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Sentenza

Sentenza n. 18/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 318/2023 pubblicata il 13/12/2023, del Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, emessa all'esito del giudizio portante r.g. n. 277/2023;

Giustizia amministrativa202500483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 318/2023 del Tribunale di Pistoia, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato ordinato al Ministero di accreditare 2.500 euro sul borsellino elettronico, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 3 agosto 2024, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato attestato il 17 febbraio 2025. Ha chiesto anche, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza civile munita dell’attestazione di conformità era stata notificata al Ministero presso la sede reale, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed era comprovato il passaggio in giudicato. Nel merito ha ritenuto il ricorso fondato e ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, escludendo tuttavia l’esecuzione della condanna alle spese contenuta nella sentenza civile, perché estranea alla domanda di ottemperanza. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile favorevole alla ricorrente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso in ottemperanza è ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.

  • art. 475 c.p.c.

    L’attestazione di conformità della copia della sentenza civile ha consentito di utilizzare il titolo ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza civile da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza ottemperanda aveva previsto interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • L’esecuzione in sede di ottemperanza deve limitarsi agli obblighi oggetto della domanda esecutiva e del giudicato azionato; la condanna alle spese contenuta nella sentenza civile esula dall’oggetto dell’ottemperanza quando non sia ricompresa nella domanda esecutiva proposta davanti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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