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Ordinanza

Ordinanza n. 2645/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Foggia nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 9 della prova di Biologia del primo appello, palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.9 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.9 della prova di Biologia del primo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n.9 della prova di Biologia del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 9 della prova di Biologia del primo appello in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali attuativi, il questionario e gli atti di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti il nuovo accesso ai corsi di Medicina, gli atti della prova di ammissione, i verbali delle commissioni e gli atti di correzione, chiedendo anche l'ammissione al secondo semestre. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità del meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal D.M. n. 1115/2025, la lesione della par condicio, dell'anonimato, dell'imparzialità, della buona fede e dell'affidamento dei candidati; l'erroneità o ambiguità del quesito n. 9 di Biologia del primo appello; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la difficoltà eccessiva e la sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile; la disomogeneità della preparazione offerta dagli Atenei; la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra università non statali e corsi in lingua inglese, da un lato, e università statali e corsi in lingua italiana, dall'altro. Il ricorrente aveva conseguito una sola sufficienza, pari a 18,3 nell'esame di Chimica del primo appello, e un punteggio complessivo di 118,3, risultato non utile per l'ammissione al secondo semestre.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto, in via sommaria, non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza e organizza i candidati in fasce progressive, preservando la priorità di chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e graduando gli altri in base al grado di prossimità a tali condizioni. Il meccanismo è stato ritenuto coerente con la tutela dell'affidamento, la parità di trattamento e l'esigenza di coprire i posti disponibili. La posizione del ricorrente è stata ricondotta al mancato conseguimento di un punteggio sufficientemente elevato, non a un vizio della procedura. È stata ritenuta non fondata, allo stato, anche la censura sul quesito di Biologia, alla luce del parere della Commissione. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata considerata di per sé illegittima, in ragione delle esigenze di continuità didattica del secondo semestre e della possibilità di destinare i posti a trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso una violazione rilevante, rilevando che la ricostruzione del ricorrente era ipotetica e non dimostrava una concreta possibilità di alterazione della valutazione; la correzione informatizzata e il successivo abbinamento tra codici e identità non consentivano di individuare un effettivo meccanismo di favoritismo. Le questioni concernenti trasparenza della correzione, predeterminazione delle risposte corrette, sinonimi ammessi, funzionamento del sistema informatico e criteri di valutazione sono state invece ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio. Il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università, per quanto di competenza, di depositare chiarimenti documentati entro 40 giorni e ha onerato il ricorrente di comunicare l'ordinanza al CINECA. Sono state ritenute non assistite da adeguato fumus le censure sulla difficoltà delle prove, sulla disomogeneità della didattica, sulla violazione del d.lgs. n. 71/2025 e sull'eccesso di delega. È stata inoltre esclusa, allo stato, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, anche perché il ricorrente partecipava alla procedura per le università statali e non aveva un interesse diretto alla disciplina relativa ad altri corsi e Atenei. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale, secondo modalità e termini perentori indicati in ordinanza. Ha posto a carico del ricorrente le spese della fase cautelare nei confronti del Ministero, liquidate in 500 euro oltre accessori, compensandole nei rapporti con due università resistenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti per la concessione delle misure cautelari; il TAR li ha ritenuti insussistenti per difetto di adeguato fumus boni iuris.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissione e delle ulteriori misure richieste.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Stabilisce il quadro primario della riforma, subordinando l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo al Ministero la disciplina attuativa della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede l'esclusione, nella prima applicazione della riforma, di talune università non statali legalmente riconosciute e dei corsi erogati in lingua inglese; il TAR ha ritenuto non rilevanti e non manifestamente fondate le censure di illegittimità costituzionale.

  • legge delega n. 26/2025

    Non imponeva l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e Atenei, lasciando spazio a un'applicazione graduale della riforma.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR non ha ravvisato, in sede cautelare, un eccesso di delega nella scelta di applicare gradualmente il nuovo sistema di accesso.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse condizioni organizzative e formative.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.

  • D.M. n. 1115/2025

    Introduce un sistema graduato di inserimento e collocazione in graduatoria, valorizzando il numero delle sufficienze e le modalità di conseguimento dei risultati, con fasce e punteggi differenziati.

  • D.M. n. 418/2025

    Costituisce la disciplina originaria delle modalità di accesso e il parametro rispetto al quale il D.M. n. 1115/2025 ha previsto un sistema sopravvenuto di graduazione dei candidati.

  • D.M. n. 1115/2025, punto 15 dell'Allegato 1

    Consente la destinazione dei posti residui anche a trasferimenti, passaggi tra corsi di studio e iscrizioni agli anni successivi al primo, in coerenza con la programmazione didattica.

  • art. 5, comma 5, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

    il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti

    Impone una modalità di deposito telematico idonea a rendere facilmente reperibili e collegabili gli atti del fascicolo; il ricorrente è stato onerato di rinnovare il deposito degli allegati con descrizioni identificative.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della notificazione per pubblici proclami e dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'elevato numero di controinteressati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, è legittimo ritenere non manifestamente irragionevole un sistema sopravvenuto di formazione della graduatoria che ampli la platea degli ammessi, purché preservi la priorità dei candidati che hanno soddisfatto le condizioni originarie e ordini progressivamente gli altri candidati in base al grado di prossimità a tali condizioni, così da bilanciare copertura dei posti, parità di trattamento e tutela dell'affidamento.
  • Quando una riforma dell'accesso universitario interviene dopo lo svolgimento delle prove ma non modifica programmi, modalità di esame o criteri di valutazione, limitandosi a disciplinare la valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria, il mutamento normativo non altera necessariamente la par condicio, purché tutti i candidati siano stati sottoposti alla medesima cornice informativa e il sistema non consenta a chi beneficia della deroga di sopravanzare chi aveva rispettato le regole originarie.
  • La mancata immediata assegnazione mediante scorrimento di tutti i posti disponibili non determina di per sé l'illegittimità della graduatoria quando la disciplina, considerando l'avvio del percorso didattico e le esigenze organizzative del semestre successivo, consenta di destinare i posti residui ad altri impieghi coerenti con la programmazione universitaria.
  • La violazione del principio di anonimato nelle procedure selettive rileva solo quando l'irregolarità sia non irrilevante e sia concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una mera ricostruzione ipotetica della conoscenza dei codici identificativi, non collegata a una fase nella quale tale conoscenza possa alterare il risultato, non è sufficiente.
  • La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso tra categorie di Atenei o corsi può rientrare nella discrezionalità legislativa di prima applicazione di una riforma organica, se sorretta da ragioni organizzative oggettive, coerente con la ratio della riforma e limitata alla fase transitoria; in tal caso non emergono automaticamente né eccesso di delega né violazione del principio di eguaglianza.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma deve conservare natura effettivamente notificatoria: l'avviso deve identificare i destinatari, includere il ricorso e gli altri elementi prescritti e rispettare i termini stabiliti dal giudice, a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

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