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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3136/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Biella del 04/03/2020 con cui Pietro Lombardi era stato condannato, con riconoscimento del caso di lieve entità ex art. 4, comma 3, L. n. 110/1975, alla pena di Euro 1.000 di ammenda, pagamento delle spese processuali e confisca e distruzione del corpo di reato. In appello il difensore aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussisteva oppure, in via subordinata, il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. o, in ulteriore subordine, il ridimensionamento della pena. La Corte d'appello di Torino, dichiarandosi incompetente ai sensi dell'art. 593 c.p.p., trasmise gli atti alla Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5 c.p.p. Nel corso del procedimento in Cassazione l'imputato ha formalmente rinunciato all'impugnazione il 23/12/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., motivando la mancata esclusione di tale somma con riferimento all'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975

    La Corte del primo grado aveva applicato tale norma per riconoscere il caso di lieve entità nella fattispecie, con conseguente sanzione attenuata (ammenda).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dall'appello come causa di non punibilità alternativa (non decisa nel merito a seguito della rinuncia all'impugnazione).

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Base normativa con cui la Corte d'appello ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare sull'impugnazione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Fondamento della trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione dopo la dichiarazione di incompetenza della Corte d'appello.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per effetto della rinuncia formale all'impugnazione da parte del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al versamento di un'equa somma (Euro 500) alla cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità; la Corte osserva che non sussistono elementi per escludere tale obbligo per assenza di colpa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per ribadire i criteri relativi all'esclusione dell'obbligo di versamento per l'inammissibilità dovuta a cause nelle quali manchi colpa del ricorrente; nel caso di specie la Corte ha ritenuto non dimostrata l'assenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., estinguendo la possibilità di ottenere una decisione di merito.
  • Se il ricorrente rinuncia, la Corte può pronunciare la condanna alle spese processuali e imporre il versamento di un'equa somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia provata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La dichiarazione di incompetenza della Corte d'appello comporta la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione secondo le previsioni del codice di procedura penale (art. 568 c.p.p.).
  • La rinuncia rende inutile l'esame delle questioni substantive proposte in impugnazione (es. richiesta di assoluzione o riconoscimento di cause di non punibilità): tali richieste non vengono più valutate sul merito se l'impugnazione è ritirata.
  • Per evitare l'imposizione della somma alla cassa delle ammende, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (ad es. errore inevitabile o circostanze che giustificano la rinuncia).
  • È importante che la rinuncia all'impugnazione sia effettuata secondo le forme rituali previste (dichiarazione e deposito) per essere efficace e per evitare contestazioni sulla sua validità.

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