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Ordinanza

Ordinanza n. 643/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento • della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Como del 15/02/2024, n. 10/2024, recante "Istanza di Lereti Spa di riequilibrio economico finanziario ai sensi dell’art. 29 della Convenzione di regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e Lereti Spa - provvedimento finale di diniego e avvio istruttoria d’ufficio funzionale a dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 01708/2023 del 4 luglio 2023 per il periodo 2001-2009” , pubblicata all'Albo pretorio e comunicata in data 16/02/2024, nella parte in cui ha deliberato di approvare le risultanze dell’istruttoria svolta dall’Ufficio d’Ambito e di non accogliere l'istanza di riequilibrio ex art. 29 della Convenzione del 2018 per il periodo 2001-2009 presentata da Lereti; • della nota Ufficio d'Ambito prot. n. 41651 del 16/02/2024 recante "Convenzione di regolazione dei rapporti tra Ufficio d'Ambito di Como e ACSM AGAM S.p.A. per la salvaguardia delle gestioni del servizio di acquedotto – Istanza di riequilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 29 della vigente Convenzione nel testo approvato con DCP n. 14 del 17 maggio 2018: provvedimento finale di diniego e avvio istruttoria d'ufficio funzionale al riesame dell'istanza presentata da Lereti SpA in data 25 novembre 2020 per i soli anni dal 2001 al 2009 in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 01708/2023 del 4 luglio 2023"; • della nota prot. n. 376 del 26/01/2024, con la quale l’Ufficio d’Ambito ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza di riequilibrio economico-finanziario; • di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non cognito;

Giustizia amministrativa202402171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di diniego dell’istanza di riequilibrio economico-finanziario per il periodo 2001-2009, unitamente agli atti istruttori e alla comunicazione dei motivi ostativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Ufficio d’Ambito di Como che ha approvato gli esiti dell’istruttoria e negato l’istanza di riequilibrio economico-finanziario formulata ai sensi dell’art. 29 della convenzione di regolazione dei rapporti tra l’ente d’ambito e il gestore, con riferimento agli anni 2001-2009. Sono stati inoltre impugnati la nota di comunicazione del provvedimento finale e di avvio dell’istruttoria d’ufficio, nonché la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il testo dell’ordinanza non riporta il dettaglio dei singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la pronuncia è limitata alla disposizione di incombenti istruttori finalizzati a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Rilevato che dopo ottobre 2024 non risultavano ulteriori depositi nel fascicolo, ha disposto incombenti istruttori a carico della società ricorrente e dell’Ufficio d’Ambito. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro il 14 luglio 2026, se permanga l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. L’Ufficio d’Ambito deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze o provvedimenti rilevanti per il permanere dell’interesse o per l’esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della ricorrente rispetto alla dichiarazione sulla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di illegittimità, sull’annullamento degli atti o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 29 della Convenzione di regolazione dei rapporti tra Ufficio d’Ambito di Como e gestore

    Istanza di riequilibrio economico finanziario

    La disposizione convenzionale costituisce la base dell’istanza di riequilibrio economico-finanziario oggetto del diniego impugnato; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto nel merito.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova e conseguenze processuali dal comportamento delle parti, inclusa l’inerzia rispetto agli incombenti disposti.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione come possibile manifestazione di sopravvenuto disinteresse, ai fini dell’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nell’ambito della disciplina processuale applicata all’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva l’assenza di aggiornamenti processuali e la possibile sopravvenienza di fatti o atti incidenti sull’interesse alla decisione, può disporre incombenti istruttori per verificare l’attualità dell’interesse al ricorso e lo stato della vicenda sostanziale.
  • La parte ricorrente compulsata a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione deve adempiere entro il termine assegnato e aggiornare gli elementi rilevanti della controversia, indicando anche l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • L’inerzia della parte ricorrente rispetto all’ordine di dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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