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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-586/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 8 October 2025. — Doors Bulgaria EOOD v European Union Intellectual Property Office. — EU design – Invalidity proceedings – Registered EU design representing doors – Late filing of the statement setting out the grounds of appeal before the Board of Appeal – Calculation of time limits – Action inadmissible – Article 57 of Regulation (EC) No 6/2002 and Article 51(2) of Regulation (EC) No 2245/2002 – Restitutio in integrum – Failure to pay the fee – Article 67(3) of Regulation No 6/2002. — Case T-586/24

Giurisprudenza europea62024TJ0586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Doors Bulgaria EOOD contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva dichiarato irricevibile l’appello in materia di nullità di un disegno registrato raffigurante porte. Viene confermato che la memoria dei motivi era tardiva, poiché il termine di quattro mesi decorreva dalla notificazione elettronica dell’atto secondo le regole applicabili, e che la mancata effettiva conoscenza interna non incide sulla validità della notificazione. Il Tribunale aggiunge che non vi era alcuna restitutio in integrum, non essendo stata pagata la tassa richiesta, e che i motivi sul merito della nullità erano in ogni caso inefficaci.

Impugnazione in materia di disegno comunitario registrato: tardività del motivo di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, calcolo dei termini di notificazione elettronica e irricevibilità dell’istanza di restitutio in integrum per mancato pagamento della tassa

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso abbia correttamente dichiarato irricevibile l’appello contro la decisione della divisione nullità per tardiva presentazione della memoria contenente i motivi, alla luce delle regole sulla notificazione elettronica e sul decorso del termine di quattro mesi; se la commissione dovesse attivarsi d’ufficio in relazione a una possibile restitutio in integrum non accompagnata dal pagamento della relativa tassa; e se fosse esaminabile nel ricorso al Tribunale una censura attinente al merito della nullità del disegno, benché la commissione non si fosse pronunciata su tale merito.

Principio di diritto

La commissione di ricorso ha correttamente dichiarato irricevibile l’appello perché la memoria con i motivi era stata depositata oltre il termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla notificazione del provvedimento della divisione nullità, notificazione che, in caso di trasmissione elettronica all’inbox del destinatario, si perfeziona secondo le regole tecniche stabilite dal direttore esecutivo di EUIPO, senza che rilevi la mancata conoscenza interna dell’atto da parte del rappresentante della società. Inoltre, una restitutio in integrum non può essere considerata proposta né produrre effetti se non è pagata la tassa prevista dall’articolo 67, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento n. 6/2002, e EUIPO non è tenuto a informare la parte dei rimedi disponibili o a suggerirne uno specifico. Le censure sul merito della nullità sono irrilevanti, quando la decisione impugnata dinanzi al Tribunale riguarda solo l’inammissibilità dell’appello e non il merito stesso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 25(1)(b), 57, 67(3)
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articoli 35(1), 51(2), 58(1)
  • Decisione EX-23-13 del direttore esecutivo di EUIPO del 15 dicembre 2023
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106(3)
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)

Impugnazione in materia di disegno UE: tardività dell’appello e notificazione elettronica

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della Terza commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di nullità di un disegno comunitario registrato relativo a porte. La questione centrale è se l’appello alla commissione fosse stato dichiarato correttamente irricevibile per tardivo deposito della memoria contenente i motivi.

Fatti e procedimento amministrativo

Top Ten EOOD aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno UE registrato n. 3119601-0010, basando la domanda sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 1, lettera b), e 6, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. La divisione nullità aveva accolto la domanda il 4 gennaio 2024 per difetto di novità.

Doors Bulgaria EOOD aveva presentato l’avviso di ricorso il 29 febbraio 2024, riservandosi di depositare in seguito la memoria dei motivi. Tale memoria era però stata ricevuta da EUIPO solo il 27 maggio 2024. La cancelleria delle commissioni di ricorso aveva quindi segnalato che il termine non era stato rispettato, invitando la ricorrente a formulare osservazioni sull’eventuale irricevibilità.

Posizioni delle parti

La ricorrente sosteneva, in sintesi, di non aver mai ricevuto effettivamente la decisione della divisione nullità perché il suo avvocato abituale non era stato indicato come rappresentante nel procedimento relativo al disegno contestato. A suo dire, il termine di quattro mesi avrebbe dovuto decorrere solo dal 29 febbraio 2024, data in cui aveva preso conoscenza del procedimento.

