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Direttiva 2007/34

Direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna tecnicamente la disciplina UE sul rumore dei veicoli a motore e sui dispositivi di scappamento, allineandola ai più recenti sviluppi dei regolamenti UN/ECE n. 51 e n. 59. Introduce una fase transitoria di monitoraggio delle emissioni sonore, modifica gli allegati tecnici della direttiva 70/157/CEE e sostituisce o sopprime parti della documentazione di omologazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 5 luglio 2008 e applicarle dal 6 luglio 2008.

Adeguamento tecnico della direttiva 70/157/CEE sul livello sonoro ammissibile e sui dispositivi di scappamento dei veicoli a motore, con introduzione di una fase di monitoraggio e aggiornamento degli allegati tecnici e amministrativi per l’omologazione CE.

Ambito di applicazione

Si applica all’omologazione CE dei veicoli a motore e dei dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione nell’ambito della direttiva 70/157/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/34/CE. Riguarda i costruttori di veicoli, i fabbricanti di entità tecniche, i servizi tecnici incaricati delle prove e le autorità di omologazione degli Stati membri. La disciplina copre sia l’omologazione dei veicoli quanto al livello sonoro, sia l’omologazione dei dispositivi silenziatori come entità tecniche; contiene inoltre una fase transitoria di monitoraggio dal 6 luglio 2008 al 6 luglio 2010. Sono richiamati i regolamenti UN/ECE n. 51 e n. 59 e la direttiva quadro 70/156/CEE; la direttiva è testo rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2007/34/CE: adeguamento tecnico della disciplina sul rumore dei veicoli a motore

La direttiva 2007/34/CE della Commissione interviene sulla direttiva 70/157/CEE per adeguarla al progresso tecnico in materia di livello sonoro ammissibile e dispositivi di scappamento dei veicoli a motore. Il provvedimento si colloca nel sistema dell’omologazione CE dei veicoli disciplinato dalla direttiva 70/156/CEE e si coordina con i regolamenti UN/ECE n. 51 e n. 59.

Finalità e contesto normativo

Il primo considerando chiarisce che la direttiva 70/157/CEE è una direttiva particolare adottata nell’ambito della procedura di omologazione CE. Le disposizioni della direttiva quadro 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche separate si applicano quindi anche alla materia del rumore dei veicoli.

La direttiva nasce dall’esigenza di superare un metodo di misurazione ritenuto non più adeguato ai comportamenti di guida reali. In particolare, il testo evidenzia che le precedenti riduzioni dei limiti di rumore non hanno prodotto gli effetti attesi e che gli studi successivi hanno mostrato l’opportunità di introdurre un nuovo ciclo di prova, più vicino alle condizioni reali di utilizzo. Tale nuovo ciclo è quello previsto dalla serie di modifiche 02 del regolamento UN/ECE n. 51.

Obiettivi della modifica

L’obiettivo principale è allineare la direttiva 70/157/CEE alle più recenti modifiche dei regolamenti UN/ECE n. 51 e n. 59, evitando che la disciplina UE resti indietro rispetto al progresso tecnico. In questo quadro viene introdotta, ai fini dell’omologazione CE, una procedura obbligatoria di monitoraggio delle emissioni sonore dei veicoli a motore.

La direttiva mantiene una logica transitoria: per un periodo definito devono essere eseguite sia le prove tradizionali sia quelle nuove, in modo da raccogliere i dati necessari alla definizione di futuri valori limite e alla sostituzione del protocollo di prova attuale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda:

  • l’omologazione CE di un tipo di veicolo quanto al livello sonoro;
  • l’omologazione CE di dispositivi silenziatori di sostituzione come entità tecniche;
  • la documentazione tecnica e amministrativa connessa all’omologazione;
  • la conformità della produzione e le verifiche periodiche.

I soggetti coinvolti sono il costruttore del veicolo, il fabbricante dell’entità tecnica, il servizio tecnico incaricato delle prove e l’autorità nazionale di omologazione. La direttiva contiene anche regole applicabili alle estensioni delle omologazioni esistenti e chiarisce che, nella fase di monitoraggio, talune variazioni non fanno considerare il veicolo come nuovo tipo.

Modifiche agli allegati e riferimenti interni

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I, II e III della direttiva 70/157/CEE e la soppressione dell’allegato IV. Inoltre, i rinvii interni ai punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell’allegato I della direttiva originaria devono essere letti come riferimenti ai punti 2.1 e 2.2 del nuovo allegato I.

Questa tecnica normativa comporta un aggiornamento completo delle schede informative, dei certificati di omologazione e delle prescrizioni tecniche applicabili, con la conseguenza che gli operatori devono fare riferimento alla nuova struttura degli allegati per tutta la documentazione di omologazione.

Fase transitoria di monitoraggio delle emissioni sonore

L’articolo 2 introduce una fase transitoria compresa tra il 6 luglio 2008 e il 6 luglio 2010. Durante tale periodo, il veicolo da omologare è soggetto alla prova di cui all’allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 51, ma solo ai fini del monitoraggio.

