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Sentenza

Sentenza n. 12182/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento: A) del Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, portante “articolo 9 ter, comma 9 bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 151. Definizione dell''''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le Deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; (ii) la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell''''anno di riferimento”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202308651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente aveva impugnato il decreto della Regione del Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 e il relativo allegato, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e gli atti regionali e aziendali concernenti la certificazione del fatturato e la ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio, con memoria del 14 maggio 2026, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto nella misura ridotta prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. Non sono state dedotte ulteriori questioni di merito nella decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025: quest'ultima può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o della Provincia autonoma interessata, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto. Poiché le amministrazioni resistenti non avevano depositato dichiarazioni o provvedimenti attestanti tale versamento, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento era tuttavia sufficiente a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto; in mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della parte ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli atti impugnati relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato quale disposizione concernente la trattazione da remoto dell'udienza.

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di un provvedimento amministrativo di accertamento, tale comunicazione costituisce un presupposto necessario per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di avere effettuato il pagamento richiesto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche se manca la comunicazione amministrativa prescritta per la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso, mentre la cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuta meno la controversia secondo le modalità specificamente previste dalla legge.
  • In assenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere, ma in presenza della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, il giudice può dichiarare l'improcedibilità e compensare le spese quando lo ritenga giustificato.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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