Direttiva 2007/35
Direttiva 2007/35/CE della Commissione, del 18 giugno 2007 , che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/35/CE della Commissione modifica la direttiva 76/756/CEE per adeguarla al progresso tecnico e allinearla alle prescrizioni del regolamento UN/ECE n. 48. L’intervento principale consiste nella sostituzione integrale dell’allegato II e nell’introduzione dell’obbligo di contrassegni retroriflettenti per migliorare la visibilità degli autocarri di grandi dimensioni e dei loro rimorchi. La direttiva fissa un termine di recepimento al 9 luglio 2008 e prevede l’applicazione delle misure nazionali dal 10 luglio 2008, con una conseguenza ulteriore dal 10 luglio 2011 per la validità dei certificati di conformità dei veicoli nuovi non conformi.
Adeguamento tecnico della disciplina UE sull’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con sostituzione dell’allegato tecnico e introduzione di prescrizioni per la visibilità degli autocarri di grandi dimensioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi prevista dalla direttiva 70/156/CEE, e in particolare alla disciplina tecnica sull’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui alla direttiva 76/756/CEE. Rileva per i veicoli nuovi e per i relativi certificati di conformità; introduce inoltre un obbligo tecnico per autocarri di grandi dimensioni e loro rimorchi. Restano salve le prescrizioni della direttiva 70/156/CEE e delle eventuali direttive particolari richiamate nell’allegato.
Direttiva 2007/35/CE: adeguamento tecnico della disciplina sull’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli
La direttiva interviene sulla direttiva 76/756/CEE, che rientra nel sistema di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi previsto dalla direttiva 70/156/CEE. L’obiettivo è adeguare la normativa al progresso tecnico, allineandola al regolamento UN/ECE n. 48 e rafforzando la sicurezza stradale tramite l’incremento della visibilità degli autocarri di grandi dimensioni e dei loro rimorchi.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando si evidenzia che la direttiva 76/756/CEE è una direttiva particolare adottata nell’ambito della procedura di omologazione CE. Per questo motivo, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE sui sistemi, componenti ed entità tecniche separate si applicano anche a tale disciplina. La Commissione sottolinea inoltre la necessità di tenere conto delle successive modifiche del regolamento UN/ECE n. 48, già oggetto di voto da parte della Comunità, e ritiene opportuno sostituire l’allegato II per ragioni di chiarezza e coerenza tecnica.
Ambito di applicazione
La direttiva si rivolge agli Stati membri, ai fini della trasposizione nell’ordinamento interno, ma incide materialmente sulla disciplina tecnica applicabile ai veicoli a motore e ai loro rimorchi nell’ambito dell’omologazione CE. Il riferimento operativo riguarda i veicoli nuovi e i relativi certificati di conformità, con particolare attenzione agli autocarri di grandi dimensioni e ai loro rimorchi, per i quali viene richiamata l’esigenza di contrassegni retroriflettenti.
Modifica dell’allegato II della direttiva 76/756/CEE
L’articolo 1 sostituisce l’allegato II della direttiva 76/756/CEE con l’allegato della direttiva 2007/35/CE. Il nuovo allegato stabilisce che le prescrizioni tecniche di riferimento sono quelle contenute nei paragrafi 2, 5 e 6 e negli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48.
Ai fini dell’applicazione di tali regole, l’allegato introduce alcune precisazioni interpretative:
- per "veicolo a vuoto" si intende il veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell’appendice 1 dell’allegato I della direttiva, ma senza conducente;
- per "modulo di comunicazione" si intende la "scheda di omologazione" di cui all’appendice 2 dell’allegato I;
- per "parti contraenti dei rispettivi regolamenti" si intendono gli Stati membri;
- per "regolamento n. 3" si intende la direttiva 76/757/CEE;
- la nota 2 al paragrafo 2.7.25 e la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applicano;
- la nota 1 dell’allegato 5 va letta nel senso che, per la definizione delle categorie, occorre fare riferimento all’allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
Il nuovo allegato prevede inoltre che, salve le prescrizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c), e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, nonché del medesimo allegato e delle eventuali direttive particolari, sia vietata l’installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa diversi da quelli previsti dal paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48.
Obbligo di miglioramento della visibilità dei veicoli pesanti
Uno dei motivi espressamente indicati dalla Commissione è l’aumento della sicurezza stradale mediante una migliore visibilità degli autocarri di grandi dimensioni e dei loro rimorchi. Per questo la direttiva introduce l’obbligo di applicare contrassegni retroriflettenti a tali veicoli. Il testo non detta nel corpo degli articoli il dettaglio completo della disciplina materiale, ma chiarisce l’indirizzo normativo perseguito e il collegamento con le prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 48.
Effetti sui certificati di conformità
L’articolo 2 introduce una conseguenza rilevante per i veicoli nuovi: dal 10 luglio 2011, se non sono rispettate le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri devono considerare i certificati di conformità non più validi, limitatamente ai motivi connessi con l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE.
Si tratta di una clausola di effettività che collega la conformità tecnica del veicolo alla validità del certificato di conformità, con impatto diretto sull’immissione in circolazione dei veicoli nuovi.
Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione
L’articolo 3 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 9 luglio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 10 luglio 2008;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- assicurare che, all’atto della pubblicazione ufficiale, le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate da un siffatto riferimento;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, in coerenza con la natura dello strumento di diritto UE.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Profili pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore automotive, la direttiva rileva soprattutto per:
- la necessità di verificare l’adeguamento tecnico dei veicoli e dei loro componenti alle prescrizioni del regolamento UN/ECE n. 48 come richiamato dall’allegato II;
- la gestione della conformità dei veicoli nuovi in relazione ai certificati di conformità;
- l’eventuale impatto sull’omologazione e sull’immissione sul mercato di veicoli pesanti e rimorchi;
- la necessità di monitorare le misure nazionali di recepimento e le date di applicazione del 10 luglio 2008 e del 10 luglio 2011.
Disposizioni principali
Modifica tecnica della direttiva 76/756/CEE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva 76/756/CEE con l’allegato della direttiva 2007/35/CE, al fine di adeguare la disciplina alle evoluzioni tecniche e al regolamento UN/ECE n. 48.
Prescrizioni tecniche richiamate dall’allegato
Il nuovo allegato II stabilisce che le prescrizioni tecniche applicabili sono quelle dei paragrafi 2, 5 e 6 e degli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48, con alcune precisazioni interpretative e deroghe: definizione di "veicolo a vuoto", equivalenza tra "modulo di comunicazione" e "scheda di omologazione", sostituzione del riferimento alle "parti contraenti" con "Stati membri", equivalenza del regolamento n. 3 con la direttiva 76/757/CEE, non applicazione di talune note tecniche e interpretazione della nota 1 dell’allegato 5.
Divieto di dispositivi non conformi
Fatte salve le prescrizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e c), e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, del nuovo allegato II e delle eventuali direttive particolari, è vietata l’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli previsti dal paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48.
Obbligo di contrassegni retroriflettenti
Dai considerando emerge l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale migliorando la visibilità degli autocarri di grandi dimensioni e dei loro rimorchi mediante l’introduzione dell’obbligo di applicare contrassegni retroriflettenti a tali veicoli.
Effetti sui certificati di conformità
L’articolo 2 prevede che, a decorrere dal 10 luglio 2011, se non sono rispettate le prescrizioni della direttiva 76/756/CEE come modificata, gli Stati membri considerano i certificati di conformità dei veicoli nuovi non più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, per motivi connessi con l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
Recepimento e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 9 luglio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 10 luglio 2008. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 dispone che i destinatari sono gli Stati membri.
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