Direttiva 2007/37
Direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007 , con la quale si modificano gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/37/CE modifica in modo puntuale la direttiva quadro 70/156/CEE sull'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L'intervento serve ad allineare la documentazione e le informazioni richieste nell'iter di omologazione ai nuovi requisiti introdotti dalla direttiva 2006/40/CE e dal regolamento (CE) n. 706/2007 in materia di impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 4 gennaio 2008 e applicarle dal 5 gennaio 2008.
Modifica degli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE per integrare i nuovi requisiti di omologazione CE relativi agli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica al procedimento di omologazione CE di tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi disciplinato dalla direttiva 70/156/CEE, in particolare ai veicoli dotati di impianti di condizionamento d'aria progettati per contenere gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. Riguarda gli Stati membri ai fini del recepimento e dell'applicazione delle nuove specifiche documentali; non introduce esclusioni espresse nel testo fornito.
Modifica degli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE per l'omologazione dei veicoli
La direttiva 2007/37/CE interviene sulla direttiva quadro 70/156/CEE, che disciplina il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L'obiettivo è aggiornare la documentazione tecnica richiesta nel procedimento di omologazione CE di tipo, in coerenza con la disciplina introdotta dalla direttiva 2006/40/CE sugli impianti di condizionamento d'aria e con il regolamento (CE) n. 706/2007 sulle relative modalità amministrative e prove armonizzate.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, la direttiva 2006/40/CE ha introdotto un nuovo regime di omologazione per i veicoli equipaggiati con impianti di condizionamento d'aria progettati per contenere gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. Per garantire coerenza dell'intero sistema di omologazione CE di tipo, occorreva integrare l'elenco delle informazioni da fornire nell'allegato I e i requisiti del documento informativo dell'allegato III della direttiva 70/156/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica, sul piano sostanziale, ai veicoli soggetti a omologazione CE di tipo ai sensi della direttiva 70/156/CEE, limitatamente ai profili documentali connessi agli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con GWP superiore a 150. Sul piano soggettivo, vincola gli Stati membri quanto al recepimento e all'adeguamento delle loro norme interne.
Obblighi introdotti nella documentazione di omologazione
La modifica degli allegati introduce nuovi campi informativi da inserire nella documentazione tecnica, in particolare:
- l'indicazione del gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria;
- la verifica se il sistema sia concepito per contenere gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 (SÌ/NO);
- in caso di risposta affermativa, la descrizione del sistema con numero di riferimento o identificazione e materiale dei componenti a tenuta;
- le perdite del sistema di condizionamento d'aria;
- l'elenco dei componenti a tenuta e delle rispettive perdite annuali, con i riferimenti alle prove effettuate, sia nel caso di prove di componenti sia nel caso di prova del veicolo;
- la perdita globale in g/anno del sistema completo.
Recepimento e decorrenza
L'articolo 2 stabilisce un termine di trasposizione preciso: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 4 gennaio 2008. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 5 gennaio 2008. La direttiva richiede inoltre che le norme nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dallo Stato membro.
Obblighi di comunicazione verso la Commissione
Oltre al recepimento, gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la direttiva. Devono inoltre comunicare il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore interessato.
Entrata in vigore e natura tecnica dell'intervento
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta di un intervento tecnico e di coordinamento, non sostitutivo del regime di omologazione già esistente, volto a garantire uniformità delle informazioni richieste agli operatori e alle autorità nazionali nell'ambito dell'omologazione dei veicoli.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 70/156/CEE
L'articolo 1 dispone che gli allegati I e III della direttiva 70/156/CEE siano modificati secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva 2007/37/CE.
Nuovi dati da includere nella documentazione di omologazione
L'allegato inserisce nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE e nell'allegato II i punti 9.10.8 e seguenti, imponendo l'indicazione del gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento d'aria, dell'eventuale presenza di gas fluorurati con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, della descrizione del sistema, delle perdite del sistema, dei dati sulle prove di componenti o di veicolo e della perdita globale in g/anno del sistema completo.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 4 gennaio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 5 gennaio 2008. È richiesto l'invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tabella di corrispondenza, nonché l'inserimento di un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle disposizioni nazionali
L'articolo 2, paragrafo 2, prevede l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nell'ambito disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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