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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1275/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato il riesame della misura cautelare custodiale. L'imputato deduceva: (1) carenza e contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, lamentando che l'ordinanza si sarebbe basata solo sulle dichiarazioni del 'collaboratore/indagato' Yabuku e non avrebbe valutato elementi in senso contrario (assenza di consapevolezza di appartenere a un sodalizio; rilevanza economica ridotta, episodi di piccolo spaccio; impossibilità di controllo del territorio da parte di un gruppo di nigeriani); (2) apparente contraddittorietà in ordine all'applicabilità dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 (sostanzialmente sostenendo che gli episodi erano di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5); (3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, con mancata valutazione dell'attualità e dell'adeguatezza della custodia cautelare e della possibile idoneità di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato la preclusione sulle censure relative agli articoli 73 d.P.R. 309/1990 non impugnati specificamente. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità: il ricorrente non ha svolto una critica argomentata punto per punto alle argomentazioni del provvedimento impugnato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che l'ordinanza del riesame ha motivato adeguatamente la sussistenza di indizi gravi e la configurabilità di un'associazione finalizzata allo spaccio (art. 74), non essendo sufficiente valutare solo le singole cessioni in termini quantitativi; va considerato il momento genetico dell'associazione e le potenzialità organizzative. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. per i reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, e ha ritenuto che non siano stati forniti elementi positivi idonei a superarla. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (testo originale interrotto, decisione di rigetto confermata).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Disciplina la cessione di sostanze stupefacenti; la derubricazione alla lieve entità (art. 73, comma 5) va valutata in concreto e non impedisce, astrattamente, la configurazione di un'attività continuativa, ma può escludere l'art. 74, comma 6 solo se l'associazione è stata costituita e si è manifestata esclusivamente per fatti di lieve entità

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    Prevede l'aggravante associativa per attività di spaccio continuative; la Corte ha richiamato che per applicare l'art. 74, comma 6, occorre valutare il 'momento genetico' e le potenzialità organizzative del gruppo, non solo le singole quantità cedute

  • Codice di procedura penale - art. 275

    Introduce una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater; sposta l'onere sul ricorrente di fornire elementi chiari e precisi per dimostrare l'inattualità o la superabilità delle esigenze cautelari

  • Codice di procedura penale - art. 51

    Elenca reati per i quali vigono criteri di particolare rigore nella scelta della misura cautelare; rilevante in combinato disposto con art. 275 c.p.p. per la presunzione di custodia

  • Codice di procedura penale - art. 210

    Norma richiamata implicitamente con riferimento alla categoria del 'collaboratore-indagato'; le dichiarazioni di tali soggetti possono acquisire rilevanza quando adeguatamente riscontrate da elementi oggettivi (intercettazioni, sequestri, immagini)

  • Codice di procedura penale - artt. 581 e 591

    Richiami procedurali sulla necessità che l'impugnazione sia motivata con specificità; la mancata critica puntuale comporta inammissibilità per genericità delle censure

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare occorre una critica argomentata e puntuale: indicare i passaggi motivazionali specifici che si censurano e i relativi elementi di fatto e di diritto contrari; rimedi generici o affermazioni assertive sono di norma inammissibili.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o indagati possono rilevare se sussistono riscontri oggettivi (intercettazioni, sequestri, immagini, riconoscimenti); una motivazione che mostra tali riscontri è solida.
  • La derubricazione delle singole cessioni alla 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, non è automaticamente decisiva: per escludere l'art. 74, comma 6, occorre dimostrare che l'associazione sia stata costituita e abbia operato esclusivamente per fatti di lieve entità (valutazione del 'momento genetico' e delle potenzialità organizzative).
  • Per i reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, la regola dell'art. 275 c.p.p. instaura una presunzione favorevole alla custodia cautelare; chi chiede misure meno afflittive deve documentare in modo chiaro e preciso elementi positivi che dimostrino l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Nel valutare l'adeguatezza di misure cautelari alternative, è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'inattualità del pericolo di reiterazione o la reale possibilità di controllo con misure meno gravose (es.: collegamenti interrotti, assenza di ruoli di vertice, perdita di base logistica).

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