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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra più condanne: omicidio di Gioffrè Giuseppe (evento 11.7.2004) e reati di associazione di tipo mafioso giudicati con due sentenze (fatti fino al maggio 1998 e fatti dall'ottobre 2003 al luglio 2005). La difesa sosteneva che omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, causalità legata a faida familiare e elementi fattuali (tra cui riti di vendetta e passaggi motivazionali delle sentenze di merito) dimostravano l'esistenza di un medesimo disegno criminoso programmato fin dall'origine dell'associazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: lo ha ritenuto fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità o comunque manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione tra reato associativo e reato fine è possibile solo se, sin dalla costituzione del sodalizio, il reato fine era programmato con specificità (elemento ideativo e volitivo specifico). Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva motivato adeguatamente la mancata sussistenza di tali elementi: molti eventi precedenti non coinvolgevano il ricorrente (taluni antecedenti risalgono a epoche in cui non era nato), la faida sembrava sopita fino a fatti successivi non prevedibili, e mancano prove che il reato omicidio fosse stato previsto ab origine nel progetto associativo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, codice penale

    La continuazione richiede che le linee essenziali del reato fine siano state programmate con sufficiente specificità sin dal momento della costituzione del sodalizio; occorrono elementi ideativi e volitivi specifici relativi a quel singolo reato, non basta la strumentalità o l'abitudine a un modello di comportamento

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, può essere irrogata una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in riferimento al criterio per l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità: in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità la sanzione può essere applicata

Massime di principio

  • La mera appartenenza a un'associazione criminale e la strumentalità di un reato fine al rafforzamento dell'organizzazione non bastano per integrare la continuazione: è necessario dimostrare che il reato fine fosse previsto e programmato fin dall'origine del sodalizio con specificità
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati associativi e reati 'fine' occorrono elementi fattuali concreti e precisi (piani, ruoli, dichiarazioni contestuali, prove che il singolo fatto fosse progettato ab origine), non allegazioni di carattere generale su contiguità temporale o motivazioni generiche
  • Il giudizio di legittimità non è luogo per una rivalutazione ampia e libero di fatto: censure che si risolvono in una diversa lettura delle prove già valutate in fatto dai giudici di merito sono, di regola, inammissibili
  • Quando si propone richiesta di continuazione conviene documentare specificamente l'elemento programmatorio iniziale: prove che colleghino la pianificazione dell'omicidio al progetto originario dell'associazione (es. atti probatori contemporanei al periodo di costituzione del sodalizio, dichiarazioni di associati che indichino il progetto originario, documenti interni)
  • Le conseguenze processuali della inammissibilità comprendono il pagamento delle spese e, salvo elementi che escludano colpa, una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; pertanto le impugnazioni manifestamente infondate o non ammissibili possono avere esiti sanzionatori

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