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Ordinanza

Ordinanza n. 8/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Responsabile del Settore appalti, SUA e contratti della Provincia di Foggia n. 1995 del 27.11.2025, recante aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo alla gara n. G02443/2025, CIG B8751A0E00, CUP F21E25000180002, avente ad oggetto “Servizio di rimozione, raccolta, trasferimento e conferimento dei rifiuti abbandonati su strade e immobili di competenza della Provincia di Foggia”, in favore di Cons.Eco s.r.l.; - del verbale di gara n. 5 del 27.11.2025, con il quale la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione a Cons.Eco s.r.l.; - del verbale di gara n. 4 del 27.11.2025, recante la valutazione delle offerte tecniche; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se ed in quanto necessario: - la determinazione a contrarre n. 1627 del 01.10.2025; - il bando di gara e il disciplinare di gara; - i verbali di gara nn. 1, 2 e 3; - la graduatoria finale pubblicata in data 27.11.2025; - ogni altro atto della procedura di gara lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con Cons.Eco s.r.l. e per la condanna della Provincia di Foggia al risarcimento del danno e/o alla reintegrazione in forma specifica.

Giustizia amministrativa202502111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva di una gara per il servizio di rimozione, raccolta, trasferimento e conferimento di rifiuti abbandonati, unitamente agli atti della procedura e alla graduatoria finale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’operatore economico controinteressato, nonché i verbali di gara, la valutazione delle offerte tecniche, il bando, il disciplinare e gli altri atti della procedura, chiedendone la sospensione cautelare, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento del danno e/o la reintegrazione in forma specifica. La censura esaminata in sede cautelare riguarda il possesso, in capo all’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal punto 14.3 del disciplinare, consistente nell’esecuzione, nei dieci anni anteriori all’indizione della gara, di almeno un contratto di servizi analogo di importo unitario non inferiore a euro 1.904.000,00 oltre IVA. Il giudice ha precisato che la valutazione è sommaria e riservata gli ulteriori approfondimenti alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione impugnata. Ha ritenuto favorevolmente apprezzabili, allo stato della cognizione sommaria, le censure relative alla sussistenza o meno, in capo all’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis. Il giudice ha valorizzato il bilanciamento degli interessi contrapposti, la natura della censura e la sollecita fissazione dell’udienza di merito prevista per le controversie relative agli affidamenti di contratti pubblici, così da definire il contenzioso re adhuc integra. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 12 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale dell’esame e dell’accoglimento dell’istanza di sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis può fondare la sospensione dell’aggiudicazione quando le relative censure risultino favorevolmente apprezzabili alla luce della cognizione sommaria, ferma la necessità degli approfondimenti propri del giudizio di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi nelle controversie sugli affidamenti pubblici, la sospensione dell’aggiudicazione può essere disposta quando la censura relativa ai requisiti dell’aggiudicatario presenti consistenza e la sollecita fissazione dell’udienza di merito consenta di preservare la situazione di fatto e di diritto senza compromettere la definizione tempestiva della procedura.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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