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direttiva

Direttiva 2007/33

Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell' 11 giugno 2007 , relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE

Normativa europea32007L0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro armonizzato per individuare la presenza dei nematodi a cisti della patata, impedirne la diffusione e contrastarli negli Stati membri. Introduce esami ufficiali, indagini obbligatorie, registri ufficiali, programmi di lotta nelle parcelle infestate e regole specifiche per l’impiego di varietà resistenti e per il trattamento del materiale vegetale contaminato. La direttiva consente misure nazionali più rigorose, purché compatibili con il diritto UE e notificate alla Commissione.

Lotta ai nematodi a cisti della patata (Globodera pallida e Globodera rostochiensis) mediante esami ufficiali, indagini, misure di contenimento e programmi di eradicazione; abrogazione della direttiva 69/465/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e impone misure contro i nematodi a cisti della patata, con riferimento alle popolazioni europee di Globodera pallida e Globodera rostochiensis. Riguarda in particolare le parcelle in cui sono impiantate o immagazzinate patate da seme, piante ospiti destinate al reimpianto o vegetali destinati all’impianto, nonché le parcelle coltivate a patate diverse da quelle da seme per le indagini di distribuzione. Sono previste esclusioni o attenuazioni in casi specifici di assenza di rischio di diffusione, in zone ufficialmente definite/indenni o per talune colture soggette a misure ufficialmente approvate.

Lotta ai nematodi a cisti della patata

La direttiva istituisce un regime armonizzato di prevenzione, individuazione e lotta contro i nematodi a cisti della patata, identificati nelle popolazioni europee di Globodera pallida e Globodera rostochiensis. Il legislatore UE rileva che la disciplina previgente era divenuta insufficiente rispetto alle evoluzioni scientifiche e tecniche e che occorrono misure più complete, basate su esami ufficiali, indagini territoriali e programmi di contenimento.

Obiettivi e logica regolatoria

L’obiettivo è triplice: determinare la distribuzione dei nematodi, prevenirne la diffusione e combatterli. La direttiva si fonda sull’idea che la lotta fitosanitaria richieda controlli ufficiali sulle parcelle, disciplina dei materiali di propagazione, tracciabilità tramite registri pubblici e uso di varietà resistenti, oltre alla possibilità di ricorrere a rotazioni colturali e misure di disinfestazione.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica agli Stati membri e riguarda in particolare le parcelle in cui sono impiantate o immagazzinate patate da seme, piante ospiti destinate alla produzione di vegetali per l’impianto e altre parcelle coltivate a patate diverse da quelle da seme. L’allegato I elenca le piante interessate, comprendendo piante ospiti con radici, altre piante con radici e taluni bulbi, tuberi e rizomi coltivati in terra e destinati all’impianto. Restano possibili attenuazioni quando l’autorità nazionale accerti che non sussiste un rischio di diffusione oppure quando si opera in zone ufficialmente definite o indenni secondo le condizioni tecniche previste dagli allegati.

Definizioni e delimitazione della parcella

Ai fini della direttiva, il concetto di "ufficiale/ufficialmente" rinvia agli organismi ufficiali competenti definiti dalla direttiva 2000/29/CE. Vengono inoltre definite la "varietà di patata resistente", l’"esame" e l’"indagine". Di rilievo pratico è l’articolo 3, che affida agli organismi ufficiali la delimitazione della "parcella" secondo criteri scientifici e statistici, tenendo conto della biologia del nematode, della coltivazione e dei sistemi produttivi nazionali; i criteri devono essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri.

Esami ufficiali sulle parcelle destinate a materiale da impianto

Per le parcelle in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante dell’allegato I destinate alla produzione di vegetali per l’impianto, o tuberi-seme destinati alla produzione di tuberi-seme, l’articolo 4 impone un esame ufficiale volto a verificare l’assenza dei nematodi. In linea generale, l’esame deve avvenire tra l’ultimo raccolto e l’impianto; tuttavia, può essere effettuato in anticipo se vi sono prove documentali idonee che attestino l’assenza del parassita e l’assenza successiva di piante ospiti. I risultati di esami ufficiali eseguiti prima del 1° luglio 2010 possono essere utilizzati come prova documentale.

