Cassazione Penale, Sentenza n. 1275/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato il riesame della misura cautelare custodiale. L'imputato deduceva: (1) carenza e contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, lamentando che l'ordinanza si sarebbe basata solo sulle dichiarazioni del 'collaboratore/indagato' Yabuku e non avrebbe valutato elementi in senso contrario (assenza di consapevolezza di appartenere a un sodalizio; rilevanza economica ridotta, episodi di piccolo spaccio; impossibilità di controllo del territorio da parte di un gruppo di nigeriani); (2) apparente contraddittorietà in ordine all'applicabilità dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 (sostanzialmente sostenendo che gli episodi erano di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5); (3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, con mancata valutazione dell'attualità e dell'adeguatezza della custodia cautelare e della possibile idoneità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato la preclusione sulle censure relative agli articoli 73 d.P.R. 309/1990 non impugnati specificamente. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per genericità: il ricorrente non ha svolto una critica argomentata punto per punto alle argomentazioni del provvedimento impugnato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che l'ordinanza del riesame ha motivato adeguatamente la sussistenza di indizi gravi e la configurabilità di un'associazione finalizzata allo spaccio (art. 74), non essendo sufficiente valutare solo le singole cessioni in termini quantitativi; va considerato il momento genetico dell'associazione e le potenzialità organizzative. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. per i reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, e ha ritenuto che non siano stati forniti elementi positivi idonei a superarla. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (testo originale interrotto, decisione di rigetto confermata).
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Disciplina la cessione di sostanze stupefacenti; la derubricazione alla lieve entità (art. 73, comma 5) va valutata in concreto e non impedisce, astrattamente, la configurazione di un'attività continuativa, ma può escludere l'art. 74, comma 6 solo se l'associazione è stata costituita e si è manifestata esclusivamente per fatti di lieve entità
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Prevede l'aggravante associativa per attività di spaccio continuative; la Corte ha richiamato che per applicare l'art. 74, comma 6, occorre valutare il 'momento genetico' e le potenzialità organizzative del gruppo, non solo le singole quantità cedute
Codice di procedura penale - art. 275
Introduce una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater; sposta l'onere sul ricorrente di fornire elementi chiari e precisi per dimostrare l'inattualità o la superabilità delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale - art. 51
Elenca reati per i quali vigono criteri di particolare rigore nella scelta della misura cautelare; rilevante in combinato disposto con art. 275 c.p.p. per la presunzione di custodia
Codice di procedura penale - art. 210
Norma richiamata implicitamente con riferimento alla categoria del 'collaboratore-indagato'; le dichiarazioni di tali soggetti possono acquisire rilevanza quando adeguatamente riscontrate da elementi oggettivi (intercettazioni, sequestri, immagini)
Codice di procedura penale - artt. 581 e 591
Richiami procedurali sulla necessità che l'impugnazione sia motivata con specificità; la mancata critica puntuale comporta inammissibilità per genericità delle censure
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare occorre una critica argomentata e puntuale: indicare i passaggi motivazionali specifici che si censurano e i relativi elementi di fatto e di diritto contrari; rimedi generici o affermazioni assertive sono di norma inammissibili.
- Le dichiarazioni di collaboratori o indagati possono rilevare se sussistono riscontri oggettivi (intercettazioni, sequestri, immagini, riconoscimenti); una motivazione che mostra tali riscontri è solida.
- La derubricazione delle singole cessioni alla 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, non è automaticamente decisiva: per escludere l'art. 74, comma 6, occorre dimostrare che l'associazione sia stata costituita e abbia operato esclusivamente per fatti di lieve entità (valutazione del 'momento genetico' e delle potenzialità organizzative).
- Per i reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, la regola dell'art. 275 c.p.p. instaura una presunzione favorevole alla custodia cautelare; chi chiede misure meno afflittive deve documentare in modo chiaro e preciso elementi positivi che dimostrino l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Nel valutare l'adeguatezza di misure cautelari alternative, è necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'inattualità del pericolo di reiterazione o la reale possibilità di controllo con misure meno gravose (es.: collegamenti interrotti, assenza di ruoli di vertice, perdita di base logistica).
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