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Interpello

Risposta n. 504 del 28/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La causa ostativa opera solo se ricorrono congiuntamente il controllo diretto o indiretto della S.r.l. e la riconducibilità tra le attività svolte dalla persona fisica e dalla società; in assenza di controllo non vi è ostacolo al forfetario. Inoltre, se non emergono ipotesi di violazione della disciplina del regime, il risparmio d’imposta non è abusivo.

Cause ostative al regime forfetario per soci di S.r.l. che fatturano alla società

Il quesito

L’istante chiede se, detenendo il 25% delle quote di una S.r.l. insieme ad altri tre soci paritari senza rapporti di parentela, possa aprire partita IVA in regime forfetario pur fatturando alla medesima società, e se tale operazione integri abuso del diritto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, per il caso descritto, la causa ostativa non sia integrata se l’istante non controlla la S.r.l., neppure di fatto ai sensi dell’art. 2359 c.c.; la mera partecipazione al 25% non basta. Tuttavia, resta possibile un controllo fattuale da verificare in concreto e resta ferma la possibilità di contestare compensi antieconomici o interposizione fittizia. Sul secondo quesito, non ricorrendo elementi di abuso, il risparmio fiscale derivante dal regime forfetario è considerato legittimo se non vi sono violazioni di legge.

Cause ostative al regime forfetario per soci di S.r.l. che fatturano alla società

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario a persone fisiche socie di una S.r.l. e, in particolare, la rilevanza della causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge n. 145 del 2018. L’istanza affronta anche il tema dell’eventuale abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante dichiara di essere socio di Alfa S.r.l., società iscritta nel Registro delle imprese nel 2019 e operante in un determinato settore professionale, con codice ATECO appartenente a una specifica sezione. La compagine sociale è formata da quattro professionisti, ciascuno titolare del 25% del capitale sociale, senza vincoli di parentela tra loro. Due soci risultano già iscritti al relativo Ordine e gli altri due vi si iscriveranno a breve.

Secondo il progetto prospettato, tutti e quattro i soci intendono aprire partita IVA personale, iscriversi alla propria Cassa professionale e aderire al regime forfetario, fatturando i compensi per l’attività svolta direttamente alla S.r.l.

Quesiti posti all’Agenzia

Il contribuente chiede:

  • se, nella situazione descritta, sussista o meno il "controllo diretto o indiretto" della S.r.l. rilevante ai fini della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57;
  • se il comportamento prospettato integri oppure no una fattispecie abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, la causa ostativa non sarebbe applicabile perché:

  • ciascun socio detiene solo il 25% delle quote;
  • non vi sono legami di parentela tra i soci;
  • pertanto non vi sarebbe un controllo diretto o indiretto della S.r.l. da parte del singolo socio.

Quanto al profilo dell’abuso, il contribuente sostiene che non vi sia elusione, poiché:

  • l’apertura della partita IVA e la percezione di compensi avrebbero valide ragioni economiche;
  • il risparmio fiscale sarebbe solo un legittimo vantaggio riconosciuto dall’ordinamento.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama il regime forfetario introdotto dalla legge n. 190 del 2014 e ampliato dalla legge di bilancio 2019, soffermandosi sulla lettera d) del comma 57, che esclude dal regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.

Viene richiamata la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, secondo cui la causa ostativa richiede la compresenza di due condizioni:

  • il controllo diretto o indiretto della S.r.l.;
  • l’esercizio, da parte della S.r.l., di attività economiche riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Per il concetto di controllo, la prassi rinvia all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, includendo anche il controllo indiretto e i voti spettanti a persone interposte, tra cui i familiari indicati dall’articolo 5, comma 5, del TUIR.

Sempre secondo la circolare, la riconducibilità delle attività va valutata in concreto, a prescindere dai codici ATECO dichiarati, e, quando le attività appartengono alla medesima sezione ATECO, essa si presume sussistente se il forfetario presta servizi alla S.r.l. controllata che li deduce come costi.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia sulla causa ostativa

L’Agenzia osserva che, nel caso concreto, la sola partecipazione del 25% non consente di affermare automaticamente l’esistenza di un controllo di diritto o di un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 2359 c.c., né vi sono rapporti di parentela tra i soci.

Peraltro, l’Ufficio precisa che non può escludersi in astratto un controllo di fatto ai sensi del numero 3) del secondo comma dell’articolo 2359 c.c., ma tale verifica richiede un accertamento fattuale non eseguibile in sede di interpello.

Quanto alla seconda condizione, l’Agenzia ritiene che la riconducibilità tra le attività sia sussistente, poiché:

  • i codici ATECO delle attività della persona fisica e della S.r.l. ricadono nella medesima sezione ATECO;
  • l’istante prevede di fatturare compensi alla S.r.l., che li porterà in deduzione.

Ne consegue che la causa ostativa di cui alla lettera d) non opera solo se manca il requisito del controllo; in altri termini, la mera riconducibilità delle attività non è sufficiente, da sola, a escludere il regime forfetario.

Decorrenza e profili ulteriori

L’Agenzia ricorda che la verifica della causa ostativa va effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime e non all’anno precedente. In via generale, quindi, l’adesione al forfetario può essere valutata per il 2019, con eventuale decadenza dal 2020 se la causa ostativa risulta integrata nell’anno rilevante.

Viene inoltre precisato che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di:

  • contestare la congruità dei compensi fatturati alla S.r.l. in presenza di comportamenti antieconomici;
  • verificare se la S.r.l. sia un mero soggetto interposto nella prestazione dei servizi, con possibile applicazione della lettera d-bis) del comma 57 e fuoriuscita dal regime forfetario nell’anno successivo.

Parere dell’Agenzia sull’abuso del diritto

Sul secondo quesito, l’Agenzia ritiene insussistenti i presupposti per una valutazione di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Secondo il parere reso, qualora una delle ipotesi sopra indicate determini un vantaggio fiscale in diretta violazione di legge, si tratterebbe di una violazione specifica della disciplina del regime, non di abuso. Viceversa, se non emergono violazioni delle lettere d) o d-bis), né problematiche di antieconomicità o interposizione fittizia, il risparmio d’imposta derivante dall’adesione al regime forfetario è coerente con la sua ratio e non costituisce indebito vantaggio fiscale.

Conclusioni operative

In sintesi, l’interpello chiarisce che la verifica della causa ostativa richiede sempre due passaggi distinti:

  • accertare il controllo della S.r.l. in capo al contribuente, secondo l’articolo 2359 c.c.;
  • verificare la riconducibilità delle attività svolte.

Nel caso esaminato, la sola partecipazione del 25% non basta a integrare il controllo; pertanto, se tale controllo manca davvero, il regime forfetario non è precluso. Resta comunque possibile, per l’Amministrazione, procedere a controlli successivi su compensi, antieconomicità e interposizione, con eventuali effetti impeditivi o decadenziali previsti dalla disciplina del forfetario.

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