Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08979/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in appello all'esito di giudizio abbreviato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità o comunque della destinazione della droga ad uso personale, sostenendo che la sostanza fosse per uso proprio. Con il secondo ha censurato la determinazione della pena, l'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché risolto in doglianze di merito, dirette a sollecitare una rivalutazione delle prove senza evidenziare specifici travisamenti, osservando che la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo puntuale le ragioni per escludere l'uso personale della marijuana: quantitativo pari a 7,244 grammi netti, ricavabili oltre venti dosi medie singole, suddivisione in cinque involucri, occultamento di quattro di essi, rapida deperibilità e modeste condizioni economiche dell'imputato. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, perché la sentenza di merito aveva congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e la dosimetria della pena valorizzando le modalità del fatto, i plurimi precedenti penali, anche specifici, e l'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie riguarda la detenzione di sostanza stupefacente e la sua eventuale destinazione all'uso personale, valutata sulla base di quantità, modalità di confezionamento, occultamento e ulteriori indici fattuali.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato sulla base delle modalità del fatto, dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi per l'imputato.

  • art. 99 c.p.

    L'applicazione della recidiva è stata confermata in ragione dei precedenti penali, anche specifici, valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, essendo ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura dei fatti, se la sentenza impugnata ha già offerto una motivazione puntuale e non sono dedotti specifici travisamenti della prova.
  • Ai fini dell'esclusione della destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente, il giudice può valorizzare il quantitativo detenuto, il numero delle dosi ricavabili, il confezionamento in più involucri, l'occultamento della sostanza, la deperibilità della droga e le condizioni economiche dell'imputato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva sono legittimi quando il giudice di merito dia conto delle modalità del fatto, dei precedenti penali, anche specifici, e dell'assenza di elementi favorevoli all'imputato.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.