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Interpello

Risposta n. 498 del 26/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, la decorrenza del termine per il rimborso dovrebbe coincidere con la ricezione della traduzione giurata del decreto governativo, avvenuta nel 2017, poiché solo da quel momento sarebbe stato documentalmente provato il titolo che legittimava il regime di non imponibilità in capo a [Beta].

Expo 2015: non imponibilità IVA per acquisti del partecipante ufficiale e decorrenza del termine per il rimborso dell’IVA indebitamente applicata

Il quesito

La società istante chiede se, avendo fatturato con IVA lavori per il padiglione di un soggetto estero poi risultato beneficiario del regime di non imponibilità IVA, possa chiedere il rimborso dell’IVA versata ai sensi dell’art. 30-ter, comma 1, DPR 633/1972, e se il termine biennale decorra dalla ricezione della traduzione giurata del decreto governativo nel 2017.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che il titolo rilevante sia il decreto governativo del 2014 che attribuiva a [Beta] i compiti relativi alla realizzazione del padiglione per Expo 2015. La rettifica poteva avvenire con nota di variazione entro un anno dall’operazione; in alternativa il fornitore poteva chiedere il rimborso ex art. 30-ter entro due anni dal versamento, o se successivo dal giorno in cui si verifica il presupposto. La traduzione giurata del 2017 non è rilevante ai fini della decorrenza del termine.

Expo 2015: regime di non imponibilità IVA e rimborso dell’imposta indebitamente applicata

La risposta n. 498 affronta il caso di un appalto per la realizzazione del padiglione di uno Stato estero per Expo Milano 2015, nel quale il fornitore aveva inizialmente applicato l’IVA per mancanza di una dichiarazione idonea a comprovare il diritto alla non imponibilità. Successivamente, emerso il titolo che legittimava il regime agevolato, il fornitore chiede di chiarire se possa ottenere il rimborso dell’imposta versata all’Erario e da quale momento decorra il relativo termine.

Fattispecie e svolgimento dei fatti

La società istante ha stipulato nel 2014 un contratto di appalto con [Beta] per lavori di scavo e fondazione del padiglione di uno Stato estero per Expo Milano 2015. Poiché [Beta] non era identificata ai fini IVA in Italia e non aveva rilasciato dichiarazioni utili a ritenere applicabile la non imponibilità, l’istante ha emesso fattura con IVA.

In un secondo momento, [Beta] ha chiesto la restituzione dell’IVA addebitata in rivalsa, depositando nel 2017 una traduzione giurata di un decreto governativo da cui risultava che la stessa, interamente di proprietà statale, era stata incaricata della conduzione e realizzazione del padiglione per conto del Governo estero. L’istante considera quindi accertata la sussistenza del regime di non imponibilità e domanda se possa a sua volta ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente versata.

Quesito del contribuente

Il quesito è se, ai sensi dell’art. 30-ter, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il fornitore abbia diritto al rimborso dell’IVA originariamente applicata e riversata all’Erario, e se il termine biennale per presentare l’istanza decorra dalla data di trasmissione della traduzione giurata del decreto governativo, avvenuta nel 2017.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante sostiene che [Beta], pur non essendo espressamente indicata come "Commissario Generale di sezione", sia comunque la struttura incaricata dal Governo estero di realizzare e gestire la partecipazione a Expo Milano 2015. Conseguentemente, una volta rimborsata l’IVA addebitata in rivalsa a [Beta], il fornitore ritiene di poter chiedere la restituzione dell’imposta ex art. 30-ter entro il 2019, assumendo come momento rilevante la ricezione della traduzione giurata nel 2017.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la risposta ad interpello n. 115 del 18 dicembre 2018, nella quale è stato chiarito che, quando il fornitore ha erroneamente addebitato l’IVA a un cliente che avrebbe potuto beneficiare del regime di non imponibilità, il fornitore può:

  • emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del DPR 633/1972;
  • oppure, in alternativa, chiedere la restituzione dell’imposta indebitamente versata ai sensi dell’art. 30-ter, comma 1, del DPR 633/1972.

Viene inoltre ricordato che il cliente può agire giudizialmente per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., entro il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, il presupposto che consente a [Beta] di beneficiare della non imponibilità IVA è il decreto governativo n. "[...]" emanato nel 2014 dallo Stato estero, con cui sono stati attribuiti a [Beta] i compiti relativi alla conduzione e svolgimento della realizzazione del padiglione per Expo Milano 2015 per il periodo 2014-2015. Da tale atto discende la possibilità per l’istante di emettere le fatture in regime di non imponibilità.

Ne consegue che, se le fatture sono state emesse in data successiva al decreto del 2014, l’errore poteva essere corretto mediante nota di variazione in diminuzione entro un anno dalla data di emissione della fattura. In alternativa, l’istante poteva chiedere il rimborso dell’IVA ex art. 30-ter entro due anni dalla data del versamento, oppure, se successivo, dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.

L’Agenzia precisa che non rileva, ai fini della decorrenza del termine, la data della traduzione giurata né quella della sua consegna all’istante: ciò che conta è il provvedimento governativo del 2014 che ha riconosciuto a [Beta] il ruolo di dirigente ed esecutore del progetto.

Conclusioni operative

Per l’Agenzia, quindi, il termine per il rimborso non decorre dal 2017, quando è stata trasmessa la traduzione giurata, ma dal momento individuabile in relazione al decreto governativo del 2014 e, comunque, nei limiti temporali previsti dall’art. 30-ter del DPR 633/1972. La vicenda conferma inoltre che, in ipotesi di erroneo addebito IVA in presenza di un regime di non imponibilità, il fornitore dispone sia dello strumento della variazione in diminuzione sia dello strumento del rimborso, purché rispettati i relativi termini di decadenza.

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