Risposta n. 503 del 28/11/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa trasformazione non integra abuso del diritto perché il vantaggio fiscale non è indebito: la scelta tra regime trasparente e regime opaco è legittima e non viola la ratio della disciplina sulle plusvalenze immobiliari. Resta tuttavia un possibile profilo di abuso solo nell'ipotesi di una successiva ritrasformazione strumentale a riportare la società nel regime di persone.
Valutazione antiabuso della cessione di un immobile plusvalente dopo la trasformazione di una s.a.s. in s.r.l.
Il quesito
La società chiede se la trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali, effettuata poco prima della vendita di un immobile fatiscente e inutilizzato, possa essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, alla luce del diverso trattamento fiscale della plusvalenza tra trasparenza IRPEF e tassazione IRES.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene non abusiva la trasformazione preliminare alla cessione dell'immobile, limitatamente alle imposte dirette, poiché il minor carico fiscale deriva dalla scelta di un regime previsto dall'ordinamento e non da una violazione di legge. Precisa però che, se la trasformazione fosse seguita da una ritrasformazione in società di persone, potrebbe emergere un indebito risparmio d'imposta e ribadisce la permanenza dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e cessione di immobile plusvalente
L’interpello riguarda la verifica antiabuso di una riorganizzazione societaria connessa alla futura vendita di un immobile sociale fatiscente e inutilizzato. La questione è rilevante soprattutto per il diverso trattamento fiscale della plusvalenza a seconda che la cessione avvenga prima o dopo la trasformazione della società di persone in società a responsabilità limitata.
Fattispecie rappresentata
La società istante, costituita da un nucleo familiare, ha svolto nel tempo attività commerciali diverse e oggi possiede tre asset immobiliari, tra cui un magazzino locato, un immobile fatiscente e un appartamento residenziale. I ricavi derivano esclusivamente dai canoni di locazione commerciale del magazzino, mentre le passività consistono soprattutto in debiti bancari a medio/lungo termine.
I soci hanno deciso di trasformare la società in società a responsabilità limitata per ragioni organizzative e personali: i soci accomandatari, anziani e con problemi di salute, non intendono più prestare attività lavorativa né restare illimitatamente responsabili. Nel frattempo è emersa l’opportunità di vendere rapidamente l’immobile inutilizzato, operazione che genererebbe una plusvalenza tassabile pari all’intero corrispettivo di cessione.
Quesito posto all’Agenzia
La società chiede se la trasformazione da società in accomandita semplice a s.r.l., posta in essere in prossimità della cessione dell’immobile, possa essere considerata operazione abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.
Il dubbio nasce dal fatto che:
- se la cessione avviene prima della trasformazione, la plusvalenza ricade nel regime di trasparenza e viene tassata in capo ai soci con aliquote progressive IRPEF fino al 43%;
- se la cessione avviene dopo la trasformazione, la plusvalenza è tassata in capo alla società con IRES al 24%;
- la successiva distribuzione degli utili ai soci sconta poi la ritenuta/imposta sostitutiva del 26%.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, l’operazione non costituisce abuso o elusione perché sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali. In particolare, la trasformazione sarebbe giustificata da esigenze di:
- cessazione dell’obbligo di prestazione personale degli accomandatari;
- separazione del patrimonio personale da quello societario;
- eliminazione della responsabilità illimitata;
- facilitazione del ricambio generazionale e dell’ingresso di nuovi soci;
- maggiore flessibilità nella circolazione delle quote;
- miglioramento della gestione e patrimonializzazione della società;
- utilizzo del ricavato della vendita per rimborsare i debiti bancari.
La società richiama inoltre il principio secondo cui resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni con differente carico fiscale. A suo avviso, il semplice risparmio d’imposta non basterebbe a integrare abuso, in assenza di un vantaggio fiscale indebito e di una violazione della ratio della norma.
Normativa e principi richiamati
L’istanza si fonda sull’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, che disciplina l’abuso del diritto e salva la libertà del contribuente di scegliere tra diverse opzioni previste dalla legge. Vengono richiamati anche gli articoli 86 e 170 del TUIR, in relazione alla tassazione della plusvalenza e alla trasformazione societaria.
L’istante richiama il principio per cui non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di carattere organizzativo o gestionale, idonee a migliorare l’assetto strutturale o funzionale dell’impresa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia premette che l’istanza deve indicare il settore impositivo e le norme di riferimento; inoltre precisa che resta esclusa dall’analisi la corretta quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali rappresentati, nonché ogni diverso profilo eventualmente emergente da atti o fatti non rappresentati dal contribuente.
Nel merito, l’Agenzia limita la valutazione alle imposte dirette, ossia IRPEF e IRES. Rileva che la riorganizzazione ha come fine principale la vendita dell’immobile plusvalente nel regime fiscale di una s.r.l. anziché di una società di persone, così da beneficiare dell’aliquota proporzionale IRES del 24% invece delle aliquote progressive IRPEF applicabili ai soci in regime di trasparenza.
L’Agenzia conclude che tale vantaggio fiscale non è indebito, perché non viene violata alcuna ratio della disciplina sulle plusvalenze immobiliari: la base imponibile resta la stessa, cambia solo il regime fiscale applicabile. La scelta tra regime trasparente e opaco è quindi una scelta consentita dall’ordinamento e non sindacabile in chiave antiabuso.
Limite e precisazione finale dell’Agenzia
L’Agenzia aggiunge però una precisazione importante: qualora, dopo la trasformazione in società di capitali, fosse deliberata una ritrasformazione in società di persone, il requisito dell’indebito risparmio d’imposta potrebbe risultare integrato, perché la trasformazione in s.r.l. sarebbe meramente strumentale al conseguimento del vantaggio fiscale.
Resta comunque impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, per verificare se eventuali ulteriori atti o negozi collegati possano dare luogo a un diverso disegno abusivo.
Conclusioni operative
La risposta è quindi favorevole al contribuente, almeno per lo scenario descritto e nei limiti delle imposte dirette: la trasformazione progressiva seguita dalla vendita dell’immobile non è considerata abusiva. La legittimità deriva dalla libertà di adottare una struttura societaria più favorevole sotto il profilo fiscale, purché l’operazione sia effettiva e non accompagnata da ulteriori passaggi strumentali volti a neutralizzarla.
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