Corte di giustizia, Sentenza C-703/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2024. — WU contro Directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Trasporti su strada – Direttiva 2006/126/CE – Patente di guida – Condizioni di rilascio o di rinnovo – Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale – Vista – Allegato III, punto 6.4 – Principio di proporzionalità – Persone che non soddisfano la norma concernente il campo visivo – Parere favorevole circa l’idoneità alla guida rilasciato da medici specialisti – Margine discrezionale in un caso singolo in assenza di eccezione espressa. — Causa C-703/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il caso di un conducente professionista affetto da emianopsia cui l’autorità olandese aveva negato il rinnovo della dichiarazione di idoneità alla guida di veicoli pesanti. Ha chiarito che la direttiva 2006/126 fissa requisiti minimi imperativi di idoneità visiva per i conducenti del gruppo 2, senza margini per eccezioni individuali in assenza di una previsione espressa. Nemmeno i pareri medici favorevoli, né il principio di proporzionalità né l’articolo 15 della Carta, consentono di disapplicare la soglia minima del campo visivo orizzontale di 160 gradi.
Patente di guida professionale: il requisito minimo del campo visivo orizzontale di 160 gradi per i conducenti del gruppo 2 non ammette deroghe caso per caso, neppure in presenza di pareri medici favorevoli e del principio di proporzionalità.
La questione giuridica
Se il punto 6.4 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, relativo al campo visivo minimo dei conducenti del gruppo 2, debba essere interpretato alla luce del principio di proporzionalità e dell’articolo 15 della Carta nel senso di consentire, in un caso concreto, che una persona che non soddisfa il requisito medico del campo visivo orizzontale di almeno 160 gradi possa essere considerata idonea alla guida sulla base di pareri specialistici; in subordine, se nell’ambito della direttiva esista un margine per una valutazione proporzionale individuale e quali circostanze possano rilevare.
Principio di diritto
Il punto 6.4 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, che impone per i conducenti del gruppo 2 un campo visivo orizzontale con i due occhi di almeno 160 gradi, ha carattere imperativo e non consente deroghe individuali: una persona che non raggiunge tale soglia, pur se ritenuta di fatto idonea da medici specialisti e pur invocando il principio di proporzionalità o l’articolo 15 della Carta, non può essere considerata conforme al requisito medico per il rilascio o rinnovo della patente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/126/CE
- Direttiva 2009/113/CE
- Articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 15
- Allegato III della direttiva 2006/126/CE, punto 6.4
- Allegato III della direttiva 2006/126/CE, punti 1.1, 1.2, 4, 5 e 6
- Articolo 7 della direttiva 2006/126/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE
- Articolo 4 della direttiva 2006/126/CE
Patente di guida professionale e requisito del campo visivo minimo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in materia di patente di guida e idoneità visiva dei conducenti professionali. La Corte interpreta il punto 6.4 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE, con riferimento ai conducenti del gruppo 2.
Fatti e procedimento principale
WU, nato nel 1988, aveva subito da bambino un incidente che gli aveva causato un’emianopsia, cioè una limitazione del campo visivo orizzontale. Nel 2007 gli era stata rilasciata la patente per veicoli delle categorie C e CE. In occasione del rinnovo richiesto nel 2016, la CBR aveva respinto la domanda di dichiarazione di idoneità fisica e mentale, nonostante pareri oftalmologici favorevoli, ritenendo che WU non soddisfacesse la soglia minima del campo visivo orizzontale prevista dal diritto nazionale di recepimento.
Successivamente, una seconda richiesta, presentata nel 2018 ai fini del rilascio di una patente limitata ai Paesi Bassi, è stata anch’essa respinta dalla CBR. Il giudice nazionale rilevava che, secondo i medici specialisti, WU era di fatto in grado di guidare in sicurezza, pur non raggiungendo il valore minimo di 160 gradi per il campo visivo orizzontale con entrambi gli occhi.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/126/CE, che subordinano rilascio e rinnovo della patente al rispetto delle norme mediche dell’allegato III;
- l’allegato III, punto 6.4, che per il gruppo 2 richiede un’acutezza visiva e soprattutto un campo visivo orizzontale con i due occhi di almeno 160 gradi;
- l’articolo 2, paragrafo 1, sulla reciproca riconoscibilità delle patenti;
- il considerando 8, che evidenzia l’obiettivo di sicurezza stradale e di armonizzazione minima;
- l’articolo 15 della Carta, invocato dal giudice del rinvio in relazione al diritto di lavorare e di esercitare una professione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il punto 6.4 dell’allegato III, letto alla luce del principio di proporzionalità, potesse essere interpretato nel senso di consentire il rilascio o rinnovo della patente anche a chi, pur non raggiungendo il requisito medico del campo visivo, sia giudicato idoneo da specialisti;
- in subordine, se la direttiva lasciasse spazio a una valutazione proporzionale nel singolo caso, pur in assenza di una deroga espressa;
- e, in caso positivo, quali circostanze potessero giustificare una deroga individuale.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2006/126 realizza un’armonizzazione minima delle condizioni per il rilascio della patente, fondata sulla sicurezza della circolazione e sul riconoscimento reciproco delle patenti. Sottolinea che l’articolo 7 e il punto 6.4 dell’allegato III sono formulati in termini imperativi: per i conducenti del gruppo 2 la soglia del campo visivo orizzontale di 160 gradi deve essere rispettata.
La Corte rileva inoltre che il testo del punto 6.4 non prevede alcuna eccezione per la limitazione del campo visivo, a differenza di quanto avviene per talune ipotesi del gruppo 1 e di una specifica situazione di perdita della visione da un occhio. Questa differenza conferma che il legislatore dell’Unione ha distinto le situazioni e non ha voluto introdurre un margine discrezionale per i conducenti del gruppo 2 con deficit del campo visivo.
Quanto al principio di proporzionalità e all’articolo 15 della Carta, la Corte afferma che la ponderazione tra sicurezza stradale e altri interessi, inclusa l’occupazione del conducente professionista, è già stata operata dal legislatore dell’Unione quando ha fissato i requisiti minimi dell’allegato III. Non spetta dunque alle autorità nazionali né al giudice nazionale introdurre una deroga individuale in assenza di base testuale. I pareri favorevoli dei medici specialisti non possono sostituire la prova del rispetto del requisito medico oggettivo previsto dalla direttiva.
Decisione
La Corte risponde che il punto 6.4 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, letto alla luce del principio di proporzionalità e dell’articolo 15 della Carta, osta a che, in un caso concreto, una persona che non soddisfa il requisito del campo visivo orizzontale minimo di 160 gradi per i conducenti del gruppo 2 sia comunque considerata idonea alla guida perché ritenuta tale da più medici specialisti.
Principio affermato
Il requisito minimo di idoneità visiva previsto per i conducenti professionali del gruppo 2 è vincolante e non derogabile caso per caso: la valutazione medica favorevole non può prevalere su una soglia espressamente fissata dal diritto dell’Unione, anche se la persona ha guidato in passato in modo sicuro o la patente è strumentale all’esercizio della professione.
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