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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03874/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di factoring, cessionaria di crediti vantati da fornitori di un ente sanitario, per il pagamento di somme asseritamente dovute dall’azienda sanitaria ceduta. In primo grado l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata solo parzialmente respinta: il decreto è stato revocato in larga parte e il credito è stato rideterminato in misura molto inferiore, anche mediante CTU contabile. In appello la cessionaria ha contestato sia l’accertamento dei pagamenti eccepiti dall’azienda sanitaria, sostenendo che non fossero liberatori o che fossero stati effettuati prima della notifica della cessione, sia l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione di alcuni crediti, deducendo che la cessione era stata notificata e quindi aveva interrotto il termine prescrizionale. Il ricorso per cassazione è stato articolato in tre motivi: due fondati su asserita violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e sul preteso omesso esame di documenti e fatti decisivi; il secondo sulla pretesa erroneità della sentenza d’appello nel ritenere generica e non specificamente supportata la deduzione sull’interruzione della prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e il terzo motivo fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e fossero, comunque, incompatibili con il regime della doppia conforme, senza che la ricorrente avesse indicato le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito. Ha inoltre osservato che le censure sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non erano configurabili nei termini prospettati, perché non denunciavano l’utilizzo di prove irritualmente introdotte né un’errata attribuzione del valore legale della prova, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio. Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte ha rilevato che non vi era alcun reale ribaltamento dell’onere della prova, ma solo contestazione dell’apprezzamento del giudice sull’esito probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità e non riconducibile a una vera violazione di legge, poiché non individuava con precisione le norme violate, il contenuto precettivo e il concreto contrasto con la sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha condiviso la proposta del consigliere relatore e ha definito il ricorso in camera di consiglio, rilevandone l’inammissibilità.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    nell’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio motivazionale deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è scrutinabile nei limiti rigorosi previsti dal giudizio di legittimità e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito, specie in doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti

    La violazione si configura solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non è deducibile per lamentare una diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice... non abbia operato... secondo il suo «prudente apprezzamento»

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento; non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha valutato il materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata

    La norma è violata solo se l’onere probatorio viene erroneamente distribuito tra le parti; non quando si contesti l’apprezzamento del giudice sull’avvenuto assolvimento dell’onere da parte di chi ne era gravato.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, il contenuto precettivo e il loro concreto contrasto con la sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge richiede un confronto puntuale tra norma invocata e argomentazione della sentenza impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.

    La decisione è stata resa conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; per questo la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, soprattutto quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado con motivazione sostanzialmente conforme.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve specificare le differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi: per l’art. 115 quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; per l’art. 116 quando attribuisca alla prova un valore legale o un prudente apprezzamento diverso da quello consentito dalla legge.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova tra le parti; non basta contestare l’esito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: chi deduce violazione di legge deve indicare le norme invocate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che vi si porrebbe in contrasto; il mancato rispetto di tale onere conduce all’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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