Direttiva 2007/43
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007 , che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce requisiti minimi armonizzati per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, con particolare attenzione alla densità di allevamento, alle condizioni ambientali, alla formazione degli operatori e ai controlli ufficiali. Fissa un nucleo di obblighi di risultato per gli Stati membri, lasciando margini di discrezionalità, soprattutto per regimi più severi e per l’autorizzazione di densità superiori a quelle ordinarie. Prevede inoltre relazioni della Commissione su etichettatura, parametri genetici e applicazione complessiva della direttiva, nonché un termine di recepimento al 30 giugno 2010.
Norme minime UE per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, con regole su densità di allevamento, formazione del personale, controlli, registri e sanzioni
Ambito di applicazione
Si applica ai polli della specie Gallus gallus allevati per la produzione di carne nelle aziende dell’Unione europea, compresi gli animali presenti in aziende con attività sia di riproduzione sia di allevamento. Sono escluse le aziende con meno di 500 polli, le aziende in cui sono allevati soltanto gruppi di polli da riproduzione, gli incubatoi, i polli allevati estensivamente al coperto e all’aperto di cui al regolamento (CEE) n. 1538/91 e i polli allevati con metodi biologici ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose; la responsabilità principale del benessere ricade sul proprietario o sul detentore.
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio: norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne
La direttiva dà attuazione a un livello minimo uniforme di tutela del benessere dei polli da carne, in coerenza con il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali e con l’esigenza di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Il legislatore unionale adotta una disciplina focalizzata sugli allevamenti intensivi, lasciando agli Stati membri margini per regole più severe e per l’organizzazione concreta dei controlli e della formazione.
Finalità e logica regolatoria
L’obiettivo è migliorare il benessere animale negli allevamenti di polli da carne mediante standard minimi comuni. I considerando evidenziano che l’elevato tasso di crescita delle razze impiegate e l’alta densità possono incidere negativamente su salute e benessere; per questo la direttiva punta su densità di allevamento, condizioni ambientali, competenze del personale e monitoraggio dei risultati. Viene inoltre richiamata la necessità di un equilibrio tra benessere animale, aspetti sanitari, economici, sociali e ambientali.
Ambito di applicazione e margini nazionali
L’articolo 1 circoscrive il campo ai polli allevati per la produzione di carne, cioè Gallus gallus. Restano fuori le aziende con meno di 500 polli, i soli riproduttori, gli incubatoi, l’allevamento estensivo al coperto e all’aperto individuato dal regolamento (CEE) n. 1538/91 e l’allevamento biologico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. La direttiva si applica anche nelle aziende miste riproduzione/allevamento quando vi siano animali d’allevamento. Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose rispetto al minimo armonizzato; la responsabilità primaria del benessere è posta in capo a proprietario o detentore.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 fornisce definizioni operative utili per l’attuazione: proprietario, detentore, autorità competente e veterinario ufficiale, nonché azienda, pollaio, area utilizzabile, densità di allevamento, gruppo e indicatori di mortalità. Particolarmente importante è la definizione di densità di allevamento, espressa in kg/m2 di area utilizzabile, che costituisce il parametro centrale della disciplina. La nozione di area utilizzabile può essere completata, per le aree non provviste di lettiera, tramite procedura di comitato alla luce del parere EFSA.
Requisiti minimi per gli allevamenti
L’articolo 3 impone il rispetto dell’allegato I per tutti i pollai e affida all’autorità competente o al veterinario ufficiale le ispezioni previste, il monitoraggio e i controlli successivi. La densità ordinaria non può superare 33 kg/m2 in nessun momento. In deroga, gli Stati membri possono consentire densità più elevate se il proprietario o detentore osserva anche le condizioni dell’allegato II; in tal caso il limite massimo è 39 kg/m2. Se ricorrono i criteri dell’allegato V, è possibile autorizzare un ulteriore incremento fino a 3 kg/m2.
Condizioni di allevamento dell’allegato I
L’allegato I dettaglia gli standard minimi: posizionamento e manutenzione degli abbeveratoi per ridurre le perdite; disponibilità di mangime in modo continuo o ai pasti, con divieto di ritiro nelle 12 ore precedenti la macellazione; accesso permanente a lettiera asciutta e friabile; ventilazione sufficiente, anche con riscaldamento, per evitare surriscaldamento e umidità eccessiva; contenimento del rumore; illuminazione di almeno 20 lux per le ore di luce, con copertura dell’80 % dell’area utilizzabile; regime luminoso con almeno 6 ore totali di oscurità nelle 24 ore, di cui almeno 4 consecutive, dal settimo giorno dopo l’introduzione dei polli fino a tre giorni prima della macellazione. È inoltre richiesto il controllo degli animali almeno due volte al giorno, con trattamento o abbattimento immediato dei soggetti gravemente feriti o malati. Sono previsti obblighi di pulizia e disinfezione tra un gruppo e l’altro, tenuta di registri per ciascun pollaio e divieto generale di interventi chirurgici non terapeutici; sono ammesse, con condizioni rigorose, la troncatura del becco e la castrazione.
