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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento 1) dell'ordinanza n. 1308 del 28 giugno 2022, emessa dal Dirigente del Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, del Comune di Cagliari Dott. Daniele Olla “…PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "33 GIRO D'ITALIA FEMMINILE 1^ TAPPA ^" ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ SPORTIVA STARLIGHT SSD, IN PROGRAMMA IL 30/06/2022”; nonché, per quanto occorra, 2) dell'ordinanza n. 1271 del 25 giugno 2022 emessa dal medesimo Dirigente del Servizio Mobilità, infrastrutture viarie e reti, del Comune di Cagliari, il cui contenuto allo stato non è conosciuto; 3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi della società ricorrente;

Giustizia amministrativa202200419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse e, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle ordinanze impugnate né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito processuale.

TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale relativa alla disciplina della mobilità e della viabilità per una manifestazione sportiva, nonché ulteriore ordinanza presupposta non conosciuta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza comunale adottata per disciplinare la mobilità, le infrastrutture viarie e le reti in occasione di una manifestazione sportiva, nonché, per quanto occorresse, di un'ulteriore ordinanza presupposta e degli atti connessi. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Il Comune ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e non emergono ragioni per proseguire d'ufficio, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti.
  • In presenza di un esito processuale determinato dalla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in ragione delle circostanze del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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