Cassazione Civile, Ordinanza n. 21920/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti su un manufatto esistente presso l'immobile del ricorrente: la controparte sosteneva che il bene, indicato in atti di divisione e di trasferimento come terrazza, fosse stato ampliato con un nuovo parapetto avanzato verso il fondo sottostante, provocando anche infiltrazioni. In primo grado la domanda dell'attrice era stata rigettata. In appello la corte territoriale ha invece ritenuto che l'intervento avesse determinato l'apertura di una veduta sul fondo vicino in violazione delle distanze legali e ha ordinato l'arretramento del parapetto. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 329 c.p.c., sostenendo che il motivo di appello fosse inammissibile perché non aveva specificamente censurato la ratio della decisione di primo grado, fondata sull'esistenza originaria della terrazza e sull'asserita esenzione dal rispetto delle distanze; 2) violazione degli artt. 905, 906 e 842 c.c., assumendo che il bene fosse stato acquistato e trasferito come terrazza, con conseguente riconoscimento di una servitù o comunque del diritto di affaccio, e che l'intervento successivo si fosse limitato a rendere attuale una potenzialità già insita nel bene, con esclusione dell'applicabilità delle norme sulle distanze per le vedute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato si forma solo sulla statuizione minima fatto-norma-effetto e l'appello che investa uno solo degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione; nel caso concreto, l'impugnazione della domanda subordinata sull'inosservanza delle distanze era sufficiente a devolvere al giudice d'appello l'intera statuizione di rigetto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la mera indicazione del bene come 'terrazza' negli atti di divisione e di trasferimento non integra di per sé una valida costituzione di servitù di veduta in deroga alle distanze, perché occorre una volontà scritta precisa e desumibile in modo inequivoco. Ha inoltre precisato che la veduta ai sensi dell'art. 900 c.c. richiede la possibilità di affacciarsi e guardare in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza; pertanto, una terrazza priva di parapetto non costituisce veduta, mentre l'opera così come realizzata dal ricorrente, con parapetto che consentiva l'affaccio sul fondo vicino, soggiaceva alle distanze dell'art. 905 c.c. La ricorrente soccombente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La specificità dell'appello è stata valutata in relazione alla devoluzione della questione al giudice di secondo grado; l'impugnazione di uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione.
art. 329 c.p.c.
Il giudicato interno non si forma se la parte della statuizione oggetto di censura in appello permane collegata alla questione complessiva devoluta.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale per le censure di violazione di legge proposte in cassazione.
art. 900 c.c.
Per configurare una veduta occorre che l'opera consenta di affacciarsi e guardare sul fondo altrui in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza.
art. 905 c.c.
Se una terrazza munita di parapetto consente l'affaccio sul fondo vicino, deve rispettare la distanza legale di 1,50 metri.
art. 906 c.c.
Richiamato in relazione alle distanze per vedute laterali o oblique.
art. 842 c.c.
È stato invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che dal mero trasferimento del bene come terrazza derivi il diritto di servitù o di pieno affaccio in deroga alle distanze.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini del giudicato interno, la statuizione va considerata nella sua sequenza minima fatto-norma-effetto: l'impugnazione di uno solo degli elementi della decisione devolve al giudice di appello l'intera questione e impedisce la formazione del giudicato sul punto.
- La mera qualificazione di un bene come 'terrazza' in atti di divisione o di trasferimento non basta, da sola, a costituire una servitù di veduta o a derogare alle distanze legali: serve una volontà negoziale scritta, specifica e inequivoca.
- La veduta presuppone che l'opera consenta l'affaccio e la prospectio in alienum in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza; se tali condizioni non esistono, non si applicano le norme sulle vedute.
- Quando un manufatto viene trasformato in modo da rendere possibile l'affaccio sul fondo del vicino mediante un parapetto avanzato, esso deve rispettare le distanze legali previste per le vedute, indipendentemente dalla precedente conformazione del bene.
- In cassazione, la censura di violazione di legge è infondata se pretende di negare l'applicazione delle norme sulle distanze senza confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'effettiva possibilità di affaccio.
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