Esenzioni dall’esame e registri ufficiali

Quando le autorità competenti stabiliscono che non vi è rischio di diffusione, l’esame di cui all’articolo 4 non è richiesto in alcune ipotesi specifiche, tra cui la messa a dimora nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita o l’impiego di piante soggette a misure ufficialmente approvate. Gli esiti degli esami devono essere riportati in un registro ufficiale consultabile dalla Commissione. Se la parcella risulta infestata, l’informazione deve anch’essa essere registrata; inoltre, le patate e le piante dell’allegato I provenienti da tali parcelle, o venute a contatto con terreno infestato, sono considerate ufficialmente contaminate.

Campionamento, analisi e indagini territoriali

L’articolo 5 rinvia all’allegato II per le modalità di campionamento e analisi degli esami ufficiali; per talune piante del punto 2 dell’allegato I è possibile, in alternativa, una verifica conformemente all’allegato III, sezione I. L’articolo 6 impone indagini ufficiali nelle parcelle coltivate a patate diverse da quelle da seme, per accertare la distribuzione del nematode sul territorio. Le indagini devono includere campionamento e analisi secondo l’allegato II e i risultati devono essere trasmessi per iscritto alla Commissione. L’allegato III richiede che tali indagini riguardino almeno lo 0,5 % della superficie destinata, nell’anno pertinente, alla produzione di patate da consumo e che i risultati siano trasmessi entro il 1° aprile per i dodici mesi precedenti.

Misure nelle parcelle infestate e programmi di lotta

Nelle parcelle iscritte nel registro come infestate, l’articolo 9 vieta la messa a dimora di patate da seme e di talune piante destinate al reimpianto; per le piante del punto 2 dell’allegato I è consentita la messa a dimora solo se soggetta a misure ufficialmente approvate che eliminino il rischio identificabile di diffusione. Per le parcelle destinate a patate diverse da quelle da seme, gli Stati membri devono adottare un programma ufficiale di lotta che miri almeno all’eradicazione. Tale programma deve tener conto del sistema produttivo e commerciale nazionale, delle caratteristiche della popolazione del nematode, dell’impiego di varietà resistenti con il massimo livello possibile di resistenza e di altre misure appropriate; il contenuto del programma va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.

Trattamento del materiale contaminato

L’articolo 10 disciplina il trattamento di patate e piante dichiarate contaminate. I tuberi-seme e le piante ospiti del punto 1 dell’allegato I non possono essere impiantati prima della disinfestazione sotto supervisione ufficiale mediante metodo adeguato; le patate destinate alla trasformazione o selezione industriale devono essere inviate a impianti con procedure approvate per lo smaltimento dei rifiuti e privi di rischio di diffusione; le piante del punto 2 dell’allegato I non possono essere messe a dimora prima della disinfestazione con misure ufficialmente approvate. Le specifiche tecniche dei metodi di disinfestazione sono adottate secondo la procedura comitologica prevista dall’articolo 17, paragrafo 2.

Varietà resistenti e monitoraggio della virulenza

La direttiva attribuisce un ruolo centrale alle varietà di patata resistenti. L’allegato IV stabilisce una scala di punteggio della resistenza, con punteggio 9 quale massima resistenza, e disciplina il protocollo per il test di resistenza. L’articolo 11 impone agli Stati membri di segnalare la possibile perdita o alterazione dell’efficacia di una varietà resistente quando ciò sia collegato a un cambiamento eccezionale nella composizione di una specie, patotipo o gruppo di virulenza; i casi devono essere confermati con metodi adeguati e comunicati annualmente entro il 31 dicembre. L’articolo 12 impone inoltre la notifica, entro il 31 gennaio di ogni anno, dell’elenco delle nuove varietà per le quali il test ufficiale ha accertato resistenza, con indicazione di specie, patotipi, gruppi di virulenza o popolazioni, grado di resistenza e anno di determinazione.

