Sentenza n. 149/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di riesame della legittimità e delle modalità di utilizzo della fermata autobus prospiciente l'attività commerciale, adottato dopo il riesame disposto in sede cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha contestato la fermata di autobus situata davanti agli accessi ai propri parcheggi, originariamente destinata al servizio urbano con minibus e successivamente utilizzata da numerose linee urbane, scolastiche ed extraurbane, anche con autobus articolati, sino a oltre 270 transiti giornalieri. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e dell'obbligo di motivazione, la violazione e falsa applicazione delle direttive tecniche provinciali per la progettazione e realizzazione delle fermate, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancata ponderazione degli interessi e omessa valutazione di soluzioni alternative, nonché l'irragionevolezza e sproporzione della decisione per gli ostacoli arrecati all'accesso dei clienti e dei fornitori, alla fruizione dei parcheggi e alla circolazione di pedoni e ciclisti. Ha inoltre dedotto la lesione della libertà d'impresa e del diritto di proprietà. Dopo l'ordinanza cautelare che aveva imposto al Comune un riesame partecipato, l'impresa ha impugnato con motivi aggiunti il nuovo provvedimento comunale, censurandone il carattere meramente confermativo, l'assenza di una verifica effettiva e di un sopralluogo, la mancata produzione di un titolo autorizzatorio, l'omessa verifica della conformità attuale della fermata e la mancata considerazione dei propri interessi. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, l'assenza di carattere provvedimentale dell'atto e il difetto di interesse, sostenendo nel merito la rilevanza della fermata per la mobilità pubblica.
La decisione
Il giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato integralmente superato dal nuovo provvedimento adottato a seguito del riesame disposto in sede cautelare. Ha ritenuto invece ammissibili e fondati i motivi aggiunti. Ha escluso le eccezioni comunali, rilevando che l'impugnazione riguardava un provvedimento amministrativo lesivo e non una mera controversia possessoria o risarcitoria, che il diniego aveva inequivocabile natura decisoria e che l'interesse a ricorrere risultava provato dagli ostacoli concreti arrecati agli accessi e ai parcheggi dell'impresa. Nel merito, ha accertato che la fermata consisteva in un'area di arresto sulla carreggiata, non in due piazzole, e che la segnaletica interessava uno degli accessi ai parcheggi dell'impresa, impedendone l'uso durante la fermata degli autobus. L'incremento da un servizio con minibus a un utilizzo da parte di centinaia di autobus, compresi autobus articolati, integrava una sostanziale modifica della funzione e dell'intensità d'uso della fermata. Il giudice ha rilevato che la disciplina provinciale richiedeva un'autorizzazione dell'autorità provinciale competente per l'istituzione della fermata, ma che non risultava alcuna autorizzazione specifica né alcuna verifica tecnica o di sicurezza. Ha inoltre censurato il difetto di istruttoria e di motivazione: il Comune aveva considerato esclusivamente le esigenze della mobilità pubblica e i vantaggi per gli esercizi circostanti, senza esaminare gli impatti sull'attività della ricorrente, senza svolgere un adeguato sopralluogo, senza valutare alternative localizzative e senza ponderare la proporzionalità del mantenimento di oltre 270 fermate giornaliere davanti agli accessi dell'impresa. La misura comunale impugnata con motivi aggiunti è stata pertanto annullata. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 5.000 euro oltre accessori, contributo unificato e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 10 l. 241/1990
La decisione richiama la tutela della partecipazione procedimentale, dedotta dalla ricorrente in relazione al mancato coinvolgimento nel procedimento di riesame.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione imponeva al Comune di esplicitare anche la valutazione degli effetti della fermata sull'attività privata e il bilanciamento con le esigenze di mobilità pubblica.
art. 1 l. 241/1990
I principi di imparzialità e buon andamento richiedono una ponderazione effettiva degli interessi pubblici e privati coinvolti.
art. 5, comma 1, lett. d), L.P. n. 15/2015
La disposizione attribuisce ai Comuni la competenza alla realizzazione delle fermate dei servizi pubblici di autobus sul territorio comunale, nel quadro della disciplina provinciale di settore.
art. 11 D.P.P. 14 dicembre 2016, n. 33
La norma richiede che le fermate del trasporto pubblico siano istituite e autorizzate dall'ufficio provinciale competente, su richiesta del Comune e previa realizzazione della segnaletica e delle misure necessarie per la sicurezza e regolarità del servizio.
art. 10 delle direttive tecniche provinciali per la progettazione e costruzione delle fermate del trasporto pubblico locale
Per le fermate urbane l'area di arresto deve avere una lunghezza pari a quella dell'autobus più lungo che utilizza la fermata, aumentata di due metri; la regola è rilevante quando l'originario uso per minibus viene esteso ad autobus più lunghi o articolati.
art. 56 c.p.a.
Il decreto cautelare iniziale è stato respinto, mentre il collegio ha poi disposto il riesame dell'istanza amministrativa con partecipazione dell'interessata.
art. 63 c.p.a.
Il giudice ha acquisito d'ufficio informazioni e documenti presso gli uffici provinciali per chiarire la configurazione, l'autorizzazione e l'evoluzione della fermata.
Massime di principio
- Quando, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che riesamina integralmente la precedente determinazione, il provvedimento originario è sostituito e il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il nuovo atto costituisce espressione autonoma della funzione amministrativa e deve essere impugnato con motivi aggiunti.
- L'istituzione o il mantenimento di una fermata del trasporto pubblico soggetta alla disciplina provinciale richiede l'autorizzazione dell'autorità competente prevista dalla normativa di settore; la mera affermazione amministrativa di una pregressa autorizzazione, in assenza del relativo atto o di documentazione verificabile, non è sufficiente a dimostrare la legittimità della fermata.
- L'estensione nel tempo dell'utilizzo di una fermata da un servizio con minibus a numerose linee, autobus più lunghi o articolati e un numero molto maggiore di arresti può integrare una sostanziale modifica della funzione e dell'intensità d'uso, imponendo una nuova verifica della conformità tecnica, della sicurezza e degli effetti sui luoghi circostanti.
- Nella localizzazione e gestione di una fermata del trasporto pubblico l'amministrazione deve istruire e motivare specificamente anche gli effetti sugli accessi, sui parcheggi e sull'attività dei proprietari e operatori economici direttamente incisi, comparandoli con le esigenze della mobilità pubblica e valutando, ove prospettate, le alternative localizzative.
- È viziato per difetto di istruttoria, travisamento e mancata ponderazione degli interessi il provvedimento che si limiti a richiamare l'importanza della fermata per la mobilità pubblica senza verificare concretamente l'interferenza con gli accessi privati, senza sopralluogo o riscontri tecnici adeguati e senza motivare sulla proporzionalità dell'intensificazione del servizio.
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