Cassazione Penale, Sentenza n. 7317/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.). Il ricorrente lamentava: (1) errata applicazione dell'art. 512-bis e dell'art. 273 c.p.p., per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, avendo la motivazione fondato il sospetto su un unico indizio (l'intestazione delle quote della Zio Melo s.r.l. a Santucci); (2) assenza dell'elemento soggettivo/volontà istigatrice o consapevolezza effettiva della fittizietà dell'intestazione; (3) che al momento della cessione la misura di prevenzione nei confronti di ALVARO era stata già annullata; (4) mancata considerazione della versione difensiva (Santucci sosteneva di essere stato solo prestanome e di non sapere dell'acquisto delle quote); (5) carenza o contraddittorietà della motivazione relativamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (contrasto tra l'affermazione di timore per la 'ndrangheta e l'affermazione di adesione stabile al meccanismo criminoso).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale ha fornito motivazione ampia, coerente e priva di illogicità sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi a carico di Santucci: documentazione, conversazioni intercettate, modalità e valori delle operazioni societarie, testimonianze e contatti diretti con ALVARO hanno deposto per la natura fittizia dei trasferimenti e per il ruolo consapevole di interposizione del ricorrente. La Corte ha inoltre affermato che, ai fini dell'art. 512-bis, è sufficiente la partecipazione consapevole e volontaria all'operazione elusiva anche se il dolo specifico è perseguito primariamente da altro soggetto; l'annullamento antecedente di una misura di prevenzione non esclude il reato perché il trasferimento è reato di pericolo astratto e si valuta alla stregua del timore/fondato pericolo al momento dell'operazione. È stata confermata anche la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e non è stata disposta la rimessione in libertà, con riferimento all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Il trasferimento fraudolento di valori si configura anche quando l'intestazione fittizia è posta in essere per eludere misure di prevenzione; il reato è di pericolo astratto e si consuma con l'atto di intestazione. Il terzo interposto può essere punito per concorso se ha concorso con coscienza e volontà nel realizzare l'operazione elusiva (dolo che può limitarsi alla consapevolezza e volontà di concorrere).
art. 273 cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sui gravi indizi è limitato: la cassazione può censurare l'insussistenza dei gravi indizi solo se emerge violazione di norme di legge o manifesta illogicità, mancanza o aporie della motivazione; non può rivedere la ricostruzione fattuale o rivalutare l'attendibilità delle fonti come fatto dai giudici di merito.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante per intimidazione mafiosa è stata ritenuta sussistente alla luce della consapevolezza del carattere mafioso del gruppo agevolato e dell'apporto fornito dall'interposto, anche se quest'ultimo ha manifestato paura: si può essere collaboratori nell'ambito dei reati-fine pur temendo i soggetti mafiosi.
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato è applicabile: il concorrente interposto risponde se la sua condotta cosciente e volontaria ha contribuito alla realizzazione del reato commesso da altro soggetto.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposta la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Riferimento procedurale che impedisce la rimessione in libertà dell'indagato a seguito del provvedimento di rigetto del ricorso, disponendo la prosecuzione della custodia secondo le disposizioni vigenti.
Massime di principio
- Nel reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) la valutazione è complessiva: la corte valorizza il compendio indiziario (intercettazioni, anomalie economiche, modalità delle cessioni, rapporti con il presunto interponente) più che un singolo indizio isolato.
- Per la configurabilità della responsabilità dell'interposto non è necessario che egli abbia ideato l'elusione: è sufficiente che abbia consapevolmente e volontariamente contribuito all'operazione fraudolenta, anche se il dolo specifico resta primariamente riconducibile ad altro soggetto.
- La circostanza che una misura di prevenzione sia stata in seguito annullata non esclude l'antigiuridicità dell'operazione: il reato si consuma al momento dell'intestazione fittizia e si giudica alla luce del timore o della prevedibilità della misura al momento dell'atto.
- In Cassazione il sindacato sui gravi indizi è limitato: le critiche difensive che propongono una diversa valutazione logico-probatoria senza dimostrare manifesta illogicità o violazione di legge della motivazione non sono generalmente accolte.
- Per difendersi efficacemente in casi di interposizione fittizia è cruciale offrire una ricostruzione alternativa coerente e documentata: dimostrare l'effettiva provenienza dei fondi, l'autonomia economica dell'operazione, l'assenza di contatti decisivi con il presunto interponente, o errori probatori nell'interpretazione delle intercettazioni.
- La presenza di pagamenti in nero, rapporti economici continuativi o interventi diretti dei fornitori o del commercialista verso l'interponente sono indici rilevanti di collegamento e consapevolezza che i giudici ritengono decisivi.
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