Revoca delle restrizioni, deroghe e misure nazionali più rigorose

Se, dopo l’attuazione delle misure ufficiali previste, la presenza del nematode non è confermata, l’articolo 13 impone l’aggiornamento del registro e la revoca di tutte le restrizioni sulla parcella. L’articolo 14 consente deroghe agli articoli 9 e 10 per prove, scopi scientifici e lavori di selezione varietale, in conformità alla direttiva 95/44/CE. L’articolo 15 consente agli Stati membri di adottare misure nazionali supplementari o più rigorose, purché necessarie e compatibili con la direttiva 2000/29/CE, con obbligo di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

Allegati tecnici: campionamento, misure ufficiali e protocollo di prova

L’allegato II definisce in dettaglio i campionamenti: per gli esami ufficiali di cui all’articolo 5, la dimensione standard è di almeno 1 500 ml di terreno/ha con almeno 100 carote/ha, secondo una griglia che copra l’intera parcella; per le indagini ufficiali la soglia minima è di 400 ml/ha, con campionamento mirato o su terreno a contatto con i tuberi in casi specifici. Sono previste riduzioni eccezionali del campione in presenza di determinate condizioni storiche della parcella, con un minimo assoluto di 100 ml di terreno per parcella. L’allegato III, sezione III, elenca le misure ufficiali: disinfestazione, eliminazione quasi completa della terra mediante lavaggio o spazzolatura, consegna a impianti di trasformazione o selezione con procedure approvate, e ripetizione del campionamento dopo almeno sei anni dalla conferma o dall’ultima coltura di patate, riducibili a tre anni se siano state applicate misure di controllo approvate. L’allegato IV disciplina infine il test di resistenza, includendo condizioni di laboratorio/serra, uso di varietà di controllo, popolazioni standard, inoculo, durata, criteri di validazione del test e metodo di calcolo della suscettibilità relativa.

Recepimento, applicazione e abrogazione della normativa previgente

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2010 e applicarle dal 1° luglio 2010, comunicando alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tabella di corrispondenza. Devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato. La direttiva 69/465/CEE è abrogata con effetto dal 1° luglio 2010. La nuova direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e potere di delimitazione della parcella

L’articolo 1 definisce l’obiettivo: misure contro Globodera pallida e Globodera rostochiensis per determinarne la distribuzione, prevenirne la diffusione e combatterli. L’articolo 2 contiene le definizioni di "ufficiale/ufficialmente", "varietà di patata resistente", "esame" e "indagine". L’articolo 3 attribuisce agli organismi ufficiali competenti il compito di definire cosa sia una "parcella" ai fini della direttiva, sulla base di principi scientifici e statistici, biologia del nematode, coltivazione e sistemi produttivi; i criteri devono essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri.

Esami ufficiali sulle parcelle destinate a materiale da impianto

L’articolo 4 impone un esame ufficiale per le parcelle in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante dell’allegato I destinate alla produzione di vegetali per l’impianto, o i tuberi-seme destinati alla produzione di tuberi-seme. L’esame va svolto tra l’ultimo raccolto e l’impianto, ma può essere anticipato se esistono prove documentali valide; i risultati di esami ufficiali diversi, eseguiti prima del 1° luglio 2010, possono essere usati come prova documentale. In alcuni casi, se lo Stato membro stabilisce assenza di rischio di diffusione, l’esame non è necessario. I risultati devono essere registrati in un registro ufficiale accessibile alla Commissione.

Campionamento e analisi; indagini sulle parcelle a patata da consumo

L’articolo 5 prescrive che l’esame ufficiale includa campionamento e analisi secondo l’allegato II; per talune piante dell’allegato I, punto 2, può essere usata anche una verifica secondo l’allegato III, sezione I. L’articolo 6 obbliga gli Stati membri a svolgere indagini ufficiali nelle parcelle coltivate a patate diverse da quelle da seme, per determinare la distribuzione dei nematodi; le indagini comprendono campionamento e analisi conformi all’allegato II e i risultati vanno trasmessi per iscritto alla Commissione. L’allegato III, sezione II, richiede che le indagini coprano almeno lo 0,5 % della superficie usata nel relativo anno per la produzione di patate da consumo e che i risultati siano trasmessi entro il 1° aprile per i dodici mesi precedenti.

