Cassazione Penale, Sentenza n. 14766/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per porto di coltello a serramanico (art. 4 I. n. 110/1975), deducendo violazione di legge per nullità del giudizio di appello svolto con il rito a "trattazione scritta" previsto dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, perché il pubblico ministero non aveva rassegnato le proprie conclusioni in grado di appello. Si censurava dunque la mancata partecipazione della parte pubblica agli atti, che secondo il ricorrente avrebbe determinato una nullità d'ordine generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero non fosse dovuta a mancata ricezione degli avvisi di udienza ma a scelta o inerzia del rappresentante dell'ufficio, quindi non a una violazione di norme che avrebbero impedito l'esercizio del diritto di intervenire. La Corte ha affermato che la nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p. si verifica solo quando il pubblico ministero non sia stato messo in condizione di concludere; l'assenza delle conclusioni del PM non determina automaticamente la nullità se il PM poteva legittimamente rassegnarle ma non lo ha fatto. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4 I. n. 110 del 1975
Norma sostanziale contestata per il porto di arma; è la disposizione sulla quale è fondata la condanna del ricorrente per aver portato un coltello a serramanico.
art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (disciplina emergenziale sul rito a trattazione scritta)
Disposizione temporanea che ha previsto la trattazione scritta in appello e ha indicato termini per la presentazione delle conclusioni del pubblico ministero; la Corte interpreta che, pur richiedendo la presentazione delle conclusioni, la mancata formulazione non comporta automaticamente nullità generale se il PM è stato messo in condizione di concludere.
art. 23-bis, d.I. 28 ottobre 2020 n. 137 (richiamato in giurisprudenza)
Norma richiamata nella giurisprudenza come previsione della formulazione delle conclusioni del PM entro termini prefissati; la Corte ritiene che l'uso dell'indicativo non implichi, di per sé, una nullità automatica se manca la requisitoria.
art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma sulla nullità d'ordine generale; la Corte la applica restringendone la portata: la nullità sussiste solo quando il difetto di partecipazione del PM derivi da una violazione che abbia impedito concretamente l'esercizio del suo diritto di intervenire.
art. 611 cod. proc. pen. (rito camerale non partecipato)
Indicato come modello di riferimento per la disciplina emergenziale; la giurisprudenza richiamata e la Corte evidenziano che, nel rito camerale non partecipato, la requisitoria del procuratore generale non è presupposto necessario per la trattazione e decisione del ricorso.
art. 127 cod. proc. pen. (procedimento camerale)
Modello camerale tipico in cui le parti, compresa la pubblica accusa, sono sentite a condizione della loro effettiva comparizione; la Corte sottolinea che la partecipazione può essere eventuale, salvo espressa previsione contraria.
Massime di principio
- L'assenza delle conclusioni del pubblico ministero nel rito a trattazione scritta non determina automaticamente una nullità d'ordine generale: la nullità sussiste solo se il PM non è stato messo in condizione di intervenire (es. mancata notifica, impedimento processuale).
- Se il pubblico ministero, pur regolarmente avvisato, omette di rassegnare conclusioni per scelta o inerzia, il giudice può comunque procedere e decidere; la mancanza di requisitoria va contestata dimostrando l'effettivo impedimento alla partecipazione del PM.
- Nelle impugnazioni basate sulla presunta nullità per mancata partecipazione del PM, raccogliere e documentare elementi che provino la violazione delle norme di convocazione o impedimenti concreti del PM è decisivo per il successo della censura.
- Occorre distinguere tra procedure camerali con partecipazione necessaria (dove la legge esprime chiaramente l'obbligatorietà) e procedure camerali "a trattazione scritta" o non partecipate, dove la giurisprudenza tende a non considerare la requisitoria del PM come presupposto imprescindibile, salvo che gli sia stato impedito di agire.
- In casi analoghi è utile invocare e provare l'irregolarità formale (mancata notifica, errori procedurali) anziché limitarsi a censurare l'assenza delle conclusioni quando non esistono elementi che dimostrino l'effettiva privazione del diritto di intervento del PM.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14737/2022 del 15/04/2022
- Sentenza penale · 15 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14738/2022 del 15/04/2022
- Sentenza penale · 15 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14740/2022 del 15/04/2022
- Sentenza penale · 15 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14744/2022 del 15/04/2022
- Sentenza penale · 15 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14745/2022 del 15/04/2022
- Sentenza penale · 15 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14748/2022 del 15/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →