quali minacce l'avessero preceduta e costretto la vittima al pagamento, sicché non era possibile verificare né la responsabilità per ciascun fatto né la sussistenza delle aggravanti e la corretta determinazione della pena. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Ground di cassazione relativo all'inosservanza o errata applicazione di norme di diritto; usato per censurare la qualificazione giuridica delle condotte
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Ground di cassazione relativo a contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; invocato per lamentare il travisamento della prova e la motivazione insufficiente
art. 629 c.p.
Norma sostanziale sull'estorsione; la decisione impugnata applicava tale norma ai vari episodi, ma la Cassazione ha ritenuto necessario che la motivazione individui per ciascun episodio la minaccia che ha determinato il rendimento
art. 56 c.p.
Disciplina del tentativo; invocata dalla difesa con riferimento ad alcuni episodi per i quali non vi sarebbe stato pagamento successivo alle minacce
art. 628, terzo comma, n. 1) c.p.
Aggravante collegata al fatto che la minaccia sia stata commessa da piu persone riunite; la ricorrente contestava che meri interventi o telefonate di terzi possano integrare tale fattispecie
art. 61, primo comma, n. 7) c.p.
Aggravante per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità; la ricorrente ha contestato la sussistenza di tale danno in rapporto alla disponibilità economica della vittima e alla natura volontaria di molte erogazioni
art. 99 c.p.
Norma richiamata nei motivi in tema di recidiva e individualizzazione della pena; la censura riguardava l'applicazione della recidiva senza adeguata motivazione sulla maggiore pericolosità
art. 69 c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti; la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti
art. 62-bis c.p.
Norma collegata alla recidiva e alle sue conseguenze sulla determinazione della pena; invocata nelle doglianze sulla quantificazione della sanzione
Massime di principio
- Per reati plurimi e ripetuti (es. estorsione con più dazioni nel tempo) il giudice deve motivare distintamente per ciascun episodio: indicare le minacce concrete che hanno preceduto e determinato ciascuna dazione o spiegare perché una determinata condotta non ha rilevanza estorsiva
- La mera insistenza, le richieste pressanti o la manipolazione emotiva non sempre configurano l'elemento della minaccia richiesto dall'art. 629 c.p.; occorre valutare se i messaggi o comportamenti abbiano effettivamente generato nel soggetto offeso il timore sufficiente a costringerlo
- La sottoscrizione di una scrittura privata con riconoscimento di somme ricevute come "regalia" non esclude automaticamente che erogazioni successive siano il frutto di condotte estorsive: ogni pagamento va valutato nella sua autonomia e nella corrispondenza temporale con eventuali minacce
- L'aggravante della commissione 'da piu persone riunite' richiede elementi che dimostrino una condotta connessa o la cooperazione effettiva; la semplice telefonata di terzi va adeguatamente motivata per essere qualificata come partecipazione all'intimidazione
- L'applicazione di recidiva e di aumenti per continuazione richiede una motivazione specifica sulla maggiore pericolosità e sulla quantificazione dell'aumento; l'assenza di tale motivazione può determinare l'annullamento della sentenza
- Se la decisione di merito non distingue i profili di responsabilità rispetto ai singoli fatti o non collega chiaramente prova e contegno sanzionatorio, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per un nuovo giudizio affinché sia data motivazione puntuale
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