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Interpello

Risposta n. 501 del 27/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente la causa ostativa non opererebbe perché manca il controllo della S.r.l. e, inoltre, l’art. 1, comma 57, lett. d), della L. 190/2014, come modificato, richiede congiuntamente controllo e svolgimento di attività riconducibili; inoltre la STP avrebbe optato per la trasparenza ex art. 116 TUIR.

Cause ostative al regime forfetario in caso di partecipazione a una STP in forma di S.r.l.

Il quesito

Il contribuente chiede se, costituendo nel 2020 una società tra professionisti (STP) in forma di S.r.l. con quota del 9%, senza patti parasociali, non amministrata da lui e con attività riconducibile alla sua, possa continuare ad applicare il regime forfetario anche nei periodi d’imposta 2020 e seguenti, pur fatturando alla società fino al 40% del proprio fatturato.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, in linea di principio, la mera partecipazione del 9% in una STP/S.r.l. non integra il controllo richiesto dalla norma e quindi non fa scattare la causa ostativa. Tuttavia segnala che i rapporti economici prospettati potrebbero, in concreto, integrare un controllo di fatto, valutazione non effettuabile in interpello; inoltre restano fermi i poteri di controllo su eventuale natura di lavoro dipendente/assimilato, compensi antieconomici e possibile interposizione fittizia.

Cause ostative al regime forfetario e partecipazione a una STP in forma di S.r.l.

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario a un professionista che intende costituire una società tra professionisti (STP) in forma di S.r.l. e continuare a beneficiare del regime agevolato anche negli anni successivi. Il tema centrale è la possibile operatività della causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d), della L. 190/2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente riferisce di esercitare un’attività professionale e di aver realizzato nel 2018 ricavi inferiori a 65.000 euro, ritenendo quindi di possedere i requisiti per il regime forfetario nel 2019.

Dichiara inoltre di:

  • non possedere partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR;
  • non possedere quote di S.r.l.;
  • non avere familiari titolari di quote di S.r.l.;
  • non partecipare ad associazioni in partecipazione.

Nel 2020 intende costituire una STP in forma di S.r.l. con:

  • due soci professionisti;
  • quota del contribuente pari al 9% del capitale sociale;
  • assenza di patti parasociali, con diritti amministrativi e patrimoniali pari al 9%;
  • amministrazione affidata all’altro socio, quale amministratore unico;
  • attività della società direttamente riconducibile a quella del contribuente;
  • conferimento in denaro, senza apporto di opere;
  • qualificazione della STP come microimpresa ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.;
  • sede di lavoro coincidente con la sede della società;
  • prestazioni rese e fatturate dal contribuente alla società non superiori al 40% del suo fatturato totale;
  • opzione della STP per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR.

Quesito del contribuente

Il quesito è se, alla luce di tale assetto, il contribuente possa continuare ad applicare il regime forfetario nei periodi d’imposta 2020 e seguenti, oppure se la costituzione della STP e i rapporti economici con essa integrino una causa ostativa.

Soluzione interpretativa prospettata

Il contribuente sostiene che il regime forfetario resti applicabile perché:

  • la nuova formulazione dell’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014 non richiama più espressamente le S.r.l. che hanno optato per la trasparenza ex art. 116 TUIR;
  • la causa ostativa richiede cumulativamente il controllo diretto o indiretto della S.r.l. e lo svolgimento, da parte della stessa, di attività economiche riconducibili a quelle del professionista;
  • una partecipazione del 9% senza patti parasociali non consentirebbe di configurare alcun controllo;
  • la presenza di rapporti economici con la società, anche se rilevanti, costituirebbe al più un indice di affinità tra attività, non di controllo;
  • nel caso concreto il fatturato verso la società sarebbe comunque contenuto entro il 40% del totale, quindi non prevalente.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama:

  • la L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, che istituisce il regime forfetario;
  • la legge di bilancio 2019, che ha ampliato il perimetro del regime e riformulato le cause ostative;
  • in particolare l’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014, che esclude dal regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista;
  • l’art. 2359 c.c. per la nozione di controllo diretto e indiretto;
  • l’art. 5, comma 5, TUIR, per l’individuazione dei familiari rilevanti ai fini del controllo indiretto;
  • la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019;
  • la risposta a interpello n. 334 dell’8 agosto 2019, richiamata dal contribuente.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia precisa che, secondo la circolare 9/E del 2019, la causa ostativa opera solo se sono presenti congiuntamente:

  • il controllo diretto o indiretto di una S.r.l.;
  • l’esercizio da parte della S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del professionista.

Per la nozione di controllo rinvia all’art. 2359 c.c., ricordando che si ha controllo quando una società:

  • dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante;
  • è sotto influenza dominante per particolari vincoli contrattuali.

Per il controllo indiretto rilevano anche i voti di persone interposte, inclusi i familiari di cui all’art. 5, comma 5, TUIR.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base dei dati rappresentati, l’Agenzia osserva che non emergono elementi di controllo di diritto né di influenza dominante sulla società, né rapporti di parentela tra i soci tali da integrare il controllo indiretto. Pertanto, in linea di principio, la causa ostativa non opera e il contribuente può permanere nel regime forfetario nel 2020.

Tuttavia, l’Agenzia evidenzia che i rapporti economici prospettati tra il professionista e la STP potrebbero, in concreto, integrare un controllo di fatto. Tale valutazione richiede un esame fattuale che non può essere svolto in sede di interpello, anche perché non è possibile valutare la struttura complessiva dei rapporti economici della costituenda società.

Inoltre, se l’attività effettivamente svolta dovesse essere riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro dipendente o assimilato, i relativi compensi non potrebbero comunque fruire della tassazione sostitutiva del regime forfetario.

Restano infine impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria:

  • sulla congruità dei compensi fatturati alla STP in presenza di comportamenti antieconomici;
  • sull’eventuale natura di mero soggetto interposto nella prestazione dei servizi, qualora ne derivi un risparmio d’imposta in violazione di legge.

Conclusioni operative

L’interpello conclude, in sostanza, che la sola partecipazione del 9% a una STP in forma di S.r.l. non basta, di per sé, a far venir meno il regime forfetario. Resta però necessario verificare in concreto se i rapporti economici tra professionista e società non assumano la consistenza di un controllo di fatto o di una diversa qualificazione del rapporto, profili che esulano dalla pronuncia resa in sede di interpello.

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