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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20218/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per saltum ex art. 321 comma 2 c.p.p., deducente il difetto assoluto di motivazione in ordine al periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto ex art. 240-bis c.p. e richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. In sostanza il ricorrente contestava che l'ordinanza non avesse spiegato le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

La decisione

Ricorso ritenuto ammissibile ma infondato. La Corte ha affermato il principio per cui i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca (anche in base all'art. 240-bis c.p. e all'art. 85-bis DPR 309/1990) devono contenere una concisa motivazione circa il periculum in mora, salvo l'eccezione delle cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituiscono reato. Sulla base di tale paradigma (richiamando la giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza "Ellade"), la Corte ha però ritenuto che nel caso concreto il G.i.p. abbia fornito adeguata motivazione, seppure implicita, evidenziando che la somma di 185.000,00 euro era suddivisa in dieci involucri e occultata in una intercapedine ricavata in una cassetta elettrica, circostanze che giustificano il rischio di dispersione/sottrazione e la necessità dell'anticipazione ablativa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 (finalizzato alla confisca) richiede una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora, rapportata alla necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto alla decisione di merito.

  • art. 240-bis, cod. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in casi particolari (art. 240-bis) è soggetto all'obbligo motivazionale sul periculum in mora nella stessa misura di altre confische funzionali; non basta la sola indicate della confiscabilità del bene, salvo l'eccezione prevista per le cose la cui detenzione ecc. costituisce reato.

  • art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Rimando alla disciplina speciale in materia di stupefacenti: il sequestro disposto in forza di questa norma segue il regime di cui all'art. 240-bis c.p., con l'obbligo motivazionale in ordine al periculum in mora.

  • art. 240, cod. pen.

    Riferimento alla configurazione generale della confisca e alla giurisprudenza che ne ha ricavato l'onere motivazionale per i sequestri preventivi funzionali alla confisca del profitto del reato.

  • art. 416-bis, comma 7, cod. pen.

    Citato a titolo comparativo: anche il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 416-bis, comma 7, richiede motivazione sul periculum in mora, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 3 e art. 42 Cost.

    I principi costituzionali (in particolare il principio di eguaglianza e il divieto di eccesso eccessiva dei mezzi rispetto allo scopo) orientano l'interpretazione garantista che richiede adeguatezza e proporzionalità nella motivazione del sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 325, cod. proc. pen.

    Usata per dichiarare l'ammissibilità del ricorso per la dedotta violazione di legge (quale vizio di motivazione) mediante il rimedio di impugnazione straordinaria previsto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per limiti della motivazione nel ricorso (sintesi necessaria nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Citate sentenze di riferimento hanno esteso l'onere motivazionale anche ai sequestri previsti da questo comma, confermando il criterio generale di adeguatezza e proporzionalità.

Massime di principio

  • I provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca devono contenere, oltre alla riferibilità del bene alla categoria confiscabile, una concisa motivazione sul periculum in mora che giustifichi l'anticipazione dell'ablazione rispetto al giudizio.
  • Non è sufficiente la sola affermazione della confiscabilità: il giudice deve indicare ragioni concrete (es. rischio di dispersione, occultamento, deterioramento, alienazione) che rendono necessaria la misura cautelare.
  • Eccezione: per le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato di per sé, l'onere motivazionale può essere soddisfatto richiamando la sola appartenenza del bene alle categorie confiscabili.
  • Fatti concreti e circostanze materiali (es. somme ripartite in involucri, occultamento in intercapedini) possono costituire motivazione adeguata del periculum in mora anche se la spiegazione è implicita ma comprensibile nell'iter logico del provvedimento.
  • In assenza di motivazione minima sul periculum in mora, il provvedimento è censurabile e il ricorrente può prospettare ricorso per saltum; viceversa, motivazioni anche sintetiche ma coerenti e proporzionate sono sufficienti a respingere il gravame.
  • La valutazione del periculum in mora deve rispettare i criteri di adeguatezza e proporzionalità: la misura reale deve essere congrua rispetto allo scopo della confisca e non automatica.

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