EUIPO e l’interveniente contestavano questa ricostruzione, affermando che la notificazione era avvenuta correttamente in via elettronica e che il deposito della memoria dei motivi era comunque tardivo.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 57 del regolamento n. 6/2002, che stabilisce il termine di due mesi per l’avviso di ricorso e di quattro mesi per la memoria dei motivi;
  • l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002, che impone la declaratoria di irricevibilità se il ricorso non rispetta i requisiti degli articoli 55, 56 e 57 del regolamento n. 6/2002;
  • l’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002, che rinvia alle disposizioni tecniche fissate dal direttore esecutivo di EUIPO per le notificazioni mediante altri mezzi tecnici;
  • la decisione EX-23-13 del 15 dicembre 2023, applicabile alla notificazione elettronica;
  • l’articolo 67, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, relativo alla restitutio in integrum e al pagamento della tassa.

Ragionamento del Tribunale sulla tardività dell’appello

Il Tribunale osserva che la decisione della divisione nullità era stata inserita nell’inbox della ricorrente il 4 gennaio 2024 e che, secondo l’articolo 4, paragrafo 5, della decisione EX-23-13, la notificazione si presume effettuata il quinto giorno civile successivo, cioè il 9 gennaio 2024. Di conseguenza, il termine di quattro mesi per depositare la memoria dei motivi scadeva il 10 maggio 2024.

Poiché la memoria era stata ricevuta soltanto il 27 maggio 2024, la commissione di ricorso aveva correttamente concluso per la sua tardività e, quindi, per l’irricevibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002.

Il Tribunale aggiunge che la circostanza per cui la ricorrente avrebbe preso conoscenza effettiva della decisione solo il 29 febbraio 2024 non incide sulla validità della notificazione. In materia di notificazione, rileva infatti l’aspetto esterno della trasmissione dell’atto al destinatario, non la sua effettiva conoscenza interna all’organizzazione o presso il rappresentante.

Replicando all’argomento sulla mancanza di regole procedurali nel regolamento n. 6/2002

La ricorrente sosteneva che il regolamento n. 6/2002 non disciplinasse in modo sufficiente le modalità di notificazione. Il Tribunale respinge tale argomento ricordando che il regolamento n. 2245/2002, adottato in attuazione del regolamento n. 6/2002, attribuisce espressamente al direttore esecutivo di EUIPO il potere di stabilire le modalità tecniche delle notificazioni elettroniche.

Viene altresì rilevato che l’eventuale richiamo della commissione di ricorso a una decisione precedente del direttore esecutivo contenente una numerazione diversa era irrilevante, poiché le disposizioni applicabili erano sostanzialmente identiche.

Restitutio in integrum e mancato pagamento della tassa

Quanto al secondo motivo, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso aveva correttamente rilevato che, anche a voler qualificare le osservazioni della ricorrente come domanda di restitutio in integrum, essa non poteva considerarsi validamente proposta in assenza del pagamento della tassa prevista dall’articolo 67, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento n. 6/2002.

Il Tribunale afferma inoltre che non esiste alcuna disposizione che imponga a EUIPO di informare una parte della possibilità di ricorrere alla restitutio in integrum o di indirizzarla verso un rimedio specifico. Pertanto, la censura della ricorrente è respinta.

Motivi sul merito della nullità e loro inefficacia

Con il terzo motivo, la ricorrente cercava di contestare nel merito la dichiarazione di nullità del disegno, sostenendo che il presunto disegno anteriore, divulgato tramite un sito web e provato con una schermata del Wayback Machine, non costituiva prova autentica della divulgazione alla data indicata.

Il Tribunale dichiara questo motivo inefficace, poiché la decisione impugnata dinanzi ad esso verteva esclusivamente sull’irricevibilità dell’appello per tardività e non affrontava il merito della nullità. I motivi che non incidono sulla ratio decidendi della decisione della commissione di ricorso non possono essere accolti.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Considerato l’esito e le conclusioni sulle spese formulate dalle parti, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell'unione europeaprocedimento dinanzi a euipotermini processualinotificazione elettronicarestitutio in integrum

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