Densità elevate e condizioni ambientali aggiuntive
L’allegato II disciplina il ricorso a densità superiori a 33 kg/m2. Il proprietario o detentore deve notificare all’autorità competente l’intenzione di superare tale soglia e comunicare ogni variazione almeno 15 giorni prima dell’immissione del gruppo. Deve inoltre tenere disponibile una documentazione tecnica sul sistema di produzione e sugli impianti del pollaio, aggiornata e accessibile all’autorità. Sul piano materiale, i pollai devono essere dotati di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento tali da rispettare limiti di ammoniaca, anidride carbonica, differenziale termico e umidità relativa fissati dall’allegato.
Monitoraggio al macello e indicatori di benessere
L’allegato III, richiamato dall’articolo 3, integra il sistema di controllo con verifiche post mortem e analisi della mortalità. Per densità superiori a 33 kg/m2, la documentazione che accompagna il gruppo deve indicare il tasso di mortalità giornaliera e quello cumulativo, oltre a ibrido o razza. Sotto supervisione del veterinario ufficiale, questi dati e il numero di animali arrivati morti sono registrati per azienda e pollaio. Il veterinario valuta anche i risultati dell’ispezione post mortem per individuare possibili segnali di scarso benessere, come dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche, e comunica gli esiti al proprietario o detentore e all’autorità competente affinché adottino misure appropriate.
Formazione del personale e responsabilità operative
L’articolo 4 richiede che i detentori persone fisiche abbiano formazione sufficiente e che gli Stati membri rendano disponibili corsi idonei, approvati e controllati dall’autorità competente. I corsi devono coprire, secondo l’allegato IV, la normativa sui polli da carne, fisiologia, comportamento e stress, manipolazione, cattura, carico e trasporto, cure d’emergenza, abbattimento e biosicurezza. Il detentore deve possedere un certificato o un’esperienza equivalente riconosciuta; l’esperienza acquisita prima del 30 giugno 2010 può essere considerata equivalente. Proprietari e detentori devono inoltre fornire istruzioni al personale impiegato nelle attività connesse ai polli.
Etichettatura e prospettive di armonizzazione del mercato
L’articolo 5 affida alla Commissione una relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2009, sulla possibile introduzione di un sistema armonizzato e obbligatorio di etichettatura per carni, prodotti e preparazioni a base di carne di pollame basato su criteri di benessere animale. La relazione deve considerare le conseguenze socioeconomiche, gli effetti sugli operatori economici dell’Unione e la compatibilità con le regole dell’OMC, e deve essere accompagnata da proposte legislative adeguate.
Relazioni della Commissione e raccolta dati
L’articolo 6 prevede ulteriori adempimenti di reporting. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione deve presentare una relazione sull’influenza dei parametri genetici sulle carenze che causano scarso benessere, sulla base di un parere EFSA, con eventuali proposte legislative. Gli Stati membri devono trasmettere i dati raccolti tramite il monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati per almeno un anno; i requisiti tecnici di campionatura e dati saranno stabiliti secondo la procedura dell’articolo 11. La Commissione deve poi presentare, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’applicazione della direttiva, sui suoi effetti sul benessere e sullo sviluppo degli indicatori di benessere, considerando i diversi sistemi produttivi e le implicazioni socioeconomiche e amministrative.
Ispezioni ufficiali, relazioni annuali e buone pratiche
L’articolo 7 impone ispezioni non discriminatorie da parte dell’autorità competente su una percentuale adeguata di animali allevati, con riferimento al regolamento (CE) n. 882/2004. Gli Stati membri devono predisporre procedure per determinare la densità di allevamento e trasmettere ogni anno entro il 30 giugno una relazione sulle ispezioni dell’anno precedente, con le principali azioni correttive adottate. L’articolo 8 incoraggia l’elaborazione e la diffusione di guide alle buone pratiche di gestione, utili per facilitare l’osservanza della disciplina.
