Cassazione Penale, Ordinanza n. 06368/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la sua responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 588 e 635 c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge, in particolare dell'art. 588, comma 1, c.p., e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la decisione di secondo grado avrebbe errato nell'attribuire il fatto a più di due persone; le doglianze erano incentrate sulla deposizione del solo teste Aliprandi e sul contenuto delle immagini, richiamato in modo generico e ritenuto non idoneo a confutare la ricostruzione del primo giudice. La Corte ha ritenuto tali censure generiche e non specifiche, rilevando che la motivazione di appello aveva già fornito risposta adeguata alle questioni prospettate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, perché non forniva una critica effettiva alla decisione impugnata ma riproponeva in modo generico argomenti già esaminati dai giudici di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione per l'evidente inammissibilità.
Norme richiamate
art. 588 c.p.
La doglianza difensiva richiamava la disposizione come parametro della contestazione, ma la Corte non ha affrontato nel merito l'interpretazione della fattispecie, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per genericità e mancanza di specificità.
art. 635 c.p.
Norma richiamata quale ulteriore titolo di reato per il quale la responsabilità era stata confermata in appello.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura non può risolversi nella mera reiterazione di doglianze già prospettate in appello, ma deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza è inammissibile quando manca di specificità e non evidenzia un'effettiva critica alla decisione di merito, limitandosi a richiami generici a prove testimoniali o documentali.
- La motivazione d'appello che risponda adeguatamente alle censure difensive esclude la possibilità di ravvisare un vizio di motivazione se il ricorso si limita a riproporre contestazioni già superate dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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