Cassazione Penale, Ordinanza n. 05848/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 marzo 2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano stati in parte rinunciati e, per la parte residua, investivano il trattamento sanzionatorio e la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che la rinuncia ai motivi di merito, salvo quelli sul trattamento sanzionatorio, preclude la censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; rileva inoltre che la doglianza sulla congruità della pena tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, non consentita in cassazione quando la pena non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La rinuncia ai motivi di merito, salvo quelli sul trattamento sanzionatorio, preclude la censura relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento immediato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia ai motivi di merito determina l'inammissibilità delle censure che mirino a contestare la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che residuino specifici motivi ammessi.
- La doglianza sulla congruità della pena è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, non essendo consentito alla Cassazione sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se la pena non è il risultato di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il controllo di legittimità sulla determinazione della pena è limitato ai casi in cui la motivazione sia viziata da arbitrio o ragionamento manifestamente illogico; non è consentito un riesame del merito sulla misura della sanzione.
Come è indicizzato
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