Registri ufficiali e qualificazione delle piante/partite contaminate

Gli articoli 7 e 8 prevedono che, in caso di assenza accertata o di presenza accertata dei nematodi, l’informazione sia riportata in un registro ufficiale. Le patate o le piante dell’allegato I provenienti da parcelle risultate infestate, o entrate in contatto con terreno infestato, sono ufficialmente considerate contaminate.

Misure di lotta nelle parcelle infestate

L’articolo 9 vieta, nelle parcelle risultate infestate: la messa a dimora di patate destinate alla produzione di tuberi-seme e la messa a dimora o l’immagazzinamento di talune piante dell’allegato I destinate al reimpianto, salvo le piante del punto 2 dell’allegato I trattate con misure ufficialmente approvate che eliminino il rischio identificabile di diffusione. Per le parcelle destinate a patate diverse da quelle da seme, gli Stati membri devono attivare un programma ufficiale di lotta mirante almeno all’eradicazione. Il programma deve tener conto del sistema produttivo e commerciale, delle caratteristiche della popolazione di nematodi e dell’uso di varietà resistenti; il suo contenuto va notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. Il grado di resistenza delle varietà è misurato secondo l’allegato IV.

Trattamento delle patate e delle piante contaminate

L’articolo 10 disciplina il destino di patate e piante dell’allegato I dichiarate contaminate. I tuberi-seme e le piante ospiti del punto 1 non possono essere impiantati prima della disinfestazione sotto supervisione ufficiale con metodo adeguato; le patate destinate alla trasformazione o selezione industriale devono essere inviate a impianti con procedure approvate per lo smaltimento dei rifiuti; le piante del punto 2 non possono essere messe a dimora prima della disinfestazione mediante misure ufficialmente approvate. Le specifiche dei metodi di disinfestazione sono adottate secondo la procedura di comitologia dell’articolo 17, paragrafo 2.

Sospetta perdita di efficacia di varietà resistenti e conferma annuale

L’articolo 11 richiede la segnalazione alle autorità competenti della presenza sospetta o accertata di nematodi quando emerga una perdita o alterazione dell’efficacia di una varietà resistente dovuta a un cambiamento eccezionale nella composizione di una specie, patotipo o gruppo di virulenza. Gli Stati membri devono confermare specie, patotipo o gruppo di virulenza con metodi adeguati e comunicare i dettagli alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno. I metodi adeguati sono adottabili secondo la procedura dell’articolo 17, paragrafo 2.

Notifica delle nuove varietà resistenti

L’articolo 12 impone agli Stati membri di notificare entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco delle nuove varietà di patata per cui il test ufficiale ha accertato resistenza ai nematodi, indicando specie, patotipi, gruppi di virulenza o popolazioni resistenti, grado di resistenza e anno di determinazione.

Revoca delle restrizioni quando la presenza non è confermata

L’articolo 13 prevede che, se dopo le misure ufficialmente approvate non è confermata la presenza dei nematodi, il registro ufficiale sia aggiornato e siano revocate tutte le restrizioni sulla parcella interessata.

Deroghe, misure nazionali più rigorose e coordinamento tecnico

L’articolo 14 consente deroghe agli articoli 9 e 10 in conformità alla direttiva 95/44/CE per prove, scopi scientifici e lavori di selezione varietale. L’articolo 15 consente misure nazionali supplementari o più rigorose per la produzione nazionale, se necessarie e conformi alla direttiva 2000/29/CE, con obbligo di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. L’articolo 16 prevede l’aggiornamento degli allegati in base all’evoluzione scientifica o tecnica mediante procedura comitologica.

Recepimento, entrata in vigore e abrogazione

L’articolo 18 fissa il termine di recepimento al 30 giugno 2010; le disposizioni devono applicarsi dal 1° luglio 2010 e gli Stati membri devono notificare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tabella di corrispondenza. L’articolo 19 abroga la direttiva 69/465/CEE con effetto dal 1° luglio 2010. L’articolo 20 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

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