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direttiva

Direttiva 2007/30

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/30/CE non modifica le regole sostanziali di sicurezza e salute sul lavoro, ma ne razionalizza il sistema di monitoraggio e di rendicontazione. Introduce una relazione unica quinquennale sull’attuazione pratica della direttiva quadro 89/391/CEE e delle direttive particolari, con struttura armonizzata definita dalla Commissione. Abroga le precedenti disposizioni frammentate sulle relazioni contenute in numerose direttive e fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2012.

Semplificazione e razionalizzazione delle relazioni periodiche sull’attuazione pratica della normativa UE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’obbligo di trasposizione e di presentazione periodica delle relazioni. Incide sul sistema di reporting relativo alla direttiva quadro 89/391/CEE e alle direttive particolari ivi richiamate, nonché alle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE. La riforma estende la relazione unica anche alle direttive 2000/54/CE e 2004/37/CE, oltre alle future direttive particolari adottate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, per quanto concerne l’obbligo di relazione sull’attuazione pratica. Restano esclusi profili sostanziali di tutela, poiché la direttiva interviene solo sugli obblighi informativi e di valutazione.

Semplificazione e razionalizzazione delle relazioni di attuazione pratica in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

La direttiva 2007/30/CE interviene sul sistema di monitoraggio dell’applicazione della normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza incidere sugli standard sostanziali di tutela. L’obiettivo è rendere più uniforme, leggibile e funzionale la rendicontazione periodica degli Stati membri alla Commissione, così da consentire una migliore valutazione dell’efficacia pratica delle direttive vigenti.

Obiettivi e contesto normativo

Il preambolo evidenzia che le relazioni di attuazione pratica costituiscono uno strumento essenziale del ciclo legislativo, poiché permettono alla Commissione di fare un bilancio dell’applicazione concreta delle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Viene rilevato che i precedenti obblighi di reporting erano frammentati e non omogenei quanto a scadenze e contenuto; per questo la direttiva mira a semplificare e razionalizzare il sistema, anche in coerenza con la strategia comunitaria 2002-2006 sulla salute e sicurezza e con l’iniziativa di miglioramento della legislazione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli obblighi di relazione degli Stati membri con riferimento alla direttiva quadro 89/391/CEE e alle direttive particolari adottate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1. Il nuovo meccanismo di relazione unica si applica inoltre alle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE. I considerando precisano che il nuovo assetto estende di fatto l’obbligo di reporting anche alle direttive 2000/54/CE e 2004/37/CE, nonché alle future direttive particolari adottate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE. La direttiva non disciplina diritti individuali o obblighi sostanziali dei datori di lavoro, ma solo la forma e la periodicità delle relazioni nazionali.

Relazione unica quinquennale: contenuto e struttura

L’articolo 1 inserisce nella direttiva 89/391/CEE il nuovo articolo 17 bis. Gli Stati membri devono trasmettere ogni cinque anni una relazione unica sull’attuazione pratica della direttiva quadro e delle direttive particolari, indicando anche il parere delle parti sociali. La relazione deve fornire una valutazione dei vari aspetti dell’attuazione pratica e, ove appropriati e disponibili, dati disaggregati per genere.

La struttura della relazione e il questionario che ne specifica il contenuto sono definiti dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il modello è articolato in:

  • una parte generale, relativa alle disposizioni comuni della direttiva 89/391/CEE e ai principi applicabili a tutte le direttive;
  • capitoli specifici per ogni direttiva, con indicatori specifici ove disponibili.

Tempistiche di trasmissione e valutazione della Commissione

La Commissione deve inviare agli Stati membri la struttura della relazione e il questionario almeno sei mesi prima della fine del periodo di riferimento. La relazione deve essere presentata alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del quinquennio esaminato.

