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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12722/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'aggravamento della misura cautelare con applicazione della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione e errata applicazione degli artt. 299, 275 e 276 c.p.p. e vizi di motivazione: mancato rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura, assenza di spiegazioni sul perché la custodia fosse l'unica idonea a soddisfare le esigenze cautelari; contestazione della modalità di aggravamento (dopo una prima violazione non aggravata e una seconda violazione aggravamento con misura intramuraria anziché misure cumulative o alternative); richiamo alla buona condotta precedente (incensuratezza e osservanza prolungata degli obblighi fino al 27/10/2024) e alla necessità di applicare il minore sacrificio della libertà personale, anche alla luce dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso in parte riproponesse doglianze già vagliate e in parte non avesse affrontato gli specifici argomenti posti a fondamento della decisione del Tribunale, risultando generico. La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta congrua: la Corte territoriale e il Tribunale hanno evidenziato la serie di fatti che giustificano l'aggravamento (rinvenimento di 428,17 g di cocaina in flagranza; alterne sostituzioni e aggravamenti di misure; controllo della Polizia stradale con guida senza patente e possesso di 6.000 euro in contanti; più violazioni dell'obbligo di firma e irreperibilità del ricorrente). Si è ritenuto legittimo l'aggravamento in funzione di un fondato pericolo di reiterazione e dell'assenza di punti di riferimento stabili e di un domicilio idoneo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento è stato dato il 25 febbraio 2025.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73 co. 1

    Norma che sanziona il traffico di sostanze stupefacenti; la condotta contestata (possesso di ingente quantitativo di cocaina) costituisce il presupposto fattuale della cautela. La Corte ha ritenuto la gravitaà della condotta elemento rilevante per l'esigenza cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 276

    Disposizione che disciplina l'aggravamento delle misure cautelari in caso di esigenze sopravvenute; la Corte ha ritenuto legittimo l'aggravamento per la reiterazione delle violazioni e l'irreperibilità del ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Regola i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; la Corte ha fatto riferimento ai criteri previsti per verificare la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 299

    Richiamato nel ricorso come norma di riferimento procedurale; la sentenza osserva che le doglianze non hanno dimostrato la violazione dei relativi principi procedurali.

  • Costituzione, art. 13

    Richiamato dal ricorrente per il principio del più lieve sacrificio della libertà personale; la Corte ha ricordato tale principio ma ritenuto che la misura restrittiva sia compatibile con esso ove adeguatamente motivata.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5

    Invocata dal ricorrente in tema di legittimità della detenzione preventiva; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU per affermare che la custodia cautelare non è contraria all'art. 5 CEDU se adeguatamente motivata e non automatica.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Individua le esigenze cautelari (inquinamento delle prove, fughe, reiterazione). La Corte ha ritenuto che la persistenza di esigenze cautelari giustifichi il mantenimento o l'aggravamento di una misura custodiale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e talora a sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la condanna alle spese e la liquidazione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione, come disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Un ricorso che ripropone argomentazioni già decise dai giudici di merito e non affronta i motivi specifici della decisione è spesso dichiarato inammissibile per genericità o per ripetizione.
  • L'aggravamento della misura cautelare è consentito quando emergono esigenze sopravvenute (es. reiterazione di violazioni, irreperibilità, rischio di reiterazione di reati gravi) e deve essere adeguatamente motivato; non è ammesso un automatismo ma la motivazione può fondarsi anche su elementi di comportamento processuale e di vita (mancanza di domicilio stabile, rapporti econonomici non giustificati).
  • La incensuratezza del soggetto è un elemento da considerare ma non impedisce l'applicazione o l'aggravamento di misure cautelari se sussistono altri elementi che indicano inaffidabilità o pericolo di reiterazione.
  • Il principio del "minimo sacrificio della libertà" richiede che il giudice valuti alternative meno afflittive; tuttavia, se tali alternative risultano inefficaci rispetto alle esigenze cautelari concrete, il giudice può disporre misure più severe purché motivi compiutamente la scelta.
  • Fatti come l'irreperibilità, la mancata osservanza delle prescrizioni (es. assenze alle firme), la guida senza patente e il possesso di ingenti somme in contanti possono essere considerati indici di inaffidabilità e giustificare un aggravamento cautelare.
  • La mancata comparizione del difensore e l'assenza di una difesa che affronti specificamente gli argomenti posti a fondamento della decisione possono indebolire la posizione del ricorrente di fronte alla Corte di legittimità.
  • In caso di ricorso inammissibile, è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende) ai sensi degli strumenti processuali citati.

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