Sentenza n. 1988/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di abusi edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, deducendo: violazione dell'art. 31, comma 2, e carenza di legittimazione passiva, poiché essi erano meri occupanti dell'immobile e non responsabili della realizzazione degli abusi; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale, anche in considerazione della loro estraneità agli abusi e del tempo trascorso tra sopralluogo e ordinanza; difetto di motivazione per l'asserita descrizione non chiara e non dettagliata delle opere abusive e per la mancata qualificazione giuridica dei singoli interventi; ulteriore difetto di motivazione per l'indicazione onnicomprensiva di opere interne, tramezzi, modifiche dei prospetti e della sagoma, nonché per la genericità dell'avviso relativo all'acquisizione gratuita dell'area di sedime in caso di inottemperanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. In relazione alla legittimazione passiva, ha ritenuto che l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 possa essere rivolto anche a chi abbia la mera disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, purché sussista un rapporto con la cosa idoneo a consentire la rimozione dell'abuso. La responsabilità soggettiva nella realizzazione delle opere è irrilevante, poiché la sanzione edilizia ha natura reale e mira al ripristino della legalità urbanistico-edilizia. La qualità di occupanti consenzienti del proprietario rendeva gli appellanti destinatari legittimi dell'ingiunzione. La motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta sufficiente: l'elenco degli abusi, corredato dal richiamo al sopralluogo, dall'indicazione dell'ubicazione, dell'estensione degli ampliamenti e delle destinazioni d'uso mutate, consentiva di comprendere l'oggetto del potere repressivo; per gli ulteriori interventi, il rinvio all'atto istruttorio integrava adeguatamente la motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990. Gli abusi dovevano inoltre essere valutati globalmente e non atomisticamente. L'avviso sull'acquisizione al patrimonio comunale non richiedeva una specificazione ulteriore, trattandosi di effetto previsto direttamente dalla legge e destinato a essere formalizzato con un successivo atto dichiarativo. La censura sulla mancata partecipazione procedimentale è stata qualificata come irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, essendo stata accertata l'inidoneità del contraddittorio a incidere sul contenuto vincolato della decisione. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione può essere rivolto non solo al proprietario e al responsabile dell'abuso, ma anche a chi abbia la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile e sia in condizione di rimuovere l'abuso; la responsabilità soggettiva nella realizzazione dell'opera non è necessaria.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza costituisce un effetto direttamente previsto dalla legge, successivamente formalizzato mediante un atto amministrativo di carattere dichiarativo.
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Il richiamo agli atti istruttori, unitamente alla descrizione delle opere e dei relativi elementi identificativi, può integrare una motivazione sufficiente per un'ordinanza di demolizione.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata partecipazione procedimentale non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando, per la natura vincolata del potere e l'accertata infondatezza delle censure sostanziali, il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative costituisce irregolarità non invalidante quando l'amministrazione dimostri o il giudice accerti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Ai fini dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, la legittimazione passiva deriva dalla disponibilità materiale o giuridica dell'immobile e dalla concreta possibilità di rimuovere l'abuso; non è necessario che il destinatario abbia realizzato personalmente le opere abusive.
- Le sanzioni edilizie repressive hanno natura reale e perseguono il ripristino della legalità nell'uso del territorio, sicché sono irrilevanti, per l'adozione dell'ordine di demolizione, gli elementi soggettivi relativi alla responsabilità dell'autore dell'abuso.
- Un'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive gli abusi con elementi sufficienti a individuarne ubicazione, consistenza, caratteristiche ed eventuale mutamento di destinazione d'uso, anche mediante rinvio agli atti istruttori richiamati nel provvedimento.
- Gli abusi edilizi devono essere valutati globalmente e complessivamente ai fini dell'individuazione dell'intervento sanzionabile, senza una considerazione atomistica delle singole opere che compongono la trasformazione edilizia.
- L'avviso dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale non richiede una specificazione ulteriore rispetto al richiamo dell'effetto legale previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, poiché l'acquisizione è eventuale, successiva e formalizzata con atto dichiarativo.
- La mancata partecipazione al procedimento relativo a un ordine di demolizione non comporta l'annullamento dell'atto quando, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, sia accertato che il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul contenuto vincolato della decisione.
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