Sulla base delle relazioni nazionali, la Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione delle direttive, tenendo conto della loro rilevanza, delle ricerche e delle nuove conoscenze scientifiche nei diversi ambiti. Entro 36 mesi dalla fine del periodo quinquennale, la Commissione informa Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro sui risultati della valutazione e, se del caso, sulle iniziative volte a migliorare il funzionamento del quadro normativo.

Regime specifico per alcune direttive particolari

L’articolo 2 modifica le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE inserendo, in ciascuna di esse, un nuovo articolo dedicato alla relazione di attuazione. In tutti i casi gli Stati membri devono presentare ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva interessata, ma sotto forma di capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE. Questi capitoli specifici costituiscono la base per la valutazione della Commissione ai sensi del medesimo articolo 17 bis, paragrafo 4.

Abrogazione delle vecchie disposizioni di reporting

L’articolo 3 abroga, con effetto dal 27 giugno 2007, le disposizioni precedenti che prevedevano relazioni periodiche separate e non uniformi in numerose direttive. L’elenco comprende, tra le altre, le disposizioni di reporting della direttiva 89/391/CEE, delle direttive sulle prescrizioni minime per luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro e DPI, movimentazione manuale di carichi, videoterminali, cantieri temporanei o mobili, segnaletica di sicurezza, tutela delle lavoratrici gestanti o puerpere, industrie estrattive, lavoro a bordo delle navi da pesca, agenti chimici, atmosfere esplosive, vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2012. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta la trasposizione nell’ordinamento interno secondo le forme e i mezzi ritenuti opportuni, nel rispetto del risultato imposto dall’atto.

Disposizioni principali

Obiettivo di semplificazione delle relazioni di attuazione

La direttiva persegue la semplificazione e la razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica della normativa europea in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, uniformando scadenze, contenuto e struttura dei rapporti nazionali. Il legislatore evidenzia che le precedenti disposizioni erano disomogenee e che una relazione unica consente un migliore bilancio dell’effettiva applicazione delle norme.

Introduzione dell’articolo 17 bis nella direttiva 89/391/CEE

Ogni cinque anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione unica sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE e delle direttive particolari di cui all’articolo 16, paragrafo 1. La relazione deve includere il parere delle parti sociali e, ove appropriati e disponibili, dati disaggregati per genere.

Struttura e contenuto della relazione unica

La Commissione, in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, definisce la struttura della relazione e un questionario che ne precisa il contenuto. La relazione deve contenere una parte generale, applicabile a tutte le direttive, e capitoli specifici per ciascuna direttiva, comprensivi di indicatori specifici ove disponibili.

Tempistiche di trasmissione e valutazione

La Commissione deve inviare a ciascuno Stato membro la struttura della relazione e il questionario almeno sei mesi prima della fine del periodo oggetto di relazione. Gli Stati membri devono trasmettere la relazione entro dodici mesi dalla fine del quinquennio esaminato. Sulla base delle relazioni, la Commissione effettua una valutazione complessiva e informa Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e comitato consultivo entro 36 mesi dalla fine del periodo quinquennale.

Prima relazione e periodo di riferimento

La prima relazione riguarda il periodo 2007-2012 compreso, con una scansione temporale eccezionalmente più ampia rispetto al successivo ciclo quinquennale.

Estensione dell’obbligo di relazione a direttive specifiche

Per le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE viene inserito un nuovo articolo che prevede la presentazione, ogni cinque anni, di un capitolo specifico della relazione unica prevista dall’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.

Abrogazione delle vecchie disposizioni di reporting

Con effetto dal 27 giugno 2007 sono abrogate le disposizioni nazionali e settoriali sulle relazioni contenute in numerosi articoli di varie direttive, tra cui l’articolo 18, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/391/CEE e corrispondenti norme in materia di reporting di altre direttive particolari e settoriali, fino alla direttiva 2006/25/CE.

Recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2012. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza sul lavorosalute e sicurezza dei lavoratoridiritto del lavororelazioni periodiche e reporting normativosemplificazione amministrativa

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