Ordinanza n. 1606/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 15 del 12 gennaio 2026 di aggiudicazione, in favore dell’operatore economico Sysmex Italia Srl, - di seguito Sysmex - della gara a procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. E) del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura in noleggio di un sistema contaglobuli automatico certificato e validato per l’analisi delle popolazioni cellulari del liquor per le esigenze della UOC microbiologia e banca biologica per il periodo di (36) trentasei mesi dall’esito positivo del collaudo per un importo di € 30.901,35 oltre iva – CIG B91D781D28 (docc. n. 1-3) – comunicata il 15 gennaio 2026 (doc. 4) - dei verbali di gara, e specificatamente, dei verbali n. 2, 3 e 4 (doc. n. 5) - della nota 16.2.2026 n. GEN 0002366 di riscontro di istanza di annullamento in autotutela - nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso al momento non noti e conseguentemente per l’adozione di ogni statuizione necessaria alla riammissione della ricorrente alla gara, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e l’impresa controinteressata, nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico e richiesta ex art. 116 c.p.a - della e-mail del 02/12/2025 citata nel verbale n. 2 con la quale il Direttore della UOC Microbiologia e Banca Biologica ha dichiarato la conformità alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato della documentazione tecnica presentata; - della e-mail del 12.10.2025 citata nel verbale n. 3 con la quale è chiesto un chiarimento a Sysmex; - della risposta di Sysmex del 17.12.2025, citata nel verbale n. 4, di cui alla istanza di accesso in data 19.2.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara negoziata per la fornitura in noleggio di un sistema contaglobuli automatico per l'analisi delle popolazioni cellulari del liquor, unitamente ai verbali di gara, al diniego di annullamento in autotutela e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa controinteressata, chiedendone la sospensione cautelare, la riammissione alla gara, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto, il risarcimento in forma specifica o per equivalente e l'accesso a documenti di gara. Con il primo motivo ha sostenuto che l'offerta dell'aggiudicataria fosse priva della tecnologia di analisi in fluorescenza 3D richiesta dalla lex specialis, poiché recava una tecnologia multiparametrica non tridimensionale. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata indicazione, nell'offerta dell'aggiudicataria, del requisito relativo alla manutenzione richiesto dalla documentazione di gara. È stata inoltre rilevata dal giudice, senza decisione definitiva, una possibile questione di irricevibilità del primo motivo per tardività.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato della sommaria delibazione, del fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non tecnicamente pertinente la sovrapposizione tra dimensionalità del processo di analisi dei dati e dimensionalità della loro rappresentazione grafica: la lex specialis richiedeva una tecnologia di analisi in fluorescenza 3D, non una specifica modalità di rappresentazione grafica o rendering tridimensionale. Ha valorizzato gli atti dai quali risultava che il sistema offerto era certificato e validato per l'analisi del liquor, impiegava fluorescenza con analisi multiparametrica FSC/SSC/SFL, comprendeva i parametri diagnostici specifici per il liquor e risultava tecnicamente conforme e funzionale alle esigenze della gara. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la manutenzione costituisse un elemento rilevante nella fase di esecuzione del contratto e non un requisito la cui mancata indicazione imponesse l'esclusione, anche perché le tempistiche di intervento erano già predeterminate dalla stazione appaltante. Il Collegio ha comunque rilevato che le questioni necessitano di approfondimento nel merito e ha fissato l'udienza pubblica al 22 aprile 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500 per ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura oggetto della gara; l'ordinanza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale parametro processuale per la domanda cautelare; la tutela è stata negata per l'assenza del fumus boni iuris.
art. 116 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente relativa all'accesso; l'ordinanza non definisce tale profilo con una statuizione autonoma.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato richiede una positiva, seppure sommaria, valutazione del fumus boni iuris; la necessità di ulteriori approfondimenti nel merito non consente di concedere la misura quando le censure appaiono infondate allo stato degli atti.
- Nell'interpretazione della lex specialis di una gara tecnica, la dimensionalità del processo di analisi dei dati non coincide necessariamente con la dimensionalità della loro rappresentazione grafica; se la lex specialis richiede una tecnologia di analisi in fluorescenza 3D senza prescrivere uno specifico rendering tridimensionale, non è sufficiente contestare l'assenza di una rappresentazione grafica tridimensionale.
- La conformità dell'offerta tecnica può essere valutata considerando la certificazione e validazione del dispositivo, le modalità di analisi multiparametrica e la presenza dei parametri diagnostici specificamente richiesti; tali elementi possono confermare l'equivalenza funzionale del prodotto rispetto alle prescrizioni della lex specialis.
- Un requisito relativo alla manutenzione, quando le modalità e i tempi di intervento siano già predeterminati dalla stazione appaltante e la sua concreta rilevanza riguardi l'esecuzione del contratto, non costituisce necessariamente un requisito di ammissione la cui mancata indicazione nell'offerta comporti l'esclusione dalla gara.
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