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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-671/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 marzo 2024. — T GmbH contro Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Azione dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60/CE – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica “fauna ittica”. — Causa C-671/22

Giurisprudenza europea62022CJ0671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’interpretazione del criterio di classificazione della "fauna ittica" dei laghi ai sensi della direttiva quadro acque. Ha escluso che, per valutare gli stati ecologici "buono" e "sufficiente", rilevino solo gli impatti antropici sugli elementi fisico-chimici e idromorfologici, affermando che contano tutte le alterazioni di origine umana. La pronuncia si inserisce in una controversia sull’autorizzazione di una rimessa per barche su un lago austriaco classificato in stato ecologico "scarso" per la fauna ittica.

Interpretazione del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva quadro acque: quali alterazioni antropiche incidono sulla classificazione dello stato ecologico della "fauna ittica" dei laghi.

La questione giuridica

Se il punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che, per l’elemento di qualità biologica "fauna ittica" dei laghi, le alterazioni rilevanti ai fini della classificazione dello stato ecologico siano solo quelle derivanti da impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica, ovvero se debbano essere prese in considerazione tutte le alterazioni di origine umana, incluse quelle derivanti dalla gestione delle risorse alieutiche.

Principio di diritto

Il punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della classificazione dello stato ecologico dell’elemento di qualità biologica "fauna ittica" dei laghi, per "alterazione antropica" si intende qualsiasi alterazione originata da un’attività umana, comprese le variazioni che incidono sulla composizione e sull’abbondanza delle specie di pesci; di conseguenza, tutte tali alterazioni devono essere considerate nella classificazione della fauna ittica, e non soltanto quelle riconducibili a impatti sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 4 direttiva 2000/60/CE
  • Allegato V, punto 1.2.2 direttiva 2000/60/CE
  • Allegato V, punto 1.2 direttiva 2000/60/CE

Interpretazione del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60 sulla fauna ittica dei laghi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in una controversia tra una società privata e un’autorità amministrativa sul diniego di autorizzazione alla costruzione di una rimessa per barche su un lago. La questione centrale attiene alla corretta classificazione dello stato ecologico dei laghi, con specifico riguardo all’elemento di qualità biologica "fauna ittica" previsto dalla direttiva quadro acque.

Fatti e procedimento principale

La T GmbH aveva chiesto l’autorizzazione per costruire una rimessa per barche sul lago Weißensee. L’autorità amministrativa aveva respinto l’istanza, e il Landesverwaltungsgericht Kärnten aveva confermato il rigetto, ritenendo che il lago fosse in stato ecologico "scarso" per la qualità della fauna ittica. Secondo il giudice regionale, ciò derivava dalla cattiva gestione delle risorse alieutiche: il popolamento ittico era cambiato rispetto alla situazione originaria, con la scomparsa di alcune specie autoctone e la presenza di specie non autoctone.

Normativa rilevante dell’Unione

La Corte richiama il considerando 25 e gli articoli 1, 2 e 4 della direttiva 2000/60/CE, nonché l’allegato V, punto 1.2.2, relativo alle definizioni dello stato ecologico elevato, buono e sufficiente dei laghi. In particolare:

  • l’articolo 4 impone di impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali;
  • gli Stati membri devono inoltre proteggere, migliorare e ripristinare tali corpi idrici per raggiungere il buono stato;
  • l’allegato V disciplina i criteri tecnici di classificazione dello stato ecologico.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • l’alterazione richiamata dal termine "condizioni inalterate" nella tabella relativa alla fauna ittica si riferisca solo agli impatti antropici sugli elementi fisico-chimici e idromorfologici;
  • in caso negativo, se ogni variazione della fauna ittica dovuta ad altre cause umane escluda la classificazione come "buono" o "sufficiente".

Valutazione della Corte sulla ricevibilità

La Commissione aveva sollevato dubbi di irrilevanza, sostenendo che le alterazioni della fauna ittica imputate alla gestione alieutica potessero forse rientrare comunque negli impatti antropici sugli elementi fisico-chimici e idromorfologici. La Corte respinge questa obiezione: ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che, nel fascicolo disponibile, non emerge che la gestione delle risorse alieutiche produca, in ogni caso, un impatto antropico su quegli elementi di qualità. Le questioni sono dunque ricevibili.

Ragionamento della Corte

La Corte esamina la lettera, il contesto e la finalità della disposizione.

Sotto il profilo letterale, osserva che il punto 1.2.2 dell’allegato V collega la classificazione della fauna ittica al divario tra composizione/abbondanza delle specie e comunità tipiche specifiche, e che i riferimenti alle "alterazioni antropiche" non sono limitati, nel testo, ai soli impatti sugli elementi fisico-chimici e idromorfologici. Inoltre, per gli stati "buono" e "sufficiente", la disposizione richiama sì impatti antropici sugli elementi fisico-chimici o idromorfologici, ma ciò non consente di escludere altre alterazioni umane dalla valutazione complessiva.

Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che la tabella generale 1.2 dell’allegato V definisce gli stati ecologici in termini ampi, riferendosi alle distorsioni dovute all’attività umana senza limitarle a specifiche categorie di impatti. Sarebbe contraddittorio tener conto di tutte le alterazioni per definire lo stato "elevato" e poi ignorarne alcune nel passaggio agli stati inferiori.

Quanto alla finalità della direttiva, la soluzione adottata è coerente con l’obiettivo di prevenire il deterioramento e di conseguire il buono stato di tutte le acque superficiali. Una lettura restrittiva, che escludesse dal calcolo alcune alterazioni di origine umana come la gestione delle risorse alieutiche, svuoterebbe di contenuto l’elemento di qualità biologica "fauna ittica" e sarebbe incompatibile con l’obbligo degli Stati membri di valutare gli effetti negativi dei progetti prima della loro autorizzazione.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che, ai fini del punto 1.2.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60, per "alterazione antropica" deve intendersi qualsiasi alterazione originata da attività umana, incluse quelle che incidono sulla composizione e sull’abbondanza delle specie di pesci. Ne deriva che tutte queste alterazioni sono rilevanti per la classificazione dello stato ecologico della "fauna ittica".

Rilievo pratico

Per gli operatori e le autorità nazionali, la sentenza impone una valutazione ampia e non restrittiva della fauna ittica ai fini della direttiva quadro acque. Nelle procedure autorizzative che possono incidere sui corpi idrici superficiali, non è consentito limitare la classificazione ecologica ai soli impatti fisico-chimici o idromorfologici: vanno considerati anche altri fattori umani, come la gestione alieutica, se alterano la comunità ittica.

Come è indicizzato

Materiediritto dell’ambientetutela delle acqueacque superficialiclassificazione dello stato ecologicogestione della fauna ittica

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