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direttiva

Direttiva 2007/39

Direttiva 2007/39/CE della Commissione, del 26 giugno 2007 , che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna le quantità massime di residui di diazinon previste dalla direttiva 90/642/CEE, alla luce di nuove valutazioni del rischio per i consumatori e del confronto con i valori del Codex Alimentarius. Le nuove soglie sono fissate per numerose categorie di prodotti vegetali, con l’obiettivo di evitare esposizioni inaccettabili e garantire un adeguato controllo del divieto di impiego del diazinon. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 27 dicembre 2007 e applicarle dal 28 dicembre 2007.

Modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per aggiornare le quantità massime di residui di diazinon nei prodotti di origine vegetale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepirne le disposizioni nell'ordinamento nazionale. Incide sui prodotti di origine vegetale disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE, in particolare su frutta, ortaggi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo, fissando o modificando i limiti massimi di residui (QMR) del principio attivo diazinon. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE. Non introduce un regime autonomo di autorizzazione, ma interviene sui limiti residue per il controllo ufficiale e per la tutela dei consumatori.

Direttiva 2007/39/CE della Commissione – modifica dei limiti massimi di residui di diazinon

La direttiva interviene sulla disciplina delle quantità massime di residui (QMR) di diazinon fissate dalla direttiva 90/642/CEE per prodotti di origine vegetale. La ratio è duplice: adeguare i limiti alle più recenti valutazioni scientifiche sul rischio per i consumatori e mantenere un livello di controllo idoneo a garantire la protezione della salute pubblica, tenendo conto anche dei parametri del Codex Alimentarius e delle consultazioni in ambito OMC.

Finalità e contesto regolatorio

I considerando chiariscono che la Commissione ha preso atto di nuove preoccupazioni sull’assunzione di diazinon attraverso l’alimentazione e ha riesaminato l’esposizione sia cronica sia acuta secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS richiamati in nota. Il risultato di tale valutazione è la necessità di fissare nuove QMR che non determinino un’esposizione inaccettabile dei consumatori e che consentano una sorveglianza efficace del rispetto del divieto di impiego dell’antiparassitario.

Ambito materiale della modifica

La direttiva non istituisce un regime generale nuovo, ma modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE, parte A, sostituendo le righe relative al diazinon. La disciplina incide sui residui presenti su e in numerosi prodotti vegetali, inclusi agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, fragole, altra piccola frutta, frutta varia, ortaggi di vario tipo, funghi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo.

Limiti massimi di residui aggiornati

L’allegato della direttiva contiene la nuova tabella dei limiti, espressi in mg/kg, per le diverse categorie di prodotti. In molte voci il valore è pari a 0,01 mg/kg, con indicazione che si tratta del limite inferiore di determinazione analitica. Tra i limiti specifici più rilevanti figurano:

  • 0,05 mg/kg per alcune frutta a guscio e per pomodori, peperoni, cipolle e taluni altri prodotti;
  • 0,1 mg/kg per vari ortaggi a radice e tubero, tra cui barbabietole, carote e ravanelli;
  • 0,2 mg/kg per mirtilli rossi, cavoli rapa e alcune altre categorie;
  • 0,3 mg/kg per ananas;
  • 0,5 mg/kg per cavoli cappucci, cavoli e luppolo. Per il tè è previsto 0,02 mg/kg, mentre per i legumi da granella e i semi oleosi il limite è rispettivamente 0,01 mg/kg e 0,02 mg/kg, salvo le specificazioni riportate nell’allegato.

Obblighi per gli Stati membri

L’articolo 2 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di attuazione entro il 27 dicembre 2007 e applicarle dal 28 dicembre 2007. Devono inoltre notificare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta del rinvio è lasciata alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che sono tenuti a conseguire il risultato imposto dal testo attraverso la propria normativa interna, nel rispetto del termine di recepimento indicato.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica della direttiva 90/642/CEE conformemente all’allegato I della direttiva, che sostituisce le righe relative al diazinon nell’allegato II, parte A. La modifica riguarda quindi i limiti massimi di residui applicabili a specifici prodotti vegetali.

Motivazione e base tecnico-scientifica

I considerando precisano che le nuove QMR sono state rivalutate alla luce di preoccupazioni sull’assunzione da parte dei consumatori, dei dati di rischio aggiornati, delle valutazioni svolte secondo le procedure comunitarie e degli orientamenti OMS. È stata esaminata sia l’esposizione cronica sia quella acuta; per i livelli pari o inferiori alle nuove QMR è escluso un effetto tossico acuto.

Nuovi limiti massimi di residui per il diazinon

L’allegato sostituisce le tabelle della direttiva 90/642/CEE con nuovi limiti, espressi in mg/kg, per categorie di prodotti vegetali: agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, altra frutta, ortaggi (radici e tuberi, bulbi, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, ortaggi a stelo), funghi, legumi da granella, semi oleosi, patate, tè e luppolo. In diversi casi il limite è pari a 0,01 mg/kg, indicato come limite inferiore di determinazione analitica; per alcune voci sono previsti limiti specifici, ad esempio 0,05 mg/kg per alcune frutta a guscio e ortaggi, 0,1 mg/kg per diversi ortaggi a radice e tubero, 0,2 mg/kg per alcune categorie, 0,3 mg/kg per ananas e 0,5 mg/kg per luppolo e taluni cavoli.

Obblighi di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 27 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le disposizioni devono essere applicate dal 28 dicembre 2007. Quando adottano le misure nazionali, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o corredarle di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturatutela dei consumatorimercato interno

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