Sanzioni, esecuzione e procedura di comitato
L’articolo 9 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento, con notifica alla Commissione entro il 30 giugno 2010 e aggiornamento immediato delle modifiche successive. Gli articoli 10 e 11 disciplinano l’adozione di misure di esecuzione per garantire un’applicazione uniforme mediante la procedura di comitato, affidata al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; per i casi richiamati si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
Recepimento ed entrata in vigore
L’articolo 12 fissa il termine di recepimento al 30 giugno 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 14 designa gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità ed esclusioni
L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. L’applicazione è limitata ai polli Gallus gallus da carne e non riguarda le aziende sotto i 500 capi, i soli riproduttori, gli incubatoi, talune forme di allevamento estensivo e l’allevamento biologico. È espressamente riconosciuto agli Stati membri il potere di adottare misure più rigorose.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, proprietario, detentore, autorità competente, veterinario ufficiale, pollo, azienda, pollaio, area utilizzabile, densità di allevamento, gruppo, tasso di mortalità giornaliera e tasso di mortalità giornaliera cumulativo. La definizione di area utilizzabile, per le aree non provviste di lettiera, può essere integrata mediante procedura di comitato ai sensi dell’articolo 11, sulla base del parere scientifico EFSA.
Norme di allevamento e densità massima
L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire il rispetto dell’allegato I e l’esecuzione di ispezioni, monitoraggi e controlli successivi. La densità massima ordinaria non può superare 33 kg/m2; gli Stati membri possono autorizzare una densità superiore solo se il proprietario o detentore rispetta anche l’allegato II, con un limite massimo di 39 kg/m2. Se sono soddisfatti i criteri dell’allegato V, può essere autorizzato un incremento ulteriore fino a 3 kg/m2.
Formazione del personale e istruzioni operative
L’articolo 4 richiede che i detentori persone fisiche dispongano di una formazione sufficiente e che siano disponibili corsi adeguati, incentrati sul benessere animale e sui temi dell’allegato IV. Gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo e approvazione dei corsi e rilasciare un certificato di formazione o di esperienza equivalente; l’esperienza acquisita prima del 30 giugno 2010 può essere riconosciuta come equivalente. I proprietari o detentori devono inoltre fornire istruzioni al personale sulle norme di benessere e sui metodi di abbattimento praticati in azienda.
Etichettatura della carne di pollame e relazioni della Commissione
L’articolo 5 impone alla Commissione di presentare entro il 31 dicembre 2009 una relazione sulla possibile introduzione di un sistema armonizzato e obbligatorio di etichettatura per carni, prodotti e preparazioni a base di carne di pollame fondato su criteri di benessere animale, con analisi delle implicazioni socioeconomiche, degli effetti per i partner economici e della compatibilità con le regole OMC. La relazione deve essere accompagnata da adeguate proposte legislative.
Monitoraggio scientifico e relazione sull’applicazione
L’articolo 6 prevede una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2010 sull’influenza dei parametri genetici sulle carenze che determinano scarso benessere, eventualmente con proposte legislative. Gli Stati membri devono trasmettere i risultati di una raccolta dati basata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati per almeno un anno; i requisiti di campionatura e dati sono rimessi alla procedura dell’articolo 11. Entro il 30 giugno 2012 la Commissione deve inoltre relazionare sull’applicazione della direttiva, sui suoi effetti sul benessere e sugli indicatori di benessere, tenendo conto di metodi produttivi, condizioni di produzione e impatti socioeconomici e amministrativi.
Ispezioni ufficiali e relazioni annuali
L’articolo 7 impone ispezioni non discriminatorie da parte dell’autorità competente su una percentuale adeguata degli animali allevati, in conformità al regolamento (CE) n. 882/2004, anche insieme ad altri controlli. Gli Stati membri devono predisporre procedure per determinare la densità di allevamento e inviare alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle ispezioni dell’anno precedente, con le principali azioni correttive adottate.
Guide di buone pratiche
L’articolo 8 incoraggia l’elaborazione, la diffusione e l’utilizzo di guide alle buone pratiche di gestione contenenti orientamenti per il rispetto della direttiva.
Sanzioni nazionali
L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento e a garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le misure nazionali devono essere notificate alla Commissione entro il 30 giugno 2010, con notifica immediata delle successive modifiche.
Esecuzione e procedura di comitato
L’articolo 10 consente l’adozione di misure necessarie per garantire l’applicazione uniforme della direttiva secondo la procedura dell’articolo 11. L’articolo 11 rinvia al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e applica gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, fissando a tre mesi il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
Recepimento e decorrenza
L’articolo 12 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2010, con obbligo di riferimento alla direttiva o di corredo con tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 14 individua gli Stati membri come destinatari.
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