Sentenza n. 632/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della missiva pec INPS.7900.26/10/2024.0242103 notificata in data 26 ottobre 2024, con la quale l’I.N.P.S., Direzione provinciale di Teramo, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data del 24 ottobre 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “Al personale militare e alle forze di polizia ad ordinamento civile ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell’art.21, della legge 232/1990 (mod. art.6-bis del decreto legge 21.9.1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n.472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell’art.2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. (…)”; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Teramo, atto n. 12005 del 15 marzo 2022, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego INPS di ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetto di liquidazione che non includevano i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha chiesto l'annullamento del diniego INPS del 26 ottobre 2024 e, ove occorra, del prospetto di liquidazione del TFS del 15 marzo 2022, nonché l'accertamento del diritto al ricalcolo della buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987. Ha dedotto che, pur essendo cessato dal servizio a domanda, aveva maturato i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, e che pertanto il beneficio spettava anche in tale ipotesi. Ha chiesto inoltre interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS, non costituito, aveva negato il beneficio ritenendo che il collocamento a riposo al ricorrere di tali requisiti fosse equiparabile a quello a domanda e non rientrasse nei casi ammessi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 estenda i sei scatti al personale che chieda il collocamento a riposo avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, requisiti posseduti dal ricorrente. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto per la domanda di quiescenza abbia natura decadenziale: la disposizione non collega al suo superamento una decadenza e il termine incide sulla tempistica del collocamento a riposo, non sull'attribuzione del beneficio. Ha quindi dichiarato il diritto ai sei scatti e ordinato all'INPS di rideterminare la buonuscita includendoli nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Al secondo comma del riferito d.l. è inoltre stabilito che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
Il beneficio dei sei scatti spetta anche a chi sia collocato a riposo a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale e il suo superamento non esclude il diritto al beneficio.
d.lgs. 165/1997
Dalla predetta data, pertanto, l’assoggettamento del beneficio all’obbligo contributivo previdenziale è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza mentre l’indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale.
Dal 1° gennaio 1998, secondo il chiarimento richiamato dal giudice, l'obbligo contributivo relativo ai sei scatti riguarda il trattamento pensionistico; l'indennità di buonuscita resta a carico della fiscalità generale.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22,
Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spettano anche al personale di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: la disposizione non ricollega al suo superamento la perdita del beneficio dei sei scatti.
- Sulle somme dovute per il ricalcolo dell'indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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