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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21917/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fiano impugna l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato un'ordinanza precedente che aveva applicato l'indulto alla pena di 1 anno e 8 mesi (sentenza del 17/01/2012), ritenendo quell'ordinanza frutto di "mero errore materiale", e nel contempo rimettendo la valutazione circa l'applicazione dell'indulto alla pena pecuniaria derivante da una sentenza del 24/10/2018. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 130, 178 comma 1 lett. c), 179, 674 e 666 c.p.p., sostenendo che: la procedura di correzione di errore materiale non può essere usata per sostituire o modificare essenzialmente una decisione; l'errore nell'applicazione del condono non era emendabile con mera correzione materiale ma doveva essere sindacato dal giudice d'appello investito in impugnazione; inoltre l'ordinanza di revoca è stata adottata de plano, senza instaurare il necessario contraddittorio e senza avviso alle parti, ledendo il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso nei limiti indicati e annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte osserva che l'istituto della correzione dell'errore materiale ex art.130 c.p.p. è ammesso solo per adeguare l'espressione formale al reale contenuto della decisione e non per modificare essenzialmente il provvedimento. Inoltre la revoca dell'indulto, o il ridimensionamento del beneficio in sede esecutiva, può essere ammessa solo in presenza di specifiche condizioni (es. causa ostativa preesistente e non nota al giudice concedente); e comunque la revoca deve avvenire nel contraddittorio. Il provvedimento adottato de plano senza avviso alle parti è affetto da nullità assoluta. Per questi motivi la Cassazione annulla l'ordinanza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo secondo le forme di legge (con instaurazione del contraddittorio).

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La procedura di correzione dell'errore materiale è limitata a rimediare a disarmonie tra la forma e il contenuto reale della decisione; non può essere usata per sostituire o modificare essenzialmente il contenuto sostanziale dell'atto.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Rinvoca profili di nullità: la lett. c) attiene a nullità che incidono sulla validità del provvedimento quando manchino atti o avvisi essenziali per la partecipazione delle parti; la decisione sottolinea che la mancata instaurazione del contraddittorio nella revoca dell'indulto integra una nullità rilevabile in ogni stato e grado.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma riferita alla sanzione processuale della nullità per mancata citazione/avviso; la Corte interpreta che la tutela impone non solo la citazione formale ma l'insieme di adempimenti che consentono all'interessato di partecipare alla fase processuale che si conclude con la decisione.

  • art. 674, comma 1 cod. proc. pen.

    Regola la revoca/modifica di provvedimenti esecutivi (compresa l'applicazione dell'indulto) e richiede che ogni ridimensionamento o revoca sia adottato secondo le forme procedurali che garantiscono il contraddittorio; non è procedura che possa essere sostituita da un atto de plano privo di confronto tra le parti.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle disposizioni sull'esecuzione e sulle attività del giudice dell'esecuzione; nella decisione viene richiamata in riferimento al corretto iter procedurale da osservare nell'ambito dell'applicazione o revoca dell'indulto.

Massime di principio

  • La correzione per errore materiale (art.130 c.p.p.) può essere utilizzata solo per correggere omissioni o refusi che non alterano il contenuto sostanziale della decisione; se la "correzione" implica una modifica essenziale della decisione occorre il rimedio impugnatorio ordinario.
  • La revoca o il ridimensionamento dell'indulto da parte del giudice dell'esecuzione richiede sempre il rispetto del contraddittorio: avviso alle parti e fissazione dell'udienza sono necessari, pena la nullità assoluta del provvedimento.
  • Se l'errore nell'applicazione del condono è dovuto a inosservanza della normativa sul condono (errore di diritto), la questione non è emendabile in sede esecutiva mediante semplice correzione materiale e può trovare rimedio tramite i mezzi di impugnazione ordinari; i provvedimenti non emendati restano coperti dal giudicato.
  • Il giudice dell'esecuzione può revocare l'indulto per una causa ostativa preesistente soltanto se tale causa non era nota al giudice che originariamente concedeva il beneficio e non è stata da questi valutata, ma anche in tal caso il procedimento deve svolgersi nel contraddittorio.
  • In presenza di revoche adottate "de plano" senza contraddittorio, è possibile ottenere l'annullamento per nullità assoluta e la rimessione degli atti al giudice competente per il riesame con tutte le garanzie difensive.

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