I risultati di tale prova devono essere aggiunti ai documenti informativi di cui alle appendici 1 e 2 dell’allegato I, secondo le modalità dell’allegato 9 del regolamento UN/ECE n. 51. Gli Stati membri interessati devono trasmettere tali documenti alla Commissione.

Sono espressamente esclusi da tali obblighi i casi di estensione delle omologazioni esistenti conformemente alla direttiva. Inoltre, ai fini della procedura di monitoraggio, un veicolo non è considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del regolamento UN/ECE n. 51.

Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento

L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 5 luglio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate a decorrere dal 6 luglio 2008.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
  • inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, nel rispetto del risultato da conseguire.

Omologazione CE dei veicoli: principali prescrizioni tecniche

L’allegato I disciplina in modo dettagliato la procedura di omologazione CE del veicolo per il livello sonoro.

Domanda di omologazione

La domanda è presentata dal costruttore del veicolo conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE. Il costruttore deve presentare un veicolo rappresentativo del tipo da omologare e, su richiesta del servizio tecnico, anche un campione del dispositivo di scarico e un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul veicolo tipo.

Limiti di rumorosità in marcia

Il punto 2.1 dell’allegato I fissa i limiti in dB(A), tra cui:

  • 74 dB(A) per i veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  • 78 o 80 dB(A) per veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti e massa massima autorizzata superiore a 3,5 t, a seconda che la potenza del motore sia inferiore o pari/superiore a 150 kW;
  • 76 o 77 dB(A) per altri veicoli per il trasporto di persone o merci con massa massima autorizzata fino a 3,5 t;
  • 77, 78 o 80 dB(A) per veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t, in funzione della potenza del motore.

Sono previste maggiorazioni dei limiti per alcune categorie:

  • +1 dB(A) per i veicoli delle categorie 2.1.1 e 2.1.3 con motore diesel a iniezione diretta;
  • +1 o +2 dB(A) per i veicoli con massa massima autorizzata superiore a 2 t e progettati come fuoristrada, in funzione della potenza del motore;
  • +1 dB(A) per taluni veicoli della categoria 2.1.1 con cambio manuale a più di quattro marce avanti, potenza superiore a 140 kW e specifiche condizioni di velocità in terza marcia.

Interpretazione delle misure

Il punto 2.2 precisa che:

  • il risultato di ciascuna misurazione è il valore letto sullo strumento diminuito di 1 dB(A), per tener conto delle imprecisioni degli strumenti;
  • le misure sono valide se la differenza tra due misurazioni consecutive sullo stesso lato non supera 2 dB(A);
  • il valore considerato è il più elevato; se supera di 1 dB(A) il limite massimo, si esegue una seconda serie di due misurazioni e tre dei quattro risultati devono rientrare nei limiti.

Iscrizioni obbligatorie

Sugli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, devono figurare:

  • il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;
  • la denominazione commerciale data dal fabbricante.

Le marcature devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche a dispositivo montato.

Rilascio dell’omologazione, numerazione e conformità della produzione

L’omologazione CE è rilasciata se le prescrizioni sono soddisfatte, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e, se applicabile, 4, della direttiva 70/156/CEE. A ciascun tipo omologato è assegnato un numero di omologazione secondo l’allegato VII della direttiva 70/156/CEE; uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

Le modifiche del tipo omologato seguono l’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. La conformità della produzione è assicurata ai sensi dell’articolo 10 della stessa direttiva, con specifiche verifiche e prove tecniche; le verifiche sono eseguite di norma con cadenza biennale.

Omologazione CE dei dispositivi silenziatori di sostituzione

L’allegato II disciplina gli aspetti amministrativi e tecnici relativi all’omologazione CE dei dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione, qualificati come entità tecniche.

Domanda e documentazione

La domanda può essere presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante dell’entità tecnica. Su richiesta del servizio tecnico, il richiedente deve presentare:

  • due campioni del dispositivo;
  • un dispositivo silenziatore conforme a quello originariamente montato sul veicolo;
  • un veicolo rappresentativo del tipo;
  • un motore isolato corrispondente al tipo di veicolo.

Marcatura e marchio di omologazione

Sul dispositivo o sui suoi elementi devono essere indicati il marchio del fabbricante e la denominazione commerciale. I marchi devono restare leggibili e indelebili anche dopo il montaggio.

Il dispositivo omologato deve recare il marchio di omologazione CE, costituito da un rettangolo con la lettera “e” e il numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione. L’allegato elenca i codici degli Stati membri. Il marchio comprende anche il numero di omologazione di base preceduto da due cifre che indicano il numero progressivo dell’adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE: 00 per la direttiva 70/157/CEE, 01 per la direttiva 77/212/CEE, 02 per la direttiva 84/424/CEE e 03 per la direttiva 92/97/CEE e per la presente direttiva.

Prove e conformità della produzione

Le prove richiamano l’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 59. Anche qui le verifiche di conformità della produzione sono normalmente biennali. La normativa mantiene quindi una forte connessione con il sistema di omologazione previsto dalla direttiva quadro 70/156/CEE.

Regole tecniche dell’allegato III e coordinamento con i regolamenti UN/ECE

L’allegato III stabilisce che le prescrizioni tecniche applicabili sono quelle contenute in specifiche parti del regolamento UN/ECE n. 51 e del regolamento UN/ECE n. 59. Vengono inoltre fornite regole interpretative per l’applicazione di tali prescrizioni:

  • “veicolo a vuoto” corrisponde al veicolo nella massa indicata nell’appendice 1 dell’allegato I, senza conducente;
  • “modulo di comunicazione” equivale alla scheda di omologazione;
  • “parti contraenti” va letto come “Stati membri”;
  • i riferimenti ai regolamenti n. 51 e n. 59 devono intendersi come riferimenti alla direttiva 70/156/CEE per gli aspetti indicati;
  • la nota relativa alle categorie rinvia all’allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Valutazione operativa per i professionisti

Per gli operatori del settore automotive, la direttiva comporta soprattutto un aggiornamento dei processi di omologazione e della documentazione tecnica. Gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese del settore devono considerare:

  • il termine di recepimento del 5 luglio 2008 e l’applicazione dal 6 luglio 2008;
  • la fase transitoria di monitoraggio fino al 6 luglio 2010;
  • l’obbligo di adeguare schede informative, certificati di omologazione e marcature;
  • il coordinamento con la normativa quadro 70/156/CEE e con i regolamenti UN/ECE n. 51 e n. 59;
  • l’impatto sui controlli di conformità della produzione e sulle procedure di estensione delle omologazioni esistenti.

Nel complesso, si tratta di una direttiva di armonizzazione tecnica, priva di un contenuto sanzionatorio autonomo, che lascia agli Stati membri margini limitati soprattutto nella scelta delle modalità di recepimento, ma impone risultati molto precisi sul piano tecnico e procedurale.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati della direttiva 70/157/CEE

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I, II e III della direttiva 70/157/CEE con i testi contenuti nella direttiva 2007/34/CE e sopprime l’allegato IV. Inoltre, i riferimenti ai punti 5.2.2.1 e 5.2.2.5 dell’allegato I della direttiva 70/157/CEE devono intendersi come riferimenti ai punti 2.1 e 2.2 del nuovo allegato I.

Fase transitoria di monitoraggio delle prove sonore

L’articolo 2 prevede che, dal 6 luglio 2008 al 6 luglio 2010, il veicolo da omologare sia sottoposto, esclusivamente a fini di monitoraggio, alla prova di cui all’allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 51. I risultati devono essere inseriti nei documenti informativi delle appendici 1 e 2 dell’allegato I e trasmessi alla Commissione dallo Stato membro interessato. Gli obblighi non si applicano alle estensioni di omologazioni esistenti. Ai fini del monitoraggio, un veicolo non è considerato nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del regolamento UN/ECE n. 51.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 5 luglio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e applicarle dal 6 luglio 2008. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, e inserire un riferimento alla direttiva nel testo nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale.

Comunicazioni alla Commissione

L’articolo 3, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Prescrizioni tecniche per l’omologazione dei veicoli

L’allegato I disciplina la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro, i limiti di rumore in marcia, le tolleranze di prova, le iscrizioni sui componenti dello scarico e dell’aspirazione, il rilascio dell’omologazione, la numerazione dell’omologazione, le modifiche del tipo e la conformità della produzione. I limiti sono espressi in dB(A) per categorie di veicoli, con maggiorazioni specifiche per alcune tipologie, tra cui motori diesel a iniezione diretta, veicoli fuoristrada e taluni veicoli con cambio manuale e rapporto potenza/peso elevato.

Omologazione CE dei dispositivi silenziatori di sostituzione

L’allegato II disciplina la domanda, le iscrizioni obbligatorie, il rilascio dell’omologazione, il marchio di omologazione CE, le modifiche del tipo e la conformità della produzione per i dispositivi silenziatori di scarico di sostituzione, qualificati come entità tecniche. Prevede un sistema di numerazione dell’omologazione, l’obbligo del marchio CE sul dispositivo e specifiche disposizioni tecniche di prova richiamando il regolamento UN/ECE n. 59.

Rinvio ai regolamenti UN/ECE e regole interpretative

L’allegato III stabilisce che le prescrizioni tecniche sono quelle contenute in parti selezionate dei regolamenti UN/ECE n. 51 e n. 59. Precisa inoltre il significato di termini come “veicolo a vuoto”, “modulo di comunicazione”, “parti contraenti” e il rinvio alla direttiva 70/156/CEE per la definizione delle categorie.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicoliinquinamento acusticomercato internonormativa tecnica

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